Il conferimento a realizzo controllato con più conferenti: newco e assegnazioni non proporzionali

Il Conferimento A Realizzo Controllato Con Più Conferenti: Newco E Assegnazioni Non Proporzionali - Parte Ii
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Sintesi

Il presente contributo chiude, in continuità con la prima parte dedicata alla ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto e ai requisiti soggettivi della società conferita, l’approfondimento tecnico-operativo dello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 37-2026/T sul conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato. Il tema affrontato in questa seconda parte riguarda gli scenari in cui il conferimento coinvolge una pluralità di conferenti: la costituzione di una newco quale alternativa alla fusione societaria per l’aggregazione di imprese terze, e la tecnica delle assegnazioni non proporzionali al conferimento, mediante il ricorso a riserve sovrapprezzo “targate” per singolo socio.

Il contributo si conclude con l’esame della natura cogente e non rinunciabile del regime — che opera automaticamente al ricorrere dei presupposti, senza che ne sia necessaria una richiesta esplicita — e con una ricognizione delle verifiche che la tecnica redazionale notarile deve compiere sulle partecipazioni conferite, sul soggetto conferente e sugli adempimenti societari conseguenti.


Premessa

Nella prima parte di questo approfondimento si sono ricostruiti gli scenari applicativi più frequenti nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, il ruolo della conferitaria nell’iscrizione a patrimonio netto e i confini soggettivi tra l’art. 175 e l’art. 177 del Tuir. Restano da esaminare due applicazioni pratiche di particolare interesse quando il conferimento coinvolge più soggetti conferenti, e la disciplina residuale — sottratta alla disponibilità delle parti — che chiude il quadro sistematico del regime, unitamente agli adempimenti generali già inquadrati in via sistematica in altra sede.

La costituzione di una newco con conferimento da più società: un’alternativa alla fusione

Tra le applicazioni pratiche del realizzo controllato, lo Studio segnala la costituzione di una newco mediante conferimento di partecipazioni in neutralità da parte di più società, quale soluzione alternativa alla fusione societaria per favorire l’aggregazione di imprese terze.

La differenza rispetto alla fusione non è solo nominale. Nella fusione, propriamente detta o per incorporazione, l’aggregazione si realizza su base oggettiva: i patrimoni delle società coinvolte confluiscono in un unico soggetto, e le società fuse o incorporate si estinguono — una tecnica riorganizzativa che presenta alternative operative diverse a seconda dei casi, come dimostra anche l’esperienza di una recente scissione con scorporo su cui l’Agenzia delle Entrate ha negato la neutralità fiscale. Nel conferimento di partecipazioni, al contrario, l’aggregazione si realizza mediante la creazione di un soggetto unico che partecipa al capitale delle società scambiate o conferite, le quali conservano la propria identità originaria. Ciò consente, ad esempio, di preservare l’autonomia operativa e l’identità commerciale delle singole imprese aggregate, mentre la governance viene accentrata nella holding di nuova costituzione.

Nella redazione di questo genere di atti va prestata particolare attenzione a due variabili che presidiano ambiti distinti: il valore economico e il costo fiscale delle partecipazioni conferite da ciascun socio. La difficoltà applicativa consiste nel trovare un parametro che rispetti, al tempo stesso, la corrispondenza tra il valore economico della partecipazione detenuta da ciascun conferente ante e post operazione, e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite ai fini della determinazione del capitale e del patrimonio netto della newco conferitaria.

Le assegnazioni non proporzionali al conferimento

Un secondo scenario applicativo, distinto dal precedente ma parimenti connesso alla presenza di più conferenti, riguarda la facoltà della società conferitaria di assegnare azioni o quote al singolo conferente in misura non proporzionale al conferimento da questi effettuato. Una tecnica che trova applicazione anche in altre operazioni di riorganizzazione societaria complessa, come illustrato in un caso pratico di conferimento di partecipazioni e scissione discusso in altra sede.

La prima fattispecie: conferenti della medesima società con diverso costo fiscale

Quando più soci conferiscono partecipazioni della medesima società scambiata, il cui costo fiscale di acquisto risulti però differente in capo a ciascuno di essi, il rispetto della proporzionalità originaria tra i soci richiede il ricorso alla tecnica del sovrapprezzo differenziato, o “targato”. Lo Studio propone un esempio istruttivo: M detiene il 70% della società conferita, acquistato per 50.000 euro, mentre L detiene il rimanente 30%, pagato anch’esso 50.000 euro. Se ci si limitasse a iscrivere nella conferitaria un capitale corrispondente al costo fiscale complessivo di ciascun socio, entrambi finirebbero per detenere il 50% del capitale della newco, alterando le proporzioni originarie. Utilizzando la tecnica del sovrapprezzo, si può invece liberare un capitale di 50.000 euro imputando a M una quota di 35.000 euro con iscrizione di una riserva sovrapprezzo a lui targata per 15.000 euro, e a L una quota di 15.000 euro con una riserva sovrapprezzo targata per 35.000 euro, preservando così le percentuali di partecipazione originarie di M e L nella società scambiata.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, è sufficiente che la società conferitaria, in relazione al conferimento effettuato da ciascun socio, proceda all’iscrizione di una riserva sovrapprezzo di ammontare diverso per ciascuno di essi, purché resti sempre rispettato il limite costituito dal valore fiscale delle azioni o quote conferite da ciascun socio.

La seconda fattispecie: conferimento di partecipazioni relative a società differenti

Un secondo scenario riguarda il conferimento di partecipazioni relative a società differenti, che per definizione non condividono i medesimi valori reali e presentano una consistenza patrimoniale non proporzionale tra loro. In questo caso, per evitare un’assegnazione non proporzionale, occorre fare riferimento ai valori di stima risultanti dalle perizie, raggiungendo l’equilibrio tra i soci mediante conferimenti minusvalenti, ossia iscrivendo voci di patrimonio netto in misura inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite da uno dei soci.

Lo Studio propone anche qui un esempio numerico: T Srl conferisce partecipazioni dal valore reale di 100.000 euro e costo fiscale di 50.000 euro, mentre C Srl conferisce partecipazioni dal valore reale di 50.000 euro e costo fiscale anch’esso di 50.000 euro. Per raggiungere l’equilibrio rispetto ai valori reali, si può agire sul valore di realizzo della quota conferita da C Srl, facendo emergere un capitale sociale complessivo di 80.000 euro: T Srl libera capitale per 40.000 euro, con una minusvalenza di 10.000 euro, e C Srl libera capitale per 20.000 euro, con una minusvalenza di 30.000 euro. In alternativa, l’equilibrio può essere raggiunto mediante conferimenti integrativi in denaro da parte del socio che apporti un valore patrimoniale reale inferiore, fino a concorrenza del valore stimato delle partecipazioni conferite dall’altro socio.

In entrambe le fattispecie, la neutralità indotta dell’operazione non è mai messa in discussione, purché si operi entro il perimetro applicativo dell’art. 177, comma 2, del Tuir; resta invece distinta, e da valutare separatamente caso per caso, la questione se l’assegnazione non proporzionale possa generare autonoma materia imponibile, specie quando coinvolga soggetti che producono reddito d’impresa.

FattispecieConferenti ed elementiTecnica applicataEffetto
Stessa società conferita, costo fiscale diversoM: 70%, costo 50.000 €
L: 30%, costo 50.000 €
Sovrapprezzo targato: capitale 35.000 €/15.000 €; riserva sovrapprezzo 15.000 €/35.000 €Preservate le percentuali originarie 70%/30%
Società differenti conferiteT Srl: valore 100.000 €, costo 50.000 €
C Srl: valore 50.000 €, costo 50.000 €
Conferimento minusvalente: capitale liberato 40.000 € (T) e 20.000 € (C)Minusvalenza 10.000 € (T Srl) e 30.000 € (C Srl)
Le due tecniche di assegnazione non proporzionale a confronto (Studio CNN n. 37-2026/T).
Schema Della Tecnica Del Sovrapprezzo Targato Nelle Assegnazioni Non Proporzionali
La tecnica del sovrapprezzo differenziato per conferenti della stessa società e per società diverse.

Un regime sottratto alla disponibilità delle parti

Un profilo sistematico che la prassi redazionale tende talvolta a sottovalutare riguarda la natura cogente, e non facoltativa, del regime del realizzo controllato.

La rinuncia al regime non è ammessa

Se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 177, comma 2 — richiamato dal comma 2-bis — del Tuir, non è possibile rinunciare all’applicazione del regime del realizzo controllato. Il tenore letterale della disposizione, come modificata dal D.Lgs. n. 192/2024, non lascia spazio a dubbi in tal senso: sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie, la sostituzione del valore normale con le voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria opera automaticamente, senza che sia rimessa a una scelta negoziale delle parti.

La richiesta di avvalersi del regime non è necessaria, ma è opportuna

Per le medesime ragioni che ne impongono l’applicazione automatica, non è nemmeno necessario che le parti presentino una richiesta specifica per avvalersi del regime. È tuttavia consigliabile che l’atto ne dia espressamente atto, facendo emergere le condizioni specifiche che ne consentono l’applicazione — un accorgimento redazionale che, pur non condizionando l’operatività del regime, agevola sensibilmente la successiva verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e riduce il rischio di contestazioni sulla ricostruzione ex post dei presupposti.

Le ricadute operative per il notaio: la verifica preventiva

La natura automatica del regime non esonera il notaio dalla necessità di una verifica strutturata, sia sulle partecipazioni conferite sia sul soggetto conferente, prima della redazione dell’atto.

Sul versante delle partecipazioni conferite, occorre acquisire l’ultimo bilancio approvato della società le cui partecipazioni formano oggetto di conferimento, definire con precisione il progetto di riorganizzazione e il suo impatto complessivo rispetto a operazioni già eseguite o programmate, richiedere una visura aggiornata della società partecipata e un organigramma di gruppo aggiornato, e analizzare le clausole statutarie sia della società partecipata sia delle società da questa partecipate, per verificare l’eventuale presenza di limitazioni alla circolazione delle partecipazioni — pegni, contratti collaterali, accordi parasociali, finanziamenti — oltre a un’analisi economico-finanziaria e prospettica della partecipazione oggetto di conferimento.

Sul versante del soggetto conferente, la verifica riguarda le percentuali di voto esercitabili in assemblea ordinaria e la partecipazione al capitale, l’accertamento se il conferimento comporti acquisizione, integrazione o incremento del controllo di diritto della società conferita, la qualifica soggettiva del conferente e la storia dell’acquisizione della partecipazione, il titolo giuridico di titolarità — proprietà piena o diritti reali parziali — il rispetto del test di prevalenza nel caso di conferimento di partecipazioni non di controllo ai sensi del comma 2-ter dell’art. 177, la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, il controllo delle delibere assembleari relative a operazioni sul capitale o operazioni straordinarie che possano aver inciso su tale costo, la presenza di eventuali affrancamenti o rivalutazioni pregresse, e infine la verifica dell’holding period rilevante in vista di future cessioni.

Va peraltro chiarito, sul piano dei profili di responsabilità, che l’eventuale non corretta applicazione del regime non può di per sé far emergere una responsabilità del notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo o redatto il verbale di aumento contenente il conferimento: si tratta di una fiscalità di ricaduta, di competenza di altri professionisti, che non può richiedersi al notaio nemmeno con riguardo alla qualificazione della fattispecie come elusiva — tanto più quando le diverse operazioni che compongono una riorganizzazione complessa siano ricevute, come spesso accade, da più notai, a ciascuno dei quali può sfuggire la visione d’insieme richiesta a tal fine.

Gli adempimenti societari conseguenti al conferimento

La redazione dell’atto non esaurisce gli adempimenti connessi al conferimento a realizzo controllato: alcuni obblighi accessori, spesso trascurati perché estranei alla materia strettamente fiscale, condizionano la piena regolarità dell’operazione sul piano societario — considerazioni che si affiancano a quelle già svolte a proposito della gestione della holding successivamente costituita, con riguardo alla distribuzione degli utili e al vaglio antiabuso.

Occorre anzitutto aggiornare il libro soci, o l’elenco soci, della società conferita, avendo cura di dare rappresentazione, quando ricorra, dell’obbligo di comunicazione in capo agli amministratori relativo all’acquisizione o alla cessazione della qualifica di socio unico, ai sensi degli artt. 2362 e 2470 c.c. — un adempimento che assume particolare rilievo proprio nelle fattispecie di cui al comma 2-bis dell’art. 177, strutturalmente legate all’unipersonalità della conferitaria o alla sua natura di società familiare.

Va inoltre verificato se la società risultante dal conferimento sia tenuta alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale: l’art. 2477 c.c. rende tale nomina obbligatoria quando la società conferitaria controlli una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti. Diversamente, la società la cui attività si esaurisca in rapporti meramente interni, privi di riflessi verso i terzi, non è tenuta alla comunicazione prevista dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, non generando la propria operatività alcun rapporto finanziario con soggetti esterni al gruppo.

Resta infine da valutare, caso per caso, la necessità della comunicazione di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte della società controllata o conferita: adempimento privo di un termine e di una sanzione specifici, posto a tutela dei soci di minoranza e dei terzi della controllata, e che finisce per assumere un rilievo pratico contenuto nelle ipotesi — le più frequenti nella prassi del realizzo controllato finalizzato al passaggio generazionale — in cui la conferitaria risulti partecipata da un socio unico.

Considerazioni conclusive

L’esame delle applicazioni con pluralità di conferenti conferma un tratto già emerso nella prima parte di questo approfondimento: il regime del realizzo controllato, per quanto sinteticamente disciplinato sul piano normativo, richiede in sede applicativa un controllo puntuale su elementi che raramente emergono con evidenza dalla sola documentazione contabile. La tecnica del sovrapprezzo differenziato consente di conciliare l’esigenza di neutralità fiscale con il rispetto delle proporzioni partecipative originarie, mentre la natura automatica e non rinunciabile del regime impone al notaio un ruolo di verifica preventiva che, pur non generando autonomi profili di responsabilità sulla qualificazione fiscale dell’operazione, resta centrale per la corretta rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie nell’atto.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Art. 177, commi 2, 2-bis, 2-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
  • Artt. 2343, 2423, 2465, 2478-bis, 2497 c.c.
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 37-2026/T, “Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: novità, tecniche redazionali e casi pratici”, est. F. Raponi, approvato il 12 giugno 2026
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 29-2021/T, “Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile”, est. F. Raponi
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38 del 20 aprile 2012; Risposta n. 91/2026; Principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020
  • Consiglio Nazionale del Notariato

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