La trasmissione qualificata della procura — la procura, cioè, la cui efficacia sia subordinata alla consegna al rappresentante tramite una piattaforma qualificata di interscambio documentale tra notai — pone un problema di qualificazione distinto da quello, generale, della condizione sospensiva nella procura affrontato in un primo contributo. Il presente lavoro ne ricostruisce il fondamento nella teoria dell’autonomia negoziale e dei presupposti della fattispecie, richiamando gli artt. 1352 e 1326, quarto comma, c.c., quali ipotesi positive in cui l’autonomia privata aggrava — senza derogare — un requisito legale di forma o di comunicazione. Si affronta altresì la questione, distinta, se la rilevanza della comunicazione negli atti recettizi si collochi sul piano del perfezionamento o su quello dell’efficacia, optando per la seconda soluzione alla luce dell’art. 1334 c.c. e della giurisprudenza in tema di procura. Si esamina quindi se la clausola configuri una condizione in senso tecnico, una condicio iuris, oppure, come qui si ritiene preferibile, una specificazione convenzionale del presupposto legale di efficacia della recettizietà, distinguendola altresì dal limite al potere rappresentativo in senso proprio. Si analizza il relativo regime di opponibilità ai terzi, anche alla luce della tutela dell’apparenza, e si propongono, in chiusura, due varianti di clausola redazionale, con le rispettive conseguenze applicative.
Indice dei contenuti
- Premessa
- Autonomia negoziale e aggravamento dei presupposti della fattispecie
- Condizione, condicio iuris o limite al potere: qualificazione della clausola
- Il regime di opponibilità ai terzi
- Tecnica redazionale: la clausola sulla trasmissione qualificata della procura
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa
Un primo contributo ha esaminato l’ammissibilità generale della condizione sospensiva nella procura, quale negozio unilaterale recettizio, soffermandosi sulla retroattività dell’avveramento e sull’opponibilità ai terzi, anche con riferimento alla fattispecie applicativa della procura condizionata alla sopravvenuta incapacità del rappresentato. Il presente contributo affronta una questione distinta, sebbene a essa intimamente connessa: quella delle clausole che non sospendono l’efficacia della procura al verificarsi di un evento esterno, ma ne subordinano l’operatività al rispetto di un requisito operativo nella fase di trasmissione al rappresentante.
L’esempio centrale, di crescente diffusione nella prassi notarile, è la trasmissione qualificata della procura: il dichiarante stabilisce che la procura debba essere comunicata al procuratore esclusivamente tramite una piattaforma informatica di interscambio documentale tra notai, a tutela del rappresentato contro il rischio che il procuratore utilizzi copie non aggiornate, non più valide o comunque sottratte al suo controllo. La questione che si pone è triplice: se l’autonomia negoziale possa, in linea di principio, incidere sui presupposti legali — di perfezionamento o di efficacia — di una fattispecie negoziale; se, una volta risolta affermativamente tale questione preliminare, la specifica clausola in esame configuri una condizione in senso tecnico oppure un limite al potere rappresentativo, ciascuno soggetto a un proprio regime di opponibilità; e, in ogni caso, come tale clausola debba essere redatta per produrre l’effetto voluto.
Autonomia negoziale e aggravamento dei presupposti della fattispecie
La possibilità di qualificare la clausola in discorso come elemento idoneo ad aggravare un presupposto legale della fattispecie, piuttosto che come condizione, presuppone la soluzione di una questione preliminare: se l’autonomia negoziale possa incidere sugli elementi costitutivi della fattispecie, e non soltanto sul contenuto del negozio. La regola di fondo è che la struttura del negozio — i suoi elementi essenziali e le forme richieste a pena di validità da norme imperative — non è disponibile ai privati in senso riduttivo: nessuno può, ad esempio, sottrarre la donazione immobiliare alla forma dell’atto pubblico, né dichiarare irrilevante un requisito imposto a tutela di interessi generali. Diverso è il caso in cui l’autonomia privata non elimini un requisito legale, ma ne aggiunga uno ulteriore, innalzando — e non riducendo — il livello di certezza richiesto.
Su questo specifico potere di aggravamento il codice civile offre due indicazioni dirette. La prima è l’art. 1352 c.c., che consente di convenire, per un contratto futuro, una forma che la legge non richiederebbe, con l’effetto che tale forma si presume voluta per la validità del contratto medesimo: un’ipotesi in cui l’autonomia privata costituisce essa stessa, anticipatamente, un requisito ulteriore di perfezionamento, disponibile dalle stesse parti che lo hanno introdotto, le quali possono successivamente rinunciarvi di comune accordo. La seconda è l’art. 1326, quarto comma, c.c., che attribuisce al proponente il potere di imporre, per l’accettazione altrui, una forma determinata, la cui inosservanza priva l’accettazione di effetto: la Cassazione ha chiarito che tale prescrizione è posta nell’esclusivo interesse del proponente, il quale può rinunciarvi in forza del principio di disponibilità dei propri interessi, ma che, fino a tale rinuncia, l’inosservanza della forma richiesta impedisce, semplicemente, il perfezionamento del contratto (Cass. civ. n. 14253/2024).
Se l’ordinamento riconosce a una parte contrattuale il potere di condizionare, quanto alla forma, la dichiarazione di un’altra parte — la cui autonomia viene così legittimamente compressa — a fortiori deve riconoscersi all’autore di un negozio unilaterale il potere di imporre requisiti di perfezionamento più rigorosi alla propria, sola dichiarazione, senza che ciò incida sulla sfera giuridica di alcun soggetto che non abbia prestato un consenso. Non è un caso che la dottrina più recente in tema di forme convenzionali ne riconosca espressamente l’estensione, oltre che al preliminare, al recesso e alla ratifica, anche alla procura (A. Renda, Forme convenzionali. Art. 1352, Giuffrè, 2016). La clausola che subordina l’efficacia della procura alla sua trasmissione al procuratore tramite la piattaforma qualificata di interscambio tra notai si colloca, dunque, entro uno spazio di autonomia che il sistema riconosce come legittimo, e non costituisce un’inammissibile alterazione privata della fattispecie legale di procura, perché non sottrae alcun elemento da questa richiesto, ma aggiunge — nell’esclusivo interesse del dichiarante e a tutela della propria sicurezza giuridica — una modalità qualificata di realizzazione del requisito di recettizietà che il sistema già impone.
Resta tuttavia da risolvere una questione preliminare, di carattere più generale, che investe la stessa collocazione dogmatica del requisito di recettizietà — e con essa la qualificazione corretta della clausola in discorso.
Efficacia, non perfezionamento: la corretta collocazione dogmatica del requisito
Per gli atti unilaterali recettizi si pone un problema distinto da quello appena esaminato: la comunicazione al destinatario rileva sul piano del perfezionamento del negozio, di modo che, prima di essa, nessun negozio può dirsi venuto a esistenza, oppure rileva sul piano della sua efficacia, di modo che il negozio è già perfetto fin dalla dichiarazione del suo autore, ma non ancora idoneo a produrre effetti? La questione non è meramente terminologica, perché incide sulla qualificazione, sopra anticipata, della clausola che vincola la trasmissione della procura a una piattaforma qualificata.
L’opinione preferibile, ed è quella che si segue in questa sede, colloca la rilevanza della comunicazione sul piano dell’efficacia. Lo stesso dato testuale lo conferma: l’art. 1334 c.c. è rubricato «Efficacia degli atti unilaterali», non «Perfezionamento», e dispone che tali atti «producono effetto» dal momento della conoscenza del destinatario — locuzione che presuppone un negozio già esistente, del quale si tratta solo di stabilire quando inizi a produrre conseguenze giuridiche. La Cassazione, pronunciandosi proprio in tema di procura, ha riconosciuto come valide procure a vendere non notificate né comunicate ai destinatari, dei cui contenuti questi ultimi erano venuti a conoscenza anche soltanto attraverso la loro esibizione in giudizio, precisando che la notificazione non costituisce «elemento necessario ai fini dell’efficacia» della dichiarazione recettizia (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 86 del 12 gennaio 1972): il che presuppone, a monte, che la procura fosse già negozio perfetto, sebbene non ancora efficace nei confronti del rappresentante e dei terzi.
Non è inutile segnalare che la stessa giurisprudenza non sempre osserva un rigore terminologico assoluto sul punto: in tema di licenziamento, la Cassazione ha talora discorso del «momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato» con riferimento, in realtà, al momento della ricezione (Cass. civ. n. 18911/2006), formula che, letta isolatamente, potrebbe indurre a ritenere la comunicazione un coelemento costitutivo del negozio, secondo la tesi che alcuni sostengono in senso contrario a quella qui condivisa. Un dibattito strutturalmente analogo ricorre, del resto, anche in materie diverse, come quella della notifica del vincolo di prelazione artistica sui beni culturali, dove dottrina e giurisprudenza si dividono tra chi attribuisce alla notifica una funzione dichiarativa di un vincolo già esistente e chi, all’opposto, la considera elemento costitutivo del vincolo medesimo. Si tratta, a parere di chi scrive, di un uso atecnico più che di una tesi dogmaticamente avversa a quella, prevalente, riflessa nella rubrica dell’art. 1334 c.c. e nella ricostruzione della Cassazione in tema di procura appena richiamata; resta, in ogni caso, onesto segnalare che la qualificazione non è incontroversa.
Ne deriva una precisazione, sia pur non radicale, rispetto alla qualificazione inizialmente ipotizzata: la procura redatta con la clausola in discorso deve considerarsi perfetta sin dal momento della dichiarazione del rappresentato, ma priva di efficacia — e quindi inidonea a far sorgere alcun potere rappresentativo spendibile nei confronti dei terzi — fino al momento in cui intervenga la trasmissione qualificata tramite la piattaforma. La differenza rispetto alla qualificazione come requisito di perfezionamento non è priva di conseguenze dogmatiche, di cui si darà conto nel paragrafo che segue, ma lascia inalterata la conclusione operativa più rilevante per la tutela dei terzi: in assenza della trasmissione qualificata, nessun potere rappresentativo è in concreto esercitabile, indipendentemente dal fatto che si discorra di negozio non ancora perfetto o di negozio perfetto ma non ancora efficace.
Condizione, condicio iuris o limite al potere: qualificazione della clausola
Risolta la questione preliminare sulla collocazione del requisito di recettizietà, resta da definire la collocazione dogmatica precisa della clausola entro le categorie disponibili: condizione volontaria, condicio iuris, presupposto di efficacia, limite al potere rappresentativo. La tabella che segue ne sintetizza i tratti distintivi.
| Categoria | Momento rilevante | Retroattività | Opponibilità ai terzi |
|---|---|---|---|
| Condizione sospensiva in senso tecnico | Efficacia di un negozio già perfetto | Sì, salvo diversa volontà o natura del rapporto (art. 1360 c.c.) | Falsus procurator durante la pendenza (artt. 1398-1399 c.c.) |
| Presupposto di efficacia (recettizietà qualificata) | Efficacia di un negozio già perfetto | Esclusa per regola generale: l’art. 1334 c.c. dispone effetto “dal momento”, ex nunc, senza necessità di deroga convenzionale | Nessun potere efficace prima della trasmissione; non opponibile erga omnes salvo apparenza colposa |
| Limite al potere rappresentativo | Estensione di un potere già esistente ed efficace | Non si pone | Opponibile se risulta dal testo della procura (art. 1393 c.c.) |

Un tertium genus tra condizione volontaria e presupposto di efficacia
La distinzione necessaria per inquadrare correttamente la fattispecie è quella, già tracciata dal notariato in tema di efficacia dei contratti sottoposti a condizione sospensiva, tra condizione volontaria (condicio facti) e condicio iuris: l’inefficacia di un negozio può infatti dipendere sia dal verificarsi di un evento futuro e incerto liberamente dedotto dai dichiaranti — la condizione in senso proprio, elemento accidentale del negozio — sia dalla mancanza di un requisito legale esterno al negozio, al quale è la legge stessa, indipendentemente dalla volontà dei dichiaranti, a subordinarne l’efficacia. La condicio iuris, a differenza della condizione volontaria, non è un elemento accidentale della dichiarazione, non produce effetti retroattivi e non soggiace alla finzione di avveramento di cui all’art. 1359 c.c., regole entrambe pensate per un evento che le parti hanno scelto di introdurre, non per un presupposto che il sistema già impone.
La clausola che vincola la trasmissione della procura a una piattaforma qualificata non è, a rigore, condicio iuris, poiché non è la legge a imporla, ma il dichiarante a stabilirla. Né, per le ragioni viste nel paragrafo precedente, introduce un requisito ulteriore rispetto a quello, già imposto dalla legge, della recettizietà: si tratta, più precisamente, di una specificazione convenzionale delle modalità con cui deve realizzarsi un presupposto di efficacia che il sistema impone già di per sé a ogni procura, in quanto negozio unilaterale recettizio: il giungere a conoscenza del rappresentante (art. 1334 c.c.). Sotto questo profilo essa condivide con la condizione la medesima collocazione sul piano dell’efficacia — non a caso anche l’art. 1353 c.c. discorre di condizione come elemento da cui le parti fanno dipendere l’efficacia del negozio — ma se ne distingue per la natura del presupposto: la condizione introduce un evento ulteriore ed estraneo, che il sistema non richiederebbe in assenza della volontà delle parti; la clausola in discorso, al contrario, non introduce alcun elemento che il sistema non richieda già, limitandosi a specificare convenzionalmente il modo della sua realizzazione. È in questa differenza, e non nella collocazione perfezionamento/efficacia, che va colto il tertium genus rispetto alla condizione volontaria.
Distinzione dal limite al potere rappresentativo in senso proprio
Diversa, e da tenere distinta, è l’ipotesi del limite al potere rappresentativo in senso proprio, che attiene non al sorgere (e quindi all’efficacia) del potere ma alla sua estensione: la clausola che stabilisce, ad esempio, l’oggetto degli atti che il procuratore può compiere o il prezzo minimo al quale può alienare riguarda il contenuto di un potere già esistente ed efficace, ed è quindi cosa diversa dalla previsione che ne condiziona, a monte, l’efficacia stessa. La clausola sulla piattaforma di trasmissione si colloca, sotto questo profilo, più vicina alla seconda categoria (condizione/presupposto di efficacia) che alla prima (limite al potere): non dice al procuratore cosa può fare, ma se il potere di farlo sia mai divenuto efficace nei suoi confronti. La distinzione non è meramente teorica, perché — come si vedrà nel paragrafo che segue — il regime di opponibilità del limite al potere, fondato sulla leggibilità del dato testuale della procura, è diverso da quello, più radicale, che si è qui ritenuto applicabile al presupposto di efficacia.
Il regime di opponibilità ai terzi
Sul piano dell’opponibilità ai terzi, le qualificazioni possibili conducono a esiti diversi. Se si accoglie — come qui si ritiene preferibile — la tesi del presupposto di efficacia, l’assenza della trasmissione qualificata comporta l’inefficacia della procura, e quindi l’assenza di qualsiasi potere rappresentativo spendibile nei confronti dei terzi, opponibile in via di principio a chiunque, senza che operino le mitigazioni proprie della disciplina delle vicende estintive di una procura già efficace, di cui all’art. 1396 c.c. Resta tuttavia operante, in questa come in altre ipotesi di rappresentanza apparente, il rimedio generale della tutela dell’affidamento incolpevole: la giurisprudenza ammette che il principio dell’apparenza del diritto possa essere invocato anche a prescindere dall’esercizio della facoltà di cui all’art. 1393 c.c., quando il terzo sia in buona fede e il comportamento del rappresentato sia stato colposo — e non meramente omissivo — al punto da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere fosse stato validamente conferito ed efficace (Cass. civ. n. 408/2006; Cass. civ. n. 15645/2017). Resta fermo, in ogni caso, che il terzo ha solo la facoltà, e non l’onere, di richiedere al procuratore la giustificazione dei propri poteri e copia firmata della procura ai sensi dell’art. 1393 c.c., e che la sua omissione, da sola, non integra colpa (Cass. civ. n. 15743/2004).
È proprio su questo punto che la scelta di una piattaforma istituzionale di interscambio tra notai mostra la propria utilità sistematica, al di là della qualificazione dogmatica prescelta: a differenza della generalità delle condizioni sospensive, il cui avveramento dipende da fatti spesso non agevolmente verificabili dai terzi, la trasmissione tramite un canale professionale dedicato costituisce, al contempo, il fatto da provare e lo strumento della sua prova: il notaio che riceve l’atto dal procuratore può, attraverso la medesima infrastruttura, verificare se la trasmissione qualificata sia effettivamente avvenuta, risolvendo per via tecnica l’asimmetria informativa che altrove richiede un intervento di pubblicità legale ancora de iure condendo.
Una notazione comparatistica è utile a definire il perimetro sistematico della questione. In tema di rappresentanza organica delle società di capitali, il legislatore ha operato una scelta di segno diverso, restringendo expressis verbis l’opponibilità ai terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori, anche se risultanti dallo statuto, salvo la prova che il terzo abbia agito intenzionalmente in danno della società. Nessuna disposizione equivalente esiste per la procura volontaria di cui agli artt. 1387 e seguenti del codice civile: ne consegue che, in questa materia, permane la regola generale secondo cui i limiti contenuti nel testo della procura sono normalmente opponibili a chi tratta con il rappresentante, fatta salva la facoltà — non l’obbligo — di consultarne il contenuto ai sensi dell’art. 1393 c.c. Anche per questo, come illustrato nel paragrafo precedente, la riconduzione della clausola di trasmissione qualificata alla categoria del presupposto di efficacia, piuttosto che a quella del limite al potere, ne rafforza, e non ne attenua, l’efficacia protettiva voluta dal dichiarante. Su questi profili di controllo notarile, cfr. anche quanto osservato in tema di atto pubblico e scrittura privata autenticata.
Tecnica redazionale: la clausola sulla trasmissione qualificata della procura
Le conclusioni raggiunte orientano verso un’indicazione redazionale precisa: per ottenere l’effetto voluto — l’assenza di qualsiasi potere efficace, e non la semplice inopponibilità, per una procura non transitata per il canale prescelto — è preferibile formulare la clausola come presupposto di efficacia secondo lo schema dell’art. 1334 c.c., e non come condizione sospensiva in senso tecnico, sia per la maggiore semplicità che ne deriva sotto il profilo della retroattività (esclusa per regola generale, senza necessità di deroga espressa), sia per evitare le incertezze applicative connesse alla disciplina del falsus procurator pendente condizione. Si propongono di seguito due formulazioni alternative, a seconda dell’effetto che si intende conseguire, seguite da una clausola accessoria di accertamento.
Clausola raccomandata: presupposto di efficacia
«La presente procura produce i propri effetti, e il potere di rappresentanza con essa conferito può essere validamente esercitato nei confronti del procuratore e dei terzi, esclusivamente a seguito della sua trasmissione al procuratore medesimo mediante [denominazione della piattaforma di interscambio documentale tra notai], a cura del notaio rogante. Le parti danno atto che qualsiasi diversa modalità di comunicazione della presente procura al procuratore, ancorché astrattamente idonea a determinarne la conoscenza secondo le regole generali sugli atti recettizi, non vale a soddisfare il presupposto di efficacia di cui al presente articolo. Il notaio rogante è incaricato di provvedere alla trasmissione di cui sopra e di conservare, anche per via telematica, evidenza dell’avvenuta trasmissione.»
Questa formulazione individua espressamente, e in via esclusiva, il canale di comunicazione rilevante per l’efficacia del negozio — già perfetto fin dalla sottoscrizione, secondo quanto chiarito in apertura — specificando che le altre modalità altrimenti sufficienti secondo le regole generali sulla recettizietà non operano per questo specifico atto. La clausola consente di affermare, in caso di utilizzo della procura prima della trasmissione qualificata tramite il canale prescelto, che nessun potere rappresentativo è ancora divenuto efficace, con le conseguenze più sopra illustrate in tema di opponibilità — operativamente equivalenti, per i terzi, a quelle di un potere mai validamente attribuito.
Clausola alternativa: condizione sospensiva esplicita
«Il rappresentato dichiara che il potere di rappresentanza conferito con la presente procura, ancorché comunicato al procuratore mediante consegna di copia conforme del presente atto, è sottoposto alla condizione sospensiva costituita dalla successiva trasmissione della procura medesima al procuratore tramite [denominazione della piattaforma di interscambio documentale tra notai]. Il potere di rappresentanza non potrà essere validamente esercitato, né potrà essere fatto valere nei confronti dei terzi, prima dell’avveramento di tale condizione. Resta esclusa, ai sensi dell’art. 1360 c.c., la retroattività degli effetti del conferimento al momento della sottoscrizione del presente atto: il potere di rappresentanza si costituisce esclusivamente dal momento dell’avveramento della condizione.»
Questa seconda formulazione — da impiegare quando si intenda consapevolmente costruire la fattispecie come condizione sospensiva piuttosto che come presupposto di efficacia ai sensi dell’art. 1334 c.c., ad esempio per ragioni di coerenza con altre clausole del medesimo atto — richiede l’espressa esclusione convenzionale della retroattività, in difetto della quale opererebbe la regola generale dell’art. 1360 c.c., con gli esiti problematici già esaminati nella Parte I di questo contributo. Anche in questa ipotesi, l’utilizzo della procura prima dell’avveramento ricade nella disciplina del falsus procurator, ai sensi degli artt. 1398-1399 c.c.
Clausola accessoria di accertamento
«Ai fini di quanto sopra, il notaio ricevente l’atto per il quale la procura è destinata a essere utilizzata è autorizzato a verificare, anche tramite la medesima piattaforma di interscambio documentale, l’avvenuta trasmissione della procura al procuratore, e a farne menzione nell’atto da lui ricevuto.»
Questa terza clausola, di natura accessoria, ha la funzione di rendere agevolmente verificabile, da parte del notaio che riceve l’atto finale, l’avveramento del requisito o della condizione, risolvendo per via tecnica l’asimmetria informativa che altrove residua a carico dei terzi.
Una cautela redazionale
Va evitata, in ogni caso, una formulazione ambigua che lasci indeterminato se la trasmissione qualificata costituisca presupposto di efficacia o condizione sospensiva: l’incertezza sul punto si rifletterebbe inevitabilmente sul regime di opponibilità e sulla sorte degli atti compiuti dal procuratore prima della trasmissione, vanificando proprio la funzione di tutela che la clausola intende svolgere. Va altresì evitato di subordinare la trasmissione a un atto discrezionale e non verificabile del solo rappresentato, il che esporrebbe la clausola, quantomeno ove qualificata come condizione, al rischio di nullità per condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c.: la scelta di un canale istituzionale, tracciabile e gestito da un soggetto terzo qualificato — il notaio — neutralizza in radice questo rischio.
Considerazioni conclusive
La clausola che subordina l’operatività della procura alla sua trasmissione al procuratore mediante una piattaforma qualificata di interscambio tra notai trova fondamento legittimo nell’autonomia negoziale, la quale può aggravare, anche per i negozi unilaterali, i presupposti di efficacia (e, in altri casi, i requisiti di forma) che il sistema impone in via generale, purché non ne derogi quelli imperativi. La rilevanza della comunicazione per gli atti recettizi si colloca, correttamente, sul piano dell’efficacia, e non su quello del perfezionamento: la procura redatta con la clausola in discorso è negozio perfetto fin dalla dichiarazione del rappresentato, ma resta priva di qualsiasi effetto, e quindi inidonea a far sorgere un potere rappresentativo spendibile, fino al momento della trasmissione qualificata. Qualificata, come qui si è ritenuto preferibile, come presupposto di efficacia della recettizietà piuttosto che come condizione sospensiva in senso tecnico, la clausola produce un effetto comunque pieno per la tutela dei terzi — nessun potere rappresentativo efficace prima della trasmissione, opponibile in via di principio a chiunque, salvo il rimedio residuale dell’apparenza colposamente generata dal rappresentato — conseguito peraltro con maggiore semplicità dogmatica, poiché la regola generale dell’art. 1334 c.c. esclude di per sé la retroattività, senza necessità della deroga convenzionale che la condizione sospensiva esplicita richiederebbe.
La scelta di un canale istituzionale, professionale e tracciabile per realizzare la trasmissione qualificata della procura presenta, rispetto alla generalità delle condizioni sospensive esaminate nella Parte I di questo contributo, un vantaggio sistematico ulteriore: essa rende il fatto rilevante per l’efficacia del potere — la trasmissione stessa — agevolmente verificabile da parte del notaio che riceve l’atto finale, risolvendo per via tecnica l’asimmetria informativa che, nella generalità dei casi, residua a carico dei terzi e che, a livello generale, attende ancora un intervento di pubblicità legale. Resta, in ogni caso, decisiva la cura redazionale della clausola, che deve univocamente qualificare l’effetto voluto — presupposto di efficacia o condizione — secondo le formulazioni proposte, ed evitare ogni margine di discrezionalità del rappresentato che possa esporla al rischio di nullità per potestatività mera.
Riferimenti normativi e bibliografici
Fonti normative: Artt. 1324, 1326, 1334, 1352, 1353-1361, 1355, 1387-1400 c.c.
Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. III, sent. n. 86 del 12 gennaio 1972; Cass. civ. n. 18911/2006; Cass. civ., sez. II, sent. n. 12488/2007; Cass. civ. n. 15743/2004; Cass. civ. n. 408/2006; Cass. civ. n. 13277/2000; Cass. civ. n. 15645/2017; Cass. civ. n. 14253/2024.
Studi e dottrina notarile e civilistica:
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2005/T — L’obbligo di fatturazione nei contratti sottoposti a condizione sospensiva (per la distinzione condizione volontaria/condicio iuris).
- A. Renda, Forme convenzionali. Art. 1352, Giuffrè, Milano, 2016.
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