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La qualificazione di uno studio professionale come “azienda” ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile determina conseguenze giuridiche radicalmente diverse sul piano civilistico. Questa qualificazione condiziona l’intera disciplina applicabile alle operazioni di conferimento, cessione o trasformazione dello studio.

La questione ha assunto particolare attualità con l’introduzione dell’articolo 177-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che sul piano fiscale equipara il conferimento di studio professionale a quello d’azienda. Tuttavia, lascia impregiudicata la qualificazione civilistica della fattispecie, da cui dipendono il regime dei contratti, il trattamento delle passività e le tutele dei terzi.

In questo articolo, analizzeremo la nozione civilistica di azienda professionale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza. Inoltre, discuteremo le conseguenze giuridiche della qualificazione e gli strumenti operativi per il notaio chiamato a rogare atti di conferimento o cessione di studi professionali.

In questo articolo, analizzeremo la nozione civilistica di azienda professionale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza. Inoltre, discuteremo le conseguenze giuridiche della qualificazione e gli strumenti operativi per il notaio chiamato a rogare atti di conferimento o cessione di studi professionali.

In questo articolo analizzeremo la nozione civilistica di azienda professionale, i criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina notarile, le conseguenze giuridiche della qualificazione e gli strumenti operativi per il notaio chiamato a rogare atti di conferimento o cessione di studi professionali.


Q: Quando uno studio professionale può essere qualificato come azienda? A: Secondo la Cassazione n. 11896/2002 e la massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto (ottobre 2025), lo studio assume natura di azienda quando l’organizzazione di mezzi, strutture e dipendenti è prevalente rispetto all’attività personale del titolare. Questo genera un avviamento che prescinde dal professionista.

Q: Quale norma del Codice Civile consente a un professionista di essere qualificato imprenditore? A: L’articolo 2238, comma 1, c.c. stabilisce che “se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II”, cioè lo statuto dell’imprenditore e la disciplina dell’azienda.

Q: Quali sono le conseguenze civilistiche se lo studio ha natura di azienda? A: Si applica la disciplina degli articoli 2557-2560 c.c.: cessione automatica dei contratti non personali ex art. 2558, subentro della conferitaria nei debiti risultanti da scritture contabili ex art. 2560, garanzie del cedente ex art. 2557, continuità rapporti di lavoro ex art. 2112.

Q: Cosa accade se lo studio non ha natura di azienda? A: Il conferimento segue la disciplina dei singoli beni: i contratti si cedono solo con consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., le passività non sono trasferibili ma solo accollabili ex artt. 1269-1273 c.c., l’avviamento non è valorizzabile civilisticamente.

Q: Il perito può qualificare giuridicamente lo studio nella relazione di stima? A: No. Il perito fornisce elementi tecnici descrittivi (organizzazione, autonomia funzionale, avviamento oggettivo), ma la qualificazione giuridica come “azienda” spetta al notaio rogante sulla base degli elementi risultanti dalla perizia e dall’atto.

Q: Quali sono le conseguenze civilistiche se lo studio ha natura di azienda? A: Si applica la disciplina degli articoli 2557-2560 c.c.: cessione automatica dei contratti non personali ex art. 2558, subentro della conferitaria nei debiti risultanti da scritture contabili ex art. 2560, garanzie del cedente ex art. 2557, e continuità dei rapporti di lavoro ex art. 2112.

Q: Quale documento notarile chiarisce quando lo studio ha natura di azienda? A: La massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto (ottobre 2025) stabilisce che lo studio ha natura di azienda quando è in grado di generare un proprio avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal titolare, applicandosi l’art. 2238, comma 1, c.c.


Q: Il perito può qualificare giuridicamente lo studio nella relazione di stima? A: No. Il perito fornisce elementi tecnici descrittivi (organizzazione, autonomia funzionale, avviamento oggettivo), ma la qualificazione giuridica come “azienda” spetta al notaio rogante sulla base degli elementi risultanti dalla perizia e dall’atto.

La nozione civilistica di azienda professionale

Tradizionalmente, la dottrina civilistica ha negato che lo studio professionale potesse costituire “azienda” ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile, in quanto il professionista intellettuale non è imprenditore ex articolo 2082 c.c. e l’attività si caratterizza per la prevalenza dell’elemento personale (intuitus personae) sull’organizzazione dei mezzi. Questa impostazione, consolidata nella prima giurisprudenza, è stata progressivamente superata attraverso l’applicazione dell’articolo 2238 c.c., che ammette l’esercizio della professione “in forma di impresa” quando l’organizzazione assume carattere prevalente.

L’articolo 2555 del Codice Civile: elementi costitutivi dell’azienda

L’articolo 2555 c.c. definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. La norma presuppone tre elementi:

  1. Un soggetto qualificabile come imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 c.c., che eserciti professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
  2. Un complesso di beni materiali e immateriali funzionalmente coordinati
  3. L’organizzazione di tali beni per l’esercizio dell’impresa, da cui deriva l’idoneità del complesso a generare avviamento

Il professionista intellettuale, per definizione, esercita un’attività caratterizzata dalla prestazione d’opera con lavoro prevalentemente proprio (art. 2222 c.c.), il che sembrerebbe escludere la qualifica di imprenditore e, conseguentemente, la possibilità che lo studio costituisca azienda.

L’articolo 2238 del Codice Civile: la professione esercitata in forma di impresa

L’articolo 2238 c.c., rubricato “Prestazione d’opera intellettuale. Esercizio delle professioni”, costituisce la chiave di volta del sistema:

Comma 1: “Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.”

Comma 2: “In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.”

Il primo comma ammette esplicitamente che l’attività professionale possa essere esercitata in forma di impresa, nel qual caso si applica lo statuto dell’imprenditore contenuto nel Titolo II del Libro V, inclusa la disciplina dell’azienda (articoli 2555 e seguenti) e delle procedure concorsuali.

Il secondo comma estende alcune disposizioni sul lavoro nell’impresa anche ai professionisti che impiegano collaboratori, pur non qualificandosi come imprenditori. In particolare, si applica l’articolo 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda e la continuità dei rapporti di lavoro.

Distinzione concettuale: imprenditore vs lavoratore autonomo

La Relazione al Codice Civile del 1942, al paragrafo 913, chiarisce la distinzione:

“Il titolo sul lavoro nell’impresa è integrato da due titoli seguenti che considerano il lavoro indipendentemente dall’organizzazione ad impresa. […] Sotto il titolo ‘Del lavoro autonomo’ (titolo III) il codice regola il contratto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di un’opera o di un servizio, considerati nel loro risultato, e quindi senza il vincolo di subordinazione per il prestatore d’opera. […]

La nuova figura di contratto di opera è più ristretta della figura romana della locatio operis. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un opus sono disciplinati dal Titolo III, ma solo il tipo di locatio operis più elementare, in cui il conductor operis presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio e come tale non riveste la figura di imprenditore.”

La distinzione, quindi, non si fonda sul tipo di attività svolta (entrambi, imprenditore e professionista, possono produrre servizi), ma sulla prevalenza o meno dell’organizzazione rispetto al lavoro personale:

  • Imprenditore (art. 2082 c.c.): chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata
  • Lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.): chi presta un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio

Ne consegue che il professionista che organizza la propria attività in forma di impresa, superando il carattere prevalentemente personale della prestazione, assume la qualifica di imprenditore e l’insieme dei beni organizzati costituisce azienda ex art. 2555 c.c.

La massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto

La massima Q.A.20 (ottobre 2025), elaborata dalla Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto, fornisce criteri operativi fondamentali per la qualificazione:

“Il complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato dal professionista intellettuale (dunque anche dall’artista) per l’esercizio della propria attività professionale può avere o meno natura di azienda. Ai sensi dell’art. 2238, comma 1, c.c. ha tale natura quando la prestazione professionale costituisce solo uno degli elementi dell’attività organizzata in forma di impresa. Può ritenersi verificata la sussistenza del suddetto requisito quando il complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato dal professionista è in grado di generare un proprio avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal suo titolare.”

La massima individua il criterio fondamentale: lo studio ha natura di azienda quando è in grado di generare un avviamento oggettivo che prescinde, in tutto o in parte, dal titolare.


Giurisprudenza civilistica sulla qualificazione dello studio professionale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha attraversato un’evoluzione interpretativa significativa: dall’iniziale negazione della natura aziendale dello studio professionale al progressivo riconoscimento della possibilità che, in presenza di determinati requisiti organizzativi, anche lo studio possa costituire azienda.

L’orientamento tradizionale restrittivo

La Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 1889 del 21 luglio 1967, rappresenta il precedente storico che ha consolidato per decenni l’orientamento restrittivo:

“Nello studio professionale anche se munito dei beni materiali e strumentali più vari e complessi… quello che conta e prevale e ne caratterizza l’importanza e il valore è sempre l’opera intellettuale del titolare…; il nome la capacità del professionista e la fiducia ch’egli ispira costituiscono i fattori che sogliono indirizzare la clientela, la quale è in funzione, principale se non esclusiva, delle doti personali di ingegno, perizia e considerazione delle quali gode il professionista, e non dei beni materiali e strumentali che ne arredano lo studio.”

Secondo questo orientamento, la clientela del professionista è inscindibilmente legata alla sua persona, il che impedisce la configurabilità di un avviamento oggettivo trasferibile e, quindi, la qualificazione dello studio come azienda.

L’apertura giurisprudenziale: la cedibilità dell’avviamento professionale

La Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 5848 del 12 novembre 1979, segna una prima significativa apertura:

“È giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento, in quanto questo non si identifica con la clientela (che ne costituisce oggettivamente solo un elemento), il cui trasferimento sarebbe impossibile sotto il profilo giuridico, ma consiste in una qualità di detto studio, il quale viene ceduto, quale complesso di elementi organizzati per l’esercizio dell’attività professionale, munito dell’attributo essenziale e necessario costituito dall’avviamento.”

La Cassazione compie qui una distinzione fondamentale: l’avviamento non si identifica con la clientela (intrasferibile per il suo carattere personale), ma è una qualità dell’organizzazione come complesso unitario. Questa qualità può essere oggetto di trasferimento.

Il riconoscimento della natura aziendale degli studi organizzati

La Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 11896 del 7 agosto 2002, rappresenta la svolta definitiva:

“Gli studi professionali in genere possono anche essere organizzati sotto forma di azienda cd. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell’attività svolta, si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e di dipendenti, un’ampiezza dei locali adibiti all’attività tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati prevalgano sull’attività professionale del (dei) titolare(i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per sé stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2238, 2082, 2112, 2555 cod. civ.”

La Suprema Corte individua il criterio di prevalenza: quando l’organizzazione di mezzi, strutture e personale prevalgono sull’attività personale del titolare, o comunque si configura come entità dotata di autonomia strutturale e funzionale, lo studio assume natura di azienda professionale.

La legittimità della cessione dello studio con la clientela

La Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 2860 del 9 febbraio 2010, ha definitivamente sancito la piena legittimità della cessione dello studio comprensiva di clientela:

“È lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d’opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.”

La clientela, pur non trasferibile in senso tecnico per il suo carattere fiduciario, può essere oggetto di un’operazione di trasferimento attraverso obblighi del cedente che ne favoriscano la prosecuzione con il cessionario.

L’applicazione dell’articolo 2112 c.c. agli studi professionali

La Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 14642 del 23 giugno 2006, ha esteso l’applicazione dell’articolo 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda agli studi professionali organizzati:

“Ai sensi dell’art. 2112 c.c. per la configurabilità del trasferimento di azienda, che può aver luogo anche in riferimento agli studi professionali tutte le volte in cui al profilo professionale dell’attività svolta si affianchi una organizzazione di mezzi e di strutture, un numero di titolari e di dipendenti, una ampiezza di locali adibiti ad attività professionale tali che il rapporto organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati prevalgono sull’attività del titolare.”

L’articolo 2112 c.c., che tutela i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, si applica agli studi professionali che abbiano natura aziendale. Per i professionisti che impiegano ausiliari senza avere natura aziendale, l’art. 2112 c.c. si applica comunque per espresso rinvio dell’art. 2238, comma 2, c.c.

Tabella 1: Evoluzione giurisprudenziale sulla natura dello studio professionale

SentenzaAnnoPrincipio affermato
Cass. S.U. n. 18891967Studio ≠ azienda per prevalenza dell’attività personale
Cass. n. 58481979Avviamento come “qualità” dello studio, distinto dalla clientela
Cass. Lavoro n. 62081987Art. 2112 c.c. applicabile via art. 2238, comma 2, c.c.
Cass. n. 118962002Studio può avere natura di azienda se organizzazione prevale sull’attività personale
Cass. Lavoro n. 146422006Art. 2112 c.c. applicabile a studi organizzati come azienda
Cass. n. 28602010Piena legittimità cessione studio comprensiva di clientela

Criteri operativi per la qualificazione: quando lo studio è azienda?

La qualificazione dello studio professionale come “azienda” richiede una valutazione complessiva di elementi quantitativi e qualitativi che dimostrino la prevalenza dell’organizzazione sull’attività personale del titolare e la capacità di generare avviamento oggettivo.

Il criterio della “prevalenza organizzativa”

Il criterio fondamentale elaborato dalla giurisprudenza è quello della prevalenza: l’organizzazione di mezzi, strutture e persone deve essere prevalente quantitativamente e qualitativamente rispetto all’attività personale del professionista titolare.

Elementi da valutare:

A) Dimensione dell’organizzazione:

  • Numero di collaboratori: rapporto quantitativo tra dipendenti/collaboratori e titolari
  • Qualifica dei collaboratori: presenza di professionisti senior con autonomia operativa vs semplici praticanti
  • Articolazione della struttura: esistenza di reparti, divisioni, specializzazioni funzionali
  • Ampiezza dei locali: superfici, articolazione degli spazi, dotazioni tecnologiche

B) Autonomia funzionale dell’organizzazione:

  • Distribuzione del lavoro: percentuale di fatturato generato dai collaboratori vs titolare
  • Processi standardizzati: esistenza di procedure, metodologie, protocolli documentati
  • Capacità operativa autonoma: possibilità di proseguire l’attività senza il titolare
  • Specializzazioni interne: team dedicati a specifici settori/materie

C) Avviamento oggettivo:

  • Fidelizzazione alla struttura: clientela legata al brand/organizzazione vs persona del titolare
  • Reputazione dello studio: riconoscibilità del marchio, presenza sul mercato
  • Continuità dei rapporti: contratti con clienti istituzionali che si rivolgono alla struttura
  • Valore intrinseco: il valore economico deriva dall’organizzazione, non solo dalla persona

Indici quantitativi di riferimento

Pur non esistendo soglie rigide predeterminate, la prassi notarile e la giurisprudenza forniscono alcuni indici orientativi:

Indicatori di natura aziendale (presenza di almeno 3-4):

  • Rapporto dipendenti/titolari ≥ 3:1
  • Fatturato attribuibile ai collaboratori ≥ 50% del totale
  • Presenza di almeno 2-3 professionisti senior con portfolio clienti proprio
  • Articolazione in divisioni/reparti specializzati
  • Contratti continuativi con clienti corporate che si rivolgono alla struttura
  • Marchio/denominazione con valore di mercato autonomo riconosciuto
  • Locali di ampia superficie (oltre 200 mq) con articolazione funzionale
  • Sistemi informatici, database, know-how documentato e trasferibile

Indicatori di studio “personale” (prevalenza):

  • Rapporto dipendenti/titolari < 2:1
  • Dipendenti prevalentemente amministrativi o praticanti in formazione
  • Fatturato generato quasi interamente dal titolare (oltre 70%)
  • Clientela legata prevalentemente al rapporto fiduciario personale
  • Struttura semplice senza articolazione funzionale
  • Mancanza di procedure standardizzate o metodologie trasferibili
  • Locali di superficie ridotta senza specializzazione degli spazi

Il criterio dell’avviamento oggettivo

La massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto individua nell’avviamento oggettivo il criterio dirimente: lo studio ha natura di azienda quando è “in grado di generare un proprio avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal suo titolare”.

L’avviamento è l’attitudine del complesso organizzato a produrre reddito superiore a quello normale del settore, per effetto dell’organizzazione, della reputazione, della clientela fidelizzata, della posizione di mercato.

Avviamento soggettivo (studio non-azienda):

  • Dipende dalle qualità personali del professionista (competenza, reputazione, fiducia)
  • È inscindibilmente legato alla persona del titolare
  • Si estingue o si riduce drasticamente con il venir meno del professionista
  • Non è autonomamente trasferibile

Avviamento oggettivo (studio-azienda):

  • Deriva dall’organizzazione nel suo complesso
  • Prescinde, in tutto o in parte, dalla persona del titolare
  • Permane anche se il titolare cessa l’attività
  • È trasferibile con il complesso organizzato

Elementi che dimostrano avviamento oggettivo:

  • Clientela che continua a rivolgersi allo studio anche con il cambio di titolare
  • Contratti di durata con clienti istituzionali intestati alla struttura
  • Marchio o denominazione con valore di mercato riconosciuto
  • Metodologie proprietarie, know-how, database informativi
  • Team di professionisti senior riconosciuti sul mercato
  • Posizionamento competitivo stabile nel settore di riferimento

Tabella 2: Criteri distintivi studio professionale vs azienda professionale

ElementoStudio Professionale “Puro”Azienda Professionale
Rapporto attività/organizzazionePrevalenza attività personaleOrganizzazione prevale sull’attività personale
AvviamentoSoggettivo, legato alla personaOggettivo, prescinde dal titolare
CollaboratoriNessuno o pochi ausiliariNumero significativo con autonomia
Struttura organizzativaSemplice, accessoriaComplessa, articolata, autonoma
ClientelaRapporto fiduciario personaleFidelizzata all’organizzazione
FatturatoGenerato dal titolare (>70%)Significativa parte da collaboratori (>40%)
ContinuitàDipende dal titolareL’organizzazione può proseguire autonomamente
Qualifica giuridicaProfessionista ex art. 2222 c.c.Imprenditore ex artt. 2082 e 2238 c.c.

Studio Professionale

Conseguenze civilistiche della qualificazione: disciplina applicabile

La qualificazione dello studio come “azienda” o come “complesso di beni organizzati” determina l’applicazione di discipline civilistiche radicalmente diverse per quanto riguarda contratti, passività, garanzie e tutela dei terzi.

Perché la distinzione civilistica mantiene rilevanza anche dopo l’art. 177-bis TUIR?

L’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha creato una definizione fiscale autonoma di “complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”. Sul piano tributario, tale complesso beneficia della neutralità fiscale nel conferimento, a prescindere dalla sua qualificazione civilistica come azienda.

Tuttavia, sul piano del diritto civile, la distinzione conserva piena rilevanza per determinare:

  1. La disciplina applicabile al conferimento (artt. 2557 ss. c.c. vs disciplina dei singoli beni)
  2. Il regime dei contratti conferiti (cessione automatica vs necessità di consenso)
  3. Il trattamento delle passività (subentro ex lege vs necessità di accollo/espromissione)
  4. Le garanzie e responsabilità del conferente verso la conferitaria e i terzi
  5. La tutela dei creditori anteriori al trasferimento
  6. L’opponibilità ai terzi del trasferimento

Come chiarito dalla massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto:

“In mancanza di azienda, nel nostro ordinamento, le passività, ossia i debiti, ancorché inerenti ad una determinata organizzazione, non possono essere oggetto di trasferimento. Un debito può essere oggetto di accollo (art. 1273 c.c.), di espromissione (art. 1272 c.c.) o di delegazione (art. 1269 c.c.), negozi che, pur comportando una sostituzione o un’aggiunta del debitore, non sono concettualmente assimilabili ad un trasferimento. Per quanto riguarda i contratti, poi, il codice prevede che i medesimi non possono essere ceduti senza il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.). Tali regole non trovano applicazione nel caso di trasferimento di azienda.”

Disciplina civilistica del conferimento di “azienda professionale”

Quando lo studio ha natura di azienda ex articoli 2238 comma 1 e 2555 c.c., il conferimento segue la disciplina degli articoli 2557 e seguenti del Codice Civile, con le seguenti conseguenze (massima Q.A.21 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto):

1. Contratti aziendali (art. 2558 c.c.)

Articolo 2558, comma 1, c.c.: “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.”

Effetti:

  • La società conferitaria subentra automaticamente nei contratti che non hanno carattere personale
  • Non occorre il consenso dei contraenti ceduti
  • Si applica la disciplina della cessione del contratto ex artt. 1406-1408 c.c., ma con presunzione di cedibilità

Contratti che si trasferiscono:

  • Contratti con fornitori di beni e servizi
  • Contratti di locazione di immobili strumentali (art. 36 L. 392/1978)
  • Contratti di leasing, noleggio, licenze d’uso
  • Contratti di utenza (energia, telecomunicazioni, servizi)
  • Contratti assicurativi aziendali

Contratti esclusi (carattere personale):

  • Contratti aventi ad oggetto la prestazione intellettuale del professionista
  • Mandati professionali conferiti intuitu personae
  • Contratti di consulenza personale

Articolo 2558, comma 2, c.c.: “Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante.”

Tutela dei terzi:

  • I contraenti ceduti hanno diritto di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento
  • Il recesso è possibile solo se sussiste giusta causa (es. insolvenza dell’acquirente, perdita del requisito fiduciario)
  • L’alienante risponde dei danni se il recesso è giustificato

Onere del conferente:

  • Comunicare il trasferimento ai contraenti ceduti
  • Fornire informazioni sulla società conferitaria
  • Consentire ai terzi di valutare l’opportunità del recesso

2. Passività aziendali (art. 2560 c.c.)

Articolo 2560, comma 1, c.c.: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.”

Articolo 2560, comma 2, c.c.: “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”

Effetti:

  • La società conferitaria risponde automaticamente dei debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie
  • Si crea una solidarietà passiva tra conferente e conferitaria
  • Il conferente non è liberato se non interviene il consenso espresso dei creditori

Requisiti per il subentro dell’acquirente:

  • I debiti devono essere inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta
  • Devono essere anteriori al trasferimento
  • Devono risultare dai libri contabili obbligatori
  • L’azienda deve essere commerciale (artt. 2082 e 2195 c.c.)

Tutela dei creditori:

  • Possono agire sia contro il conferente (obbligazione originaria) sia contro la conferitaria (responsabilità ex lege)
  • Il consenso alla liberazione del conferente deve essere espresso
  • Conservano tutte le garanzie e privilegi originari

Problematica degli studi professionali: Per le attività professionali intellettuali non soggette a registrazione nel registro delle imprese ex art. 2195 c.c., la dottrina prevalente ritiene applicabile l’art. 2560 c.c. in quanto lo studio che ha natura di azienda è comunque riconducibile all’esercizio di un’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., ancorché non “commerciale” in senso tecnico.

3. Rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.)

Articolo 2112, comma 1, c.c.: “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”

Effetti:

  • I rapporti di lavoro subordinato continuano automaticamente con la società conferitaria
  • Conservazione di anzianità, qualifica, trattamento economico e normativo
  • Maturazione del TFR continua senza interruzioni

Articolo 2112, comma 2, c.c.: “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.”

Responsabilità solidale:

  • Conferente e conferitaria sono solidalmente responsabili per i crediti maturati al tempo del trasferimento
  • Include retribuzioni, ferie, permessi, TFR, contributi previdenziali
  • La solidarietà tutela il lavoratore garantendo due patrimoni aggredibili

Informazione e consultazione:

  • Obbligo di informare preventivamente le rappresentanze sindacali (art. 47 L. 428/1990)
  • Consultazione in caso di conseguenze sui livelli occupazionali
  • Violazione sanzionata con sanzioni amministrative

4. Garanzie del conferente (art. 2557 c.c.)

Articolo 2557, comma 1, c.c.: “Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.”

Patto di non concorrenza:

  • Durata: cinque anni dal trasferimento (salvo diverso accordo, nel limite massimo)
  • Ambito: oggetto, ubicazione, circostanze idonee a sviare la clientela
  • Ratio: tutelare il valore dell’avviamento trasferito
  • Pattuibilità: il patto può essere escluso, limitato o ampliato entro i limiti di legge

Articolo 2557, comma 2, c.c.: “Chi aliena l’azienda deve garantire la esistenza dei crediti alla data del trasferimento.”

Garanzia sui crediti:

  • Il conferente garantisce l’esistenza dei crediti ceduti
  • Non garantisce la solvibilità del debitore (salvo patto contrario)
  • La garanzia opera come nella cessione del credito (artt. 1266-1267 c.c.)

5. Pubblicità del trasferimento

Per gli studi professionali non iscritti nel registro delle imprese, la pubblicità del trasferimento avviene mediante:

  • Comunicazione ai creditori (per opponibilità dei debiti)
  • Comunicazione ai contraenti (per far decorrere termine recesso art. 2558 c.c.)
  • Comunicazione ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali
  • Eventuale pubblicazione secondo usi o normative settoriali (albi professionali)

Disciplina civilistica del conferimento di studio “non-azienda”

Quando lo studio non ha natura di azienda, il conferimento non segue la disciplina degli articoli 2557 ss. c.c., ma quella propria di ciascun bene conferito (massima Q.A.22 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto).

1. Contratti: necessità del consenso (art. 1406 c.c.)

Articolo 1406, comma 1, c.c.: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.”

Effetti:

  • I contratti si trasferiscono solo con il consenso del contraente ceduto
  • In assenza di consenso: il contratto rimane in capo al conferente o si estingue
  • Necessità di ottenere consensi individuali per ogni contratto

Conseguenze operative:

  • Contratto di locazione: necessario consenso del locatore (salvo sublocazione se consentita)
  • Contratti con fornitori: consenso di ciascun fornitore
  • Utenze, licenze, assicurazioni: consenso di ciascun contraente
  • Leasing e finanziamenti: consenso della società finanziatrice

Criticità:

  • Impossibilità di ottenere consensi può compromettere la fattibilità dell’operazione
  • Necessità di stipulare nuovi contratti con la conferitaria
  • Possibili interruzioni temporanee di servizi essenziali
  • Costi aggiuntivi per rinegoziazione condizioni

2. Passività: accollo, espromissione, delegazione

Le passività non sono trasferibili per legge in assenza di azienda. Possono essere assunte dalla conferitaria solo mediante gli istituti previsti dal Codice Civile:

A) Accollo (art. 1273 c.c.)

Accollo cumulativo (art. 1273, comma 1): il debitore originario (conferente) e l’accollante (conferitaria) sono obbligati in solido verso il creditore.

Accollo liberatorio (art. 1273, comma 2): il debitore originario è liberato, ma solo se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Effetti:

  • Necessità di consenso espresso del creditore per accollo liberatorio
  • In assenza di liberazione: solidarietà passiva
  • Opponibilità ai creditori solo con la loro adesione

B) Espromissione (art. 1272 c.c.)

Un terzo (conferitaria) assume verso il creditore il debito del debitore (conferente), senza delegazione di quest’ultimo.

Espromissione cumulativa: il debitore originario resta obbligato salvo liberazione da parte del creditore

Espromissione liberatoria: solo se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario

C) Delegazione (art. 1269 c.c.)

Il debitore (conferente) incarica un terzo (conferitaria) di assumersi il debito verso il creditore.

Delegazione cumulativa (art. 1268): il debitore originario non è liberato

Delegazione liberatoria (art. 1269): il debitore è liberato solo se il creditore dichiara espressamente di liberarlo

Conseguenze operative:

  • Necessità di contattare tutti i creditori per ottenere accollo/espromissione
  • Se i creditori non acconsentono alla liberazione: solidarietà indefinita del conferente
  • Incertezza sulla qualificazione dell’operazione: conferimento vs vendita con accollo come corrispettivo

3. Rapporti di lavoro: applicazione art. 2112 c.c. per rinvio

Anche per lo studio non-azienda, i rapporti di lavoro continuano con la conferitaria ai sensi dell’articolo 2112 c.c., in quanto l’articolo 2238, comma 2, c.c. estende espressamente tale disciplina anche ai professionisti che impiegano sostituti o ausiliari, a prescindere dalla qualificazione come imprenditori:

“In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.”

Le sezioni richiamate includono l’articolo 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda.

4. Avviamento e clientela

In assenza di natura aziendale, la valorizzazione dell’avviamento è problematica sul piano civilistico, in quanto non si configura un complesso unitario con autonoma rilevanza economica.

L’avviamento soggettivo (legato alla persona) non può essere trasferito come attributo del complesso, ma può formare oggetto di valutazione economica nell’ambito di obbligazioni del conferente volte a favorire la prosecuzione dei rapporti con i clienti (obblighi di presentazione, raccomandazione, passaggio di consegne, patto di non concorrenza).

La clientela, per il suo carattere fiduciario personale, non è trasferibile in senso tecnico. Il conferente può solo assumere obblighi di:

  • Fare: presentare il conferitario ai clienti, raccomandarne l’affidabilità, facilitare il trasferimento degli incarichi
  • Non fare: astenersi dall’esercitare attività concorrente (patto di non concorrenza)
  • Permettere: consentire l’uso del proprio nome, della denominazione, del marchio (nei limiti deontologici)

Tabella 3: Confronto disciplina civilistica del conferimento

AspettoStudio con natura di AziendaStudio senza natura di Azienda
Normativa applicabileArtt. 2557-2560 c.c.Disciplina dei singoli beni
Contratti non personaliCessione automatica (art. 2558)Solo con consenso ex art. 1406 c.c.
Contratti personaliEsclusi dalla cessioneEsclusi dalla cessione
Debiti dell’attivitàSubentro conferitaria se da libri (art. 2560)Solo accollo/espromissione/delegazione
Liberazione conferenteSolo con consenso creditoriSolo con accollo/espromissione liberatoria
Solidarietà debitiEx lege tra conferente e conferitariaSolo se accollo cumulativo pattuito
Rapporti di lavoroArt. 2112 c.c. (continuità automatica)Art. 2112 c.c. per rinvio art. 2238 co. 2
Solidarietà crediti lavoroEx legeEx lege
Garanzie art. 2557Operanti (crediti, patto non concorrenza)Non operanti automaticamente
AvviamentoValorizzabile come attributo aziendaProblematico sul piano civilistico
PubblicitàComunicazione terzi per opponibilitàComunicazione per pattuizioni individuali
Complessità operativaMediaElevata (consensi multipli richiesti)

Studio Professionale

La relazione di stima: strumento fondamentale per la qualificazione

Per il conferimento di uno studio professionale in una società di capitali, l’articolo 2465 c.c. (S.r.l.) e l’articolo 2343 c.c. (S.p.A.) impongono la perizia giurata di un esperto o revisore nominato dal tribunale. Tale relazione di stima costituisce lo strumento tecnico attraverso cui il notaio acquisisce gli elementi descrittivi necessari per la qualificazione giuridica dello studio come “azienda” o “complesso di beni organizzati”.

Le tre funzioni della relazione di stima

La relazione di stima assolve a funzioni distinte ma complementari:

1. Funzione valutativa Determinare il valore economico complessivo del complesso conferito e dei singoli elementi che lo compongono, ai fini della verifica della congruità rispetto al capitale sottoscritto (tutela dei soci e dei creditori sociali).

2. Funzione descrittiva Fornire una rappresentazione analitica della composizione dello studio:

  • Beni materiali (arredi, attrezzature, impianti)
  • Beni immateriali (marchio, software, know-how, database)
  • Contratti in corso (locazione, utenze, fornitori, leasing)
  • Passività (debiti verso fornitori, banche, erario, TFR)
  • Organizzazione (dipendenti, organigramma, locali, processi)

3. Funzione qualificatoria indiretta Fornire elementi tecnici che consentano al notaio di compiere la qualificazione giuridica del complesso come “azienda” ex artt. 2238 e 2555 c.c. ovvero come “insieme di beni organizzati”.

È quest’ultima funzione che assume rilevanza centrale per il tema in esame. Il perito non compie la qualificazione giuridica (che spetta al giurista-notaio), ma deve fornire nella relazione tutti gli elementi di fatto necessari per tale qualificazione.

Elementi che la relazione deve contenere per consentire la qualificazione

Il perito deve descrivere dettagliatamente:

A) Elementi organizzativi

Numero e qualifica dei collaboratori:

  • Elenco nominativo con qualifica (professionisti senior, junior, praticanti, amministrativi)
  • Anzianità di servizio e specializzazioni
  • Rapporto quantitativo collaboratori/titolari

Organigramma funzionale:

  • Struttura organizzativa dello studio (piramidale, piatta, divisionale)
  • Distribuzione di compiti e responsabilità
  • Esistenza di team o reparti specializzati per materia/settore
  • Livello di autonomia operativa dei collaboratori

Locali e strutture:

  • Superficie complessiva e articolazione degli spazi
  • Dotazioni tecnologiche (server, sistemi informatici, sicurezza)
  • Archivi (fisici e digitali)
  • Sale riunioni, postazioni operative, reception

Mezzi strumentali:

  • Elenco analitico dei beni ammortizzabili
  • Valore storico, fondo ammortamento, valore residuo fiscale
  • Valore di mercato (nuovo acquisto o usato)
  • Stato di conservazione e obsolescenza

B) Elementi funzionali (autonomia dell’organizzazione)

Capacità di generare avviamento oggettivo: Il perito deve esprimere un giudizio motivato sulla sussistenza di un avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal titolare dello studio, analizzando:

  • Quanto la reputazione è legata al titolare vs alla struttura
  • Se i clienti si rivolgono alla “persona” o al “brand/studio”
  • L’esistenza di metodologie, procedure, know-how trasferibili
  • La possibilità di prosecuzione dell’attività senza il conferente

Fidelizzazione della clientela all’organizzazione:

  • Tipologia di clienti (persone fisiche vs corporate, occasionali vs ricorrenti)
  • Esistenza di contratti di durata o convenzioni con enti/società
  • Modalità di acquisizione clienti (passa parola personale vs marketing dello studio)
  • Tasso di retention della clientela negli ultimi anni

Continuità operativa:

  • Valutare se l’organizzazione è in grado di funzionare autonomamente
  • Esistenza di procedure standardizzate documentate
  • Livello di delega e responsabilizzazione dei collaboratori
  • Presenza di know-how trasferibile (non solo nella mente del titolare)

C) Elementi economici

Fatturato attribuibile ai collaboratori:

  • Distinzione tra fatturato prodotto personalmente dal titolare e quello generato dai collaboratori
  • Percentuali sul totale
  • Trend degli ultimi 3-5 anni

Marginalità per tipologia di servizio:

  • Identificare attività standardizzate ad alto margine che prescindono dal titolare
  • Servizi innovativi o specializzati che caratterizzano lo studio
  • Attività consulenziali vs attività di compliance/routine

Peso economico dell’organizzazione:

  • Costi di struttura (affitti, personale, ammortamenti, utenze)
  • Incidenza percentuale sul fatturato
  • Confronto con benchmark di settore

D) Composizione del complesso conferito

Beni materiali: Elenco analitico con:

  • Descrizione tecnica
  • Anno di acquisto
  • Costo storico
  • Fondo ammortamento
  • Valore residuo fiscale
  • Valore di mercato

Beni immateriali:

  • Marchio: denominazione, registrazione, valore stimato
  • Software: licenze, programmi proprietari, database
  • Know-how: metodologie operative documentate, procedure, protocolli
  • Clientela: elenco (anche generico per privacy), fatturato storico per cliente, contratti di durata
  • Avviamento: valore stimato con metodo adottato (reddituale, multipli, misto)

Contratti in corso: Elenco completo con:

  • Tipologia di contratto
  • Contraente ceduto
  • Scadenza
  • Corrispettivi/canoni
  • Clausole di cedibilità o rinnovo
  • Depositi cauzionali

Passività:

  • Debiti verso fornitori (nominativi, importi, scadenze)
  • Debiti verso banche (mutui, finanziamenti, scadenze, garanzie)
  • Debiti tributari e previdenziali
  • TFR maturato dai collaboratori
  • Altre passività (cauzioni ricevute, anticipi clienti)

Come il notaio utilizza la relazione per la qualificazione giuridica

Il notaio, sulla base degli elementi descrittivi forniti dalla relazione di stima, compie una valutazione giuridica autonoma per determinare quale disciplina civilistica applicare.

STEP 1: Verifica del criterio della “prevalenza organizzativa”

Domande-guida per il notaio:

  • L’organizzazione di mezzi e persone prevale quantitativamente e qualitativamente sull’attività personale del conferente?
  • Il rapporto tra collaboratori e titolare è tale che l’attività è prevalentemente svolta da terzi?
  • La struttura è articolata in uffici/reparti specializzati con autonomia operativa?
  • Il fatturato è generato in misura significativa dai collaboratori?

Indici positivi (indicano natura di azienda):

  • Rapporto dipendenti/titolari ≥ 3:1
  • Fatturato attribuibile ai collaboratori ≥ 50% del totale
  • Presenza di professionisti senior/manager con propria autonomia decisionale
  • Articolazione in divisioni specializzate per materia/settore
  • Locali di ampie dimensioni con articolazione funzionale degli spazi
  • Sistema informatico complesso con procedure standardizzate

Indici negativi (indicano studio non-azienda):

  • Rapporto dipendenti/titolari < 2:1
  • Dipendenti prevalentemente amministrativi o praticanti in formazione
  • Fatturato generato quasi interamente dal titolare (>70%)
  • Struttura semplice senza articolazione funzionale
  • Locali ridotti senza specializzazione degli spazi
  • Mancanza di procedure standardizzate

STEP 2: Verifica del criterio dell'”avviamento oggettivo”

Domande-guida per il notaio:

  • La clientela continuerebbe ad affidarsi allo studio in assenza del conferente?
  • Esistono elementi di fidelizzazione alla struttura (brand, metodologie, team)?
  • Il valore dello studio prescinde in parte dalla reputazione personale del titolare?
  • L’organizzazione è in grado di generare reddito superiore alla semplice somma delle prestazioni individuali?

Elementi da ricercare nella relazione:

  • Presenza di un marchio o denominazione con valore di mercato autonomo
  • Contratti continuativi con clienti istituzionali che si rivolgono alla struttura
  • Metodologie operative standardizzate e documentate (procedure, protocolli, modelli)
  • Database e archivi che costituiscono patrimonio informativo dello studio
  • Reputazione consolidata dello studio come struttura (non solo del singolo professionista)
  • Know-how trasferibile documentato e non solo nella mente del titolare

Valutazione: Se il perito ha stimato un valore di avviamento significativo (ad es. superiore al 30% del valore complessivo), occorre verificare se tale avviamento ha natura oggettiva (legato all’organizzazione) o soggettiva (legato alla persona del conferente).

STEP 3: Applicazione dell’art. 2238, comma 1, c.c.

Il notaio deve valutare se “l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” ai sensi dell’art. 2238, comma 1, c.c.

Secondo la massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto:

“Può ritenersi verificata la sussistenza del suddetto requisito quando il complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato dal professionista è in grado di generare un proprio avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal suo titolare.”

Conclusione della qualificazione:

Se verificati entrambi i criteri (prevalenza organizzativa + avviamento oggettivo): → Lo studio ha natura di azienda ex artt. 2238 e 2555 c.c. → Si applicano gli artt. 2557 ss. c.c. (cessione automatica contratti, subentro debiti da libri, garanzie)

Se non verificati i criteri: → Lo studio è complesso di beni organizzati senza natura aziendale → Si applica la disciplina dei singoli beni (consensi per contratti ex art. 1406, accollo per debiti)

Clausole dell’atto di conferimento in base alla qualificazione

Il notaio deve adattare le clausole dell’atto di conferimento alla disciplina applicabile:

Clausole per conferimento di AZIENDA PROFESSIONALE:

A) Dichiarazione di qualificazione:

“Il complesso conferito, composto da beni materiali e immateriali, contratti in corso e passività, organizzato per l’esercizio dell’attività professionale di [specificare la professione], costituisce azienda ai sensi degli articoli 2238, comma 1, e 2555 del Codice Civile, come risulta dalla relazione di stima dell’esperto [nominativo]…“

B) Effetti sui contratti (art. 2558 c.c.):

“In applicazione dell’articolo 2558 del Codice Civile, la società conferitaria subentra automaticamente nei contratti aziendali che non hanno carattere personale, come risultanti dall’allegato sub [lettera], che forma parte integrante del presente atto.

I contratti aventi ad oggetto la prestazione intellettuale personale del conferente restano esclusi dal conferimento per il loro carattere personale.

I contraenti ceduti saranno informati del trasferimento mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del conferente, entro [numero] giorni dalla data odierna, con indicazione della facoltà di recedere entro tre mesi dalla notizia se sussiste giusta causa, ai sensi dell’articolo 2558, comma 2, del Codice Civile.”

C) Effetti sui debiti (art. 2560 c.c.):

“In applicazione dell’articolo 2560 del Codice Civile, la società conferitaria risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda conferita, anteriori al conferimento, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, come da elenco analitico sub [lettera].

Il conferente Dott. [nome cognome] non è liberato dai debiti anteriori al conferimento se non risulta il consenso dei creditori.

Conferente e conferitaria sono pertanto solidalmente obbligati verso i creditori per i debiti sopra indicati, salva liberazione del conferente mediante consenso espresso dei creditori da acquisirsi a cura della conferitaria.”

D) Garanzie del conferente (art. 2557 c.c.):

“Il conferente Dott. [nome cognome], ai sensi dell’articolo 2557, comma 1, del Codice Civile, si obbliga ad astenersi, per il periodo di [X] anni dalla data odierna, dall’iniziare una nuova organizzazione professionale per l’esercizio dell’attività di [specificare], che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda conferita.

Il patto di non concorrenza si intende limitato al territorio di [specificare] e alle seguenti attività: [elencare].

Il conferente garantisce, ai sensi dell’articolo 2557, comma 2, del Codice Civile, l’esistenza dei crediti ceduti come da elenco sub [lettera] alla data odierna, ma non ne garantisce la solvibilità dei debitori.”

E) Rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.):

“I rapporti di lavoro subordinato in essere alla data odierna, come da elenco nominativo sub [lettera], continuano con la società conferitaria ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile.

I lavoratori conservano tutti i diritti derivanti dai rapporti di lavoro, inclusi anzianità di servizio, qualifica, trattamento economico e normativo.

Il conferente Dott. [nome cognome] e la società conferitaria [denominazione] sono solidalmente responsabili per i crediti che i lavoratori avevano maturati al tempo del conferimento, ivi inclusi retribuzioni, ferie, permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima, trattamento di fine rapporto.”

Clausole per conferimento di STUDIO NON-AZIENDA:

A) Dichiarazione di qualificazione:

“Il complesso conferito, composto da beni materiali e immateriali e contratti in corso, organizzato per l’esercizio dell’attività professionale di [specificare], non costituisce azienda ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile, in quanto l’organizzazione non genera un avviamento che prescinde dal conferente, come risulta dalla relazione di stima dell’esperto [nominativo] in atti.

Il conferimento ha pertanto ad oggetto i singoli elementi del complesso, ciascuno disciplinato secondo la propria normativa specifica.“

B) Conferimento per singoli beni:

“Il conferimento si compone dei seguenti elementi:

  1. Beni mobili strumentali: conferimento ex articoli 2342 e seguenti del Codice Civile, come da elenco descrittivo e valutativo sub [lettera];
  2. Diritti su beni immateriali (marchio, software, know-how): cessione ex articoli 1406 c.c. e normative speciali, come da allegato sub [lettera];
  3. Contratti: cessione ex articolo 1406 c.c. previo consenso dei contraenti ceduti, come specificato al successivo punto [numero];
  4. Crediti: cessione ex articoli 1260 e seguenti c.c., con garanzia dell’esistenza da parte del conferente.”

C) Contratti – necessità di consenso (art. 1406 c.c.):

“Per ciascuno dei contratti indicati nell’allegato sub [lettera], la società conferitaria subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto esclusivamente previo consenso espresso del contraente ceduto, da acquisirsi entro [X] giorni dalla data odierna.

Il consenso deve risultare da atto scritto (dichiarazione del terzo contraente, scambio di corrispondenza, accettazione espressa).

In assenza di consenso del contraente ceduto:

  • I contratti di fornitura e servizi restano in capo al conferente fino alla loro naturale scadenza
  • I contratti di locazione, leasing, utenze dovranno essere sostituiti da nuovi contratti stipulati dalla conferitaria

La società conferitaria si impegna a richiedere i consensi necessari e a tenere il conferente indenne da qualsiasi pretesa dei terzi contraenti.

Il conferente Dott. [nome cognome] si impegna a collaborare attivamente per l’acquisizione dei consensi e a non opporsi alla cessione dei contratti.”

D) Passività – accollo (artt. 1273 c.c.):

“Le passività indicate nell’allegato sub [lettera], inerenti all’attività professionale del conferente, non formano oggetto di conferimento in quanto non trasferibili in assenza di natura aziendale del complesso.

La società conferitaria [denominazione] se ne assume tuttavia l’obbligo di pagamento mediante accollo [cumulativo/liberatorio] ai sensi dell’articolo 1273 del Codice Civile.

[Se accollo cumulativo:] Il conferente Dott. [nome cognome] resta obbligato in solido con la società conferitaria verso i creditori per le passività accollate.

[Se accollo liberatorio:] La società conferitaria si impegna ad acquisire, entro [X] giorni dalla data odierna, il consenso espresso dei creditori alla liberazione del conferente Dott. [nome cognome] dalle obbligazioni accollate. In assenza di consenso espresso del creditore, il conferente resta obbligato verso il creditore, fermo restando il diritto di rivalsa verso la conferitaria.”

E) Rapporti di lavoro (art. 2112 per rinvio art. 2238 co. 2):

“I rapporti di lavoro subordinato in essere alla data odierna, come da elenco sub [lettera], continuano con la società conferitaria ai sensi degli articoli 2112 e 2238, comma 2, del Codice Civile.

Pur in assenza di natura aziendale del complesso conferito, l’articolo 2238, comma 2, c.c. estende l’applicazione dell’articolo 2112 c.c. ai professionisti che impiegano sostituti o ausiliari.

I lavoratori conservano tutti i diritti derivanti dai rapporti di lavoro e il conferente e la conferitaria sono solidalmente responsabili per i crediti maturati al tempo del conferimento.”

Studio Professionale 1 1

Checklist operativa per il notaio: verifica della relazione di stima

Il notaio deve verificare che la relazione di stima contenga tutti gli elementi necessari per la qualificazione:

VERIFICA FORMALE:

  • [ ] Relazione redatta da esperto/revisore nominato dal Tribunale?
  • [ ] Giuramento e sottoscrizione del perito presenti?
  • [ ] Data anteriore all’atto (max 6 mesi ex art. 2465/2343 c.c.)?
  • [ ] Valore attribuito congruo rispetto al capitale sottoscritto?
  • [ ] Allegati descrittivi (elenchi beni, contratti, passività) presenti?

VERIFICA CONTENUTI DESCRITTIVI:

  • [ ] Elenco analitico beni materiali con valori (storico, residuo, mercato)?
  • [ ] Identificazione elementi immateriali (marchio, software, know-how, database)?
  • [ ] Descrizione della clientela (tipologia, fatturato, contratti di durata)?
  • [ ] Elenco completo contratti in corso con clausole rilevanti?
  • [ ] Indicazione passività con importi, scadenze e creditori?
  • [ ] Descrizione organizzazione (numero dipendenti, qualifiche, organigramma)?
  • [ ] Descrizione locali (superficie, articolazione, dotazioni)?

VERIFICA ELEMENTI QUALIFICATORI (FONDAMENTALI):

  • [ ] Indicazione numero e qualifica dei dipendenti/collaboratori?
  • [ ] Descrizione del livello di autonomia operativa dei collaboratori?
  • [ ] Analisi della capacità di generare avviamento oggettivo vs soggettivo?
  • [ ] Indicazione % fatturato attribuibile ai collaboratori vs titolare?
  • [ ] Valutazione della prevalenza dell’attività personale vs organizzazione?
  • [ ] Esistenza di metodologie/procedure standardizzate trasferibili?
  • [ ] Presenza di brand/marchio con valore autonomo riconosciuto?
  • [ ] Articolazione in reparti/divisioni specializzate?

QUALIFICAZIONE GIURIDICA (VALUTAZIONE DEL NOTAIO):

  • [ ] Gli elementi descritti consentono di applicare il criterio della “prevalenza organizzativa”?
  • [ ] È possibile affermare la sussistenza di un avviamento che prescinde, in tutto o in parte, dal conferente?
  • [ ] È applicabile l’art. 2238, comma 1, c.c. (“attività organizzata in forma di impresa”)?
  • [ ] Conclusione: lo studio ha natura di azienda ex artt. 2238 e 2555 c.c.? ☐ SÌ ☐ NO

CONSEGUENZE SULLA REDAZIONE DELL’ATTO:

  • [ ] Disciplina applicabile individuata (artt. 2557 ss. c.c. vs singoli beni)?
  • [ ] Clausole sui contratti conformi alla qualificazione (art. 2558 vs art. 1406)?
  • [ ] Clausole sulle passività conformi (art. 2560 vs accollo art. 1273)?
  • [ ] Garanzie ex art. 2557 c.c. inserite (se azienda)?
  • [ ] Patto di non concorrenza redatto con durata, territorio, attività (se azienda)?
  • [ ] Dichiarazione di qualificazione esplicita nell’atto?
  • [ ] Piano di acquisizione consensi predisposto (se non azienda)?

L’articolo 177-bis del TUIR: neutralità fiscale e rilevanza civilistica

L’articolo 177-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dall’articolo 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha introdotto per la prima volta un regime di neutralità fiscale per i conferimenti di studi professionali, estendendo ai professionisti il principio già previsto per gli imprenditori dall’articolo 176 TUIR. La norma, pur autonoma sul piano tributario, presuppone una preliminare qualificazione civilistica del complesso conferito.

Leggi anche: Conferimento Studio Odontoiatrico in Società: La Neutralità Fiscale

Struttura e contenuto dell’articolo 177-bis TUIR

Il comma 1 stabilisce che i conferimenti di un “complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale” in una società tra professionisti (STP) non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Il comma 2 estende la neutralità a:

  • Conferimenti in altre STP ordinistiche
  • Apporti in associazioni professionali o società semplici
  • Trasformazioni, fusioni e scissioni tra STP e studi associati
  • Trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito

Il comma 4-bis (introdotto dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84) stabilisce che le operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni non rilevano ai fini dell’abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.

Autonomia della definizione fiscale rispetto alla qualificazione civilistica

L’articolo 177-bis TUIR introduce una definizione fiscale autonoma di “complesso unitario organizzato” che prescinde dalla qualificazione civilistica come azienda. Sul piano tributario, beneficiano della neutralità:

  • Sia gli studi che hanno natura di azienda ex artt. 2238 e 2555 c.c.
  • Sia gli studi che non hanno tale natura ma costituiscono un “complesso unitario organizzato”

Questa autonomia è confermata dalla Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 148/E del 4 giugno 2025, che ha precisato che l’art. 177-bis si applica a tutte le società esercenti attività professionali regolamentate, a prescindere dalla loro qualificazione civilistica.

Perché la qualificazione civilistica resta determinante

Nonostante l’autonomia della disciplina fiscale, la qualificazione civilistica mantiene piena rilevanza per:

  1. Disciplina dei contratti nel conferimento (cessione automatica vs consenso)
  2. Trattamento delle passività (subentro ex lege vs accollo)
  3. Garanzie e responsabilità del conferente verso la conferitaria
  4. Tutela dei terzi contraenti e dei creditori
  5. Opponibilità del trasferimento
  6. Eventuale applicazione procedure concorsuali (se azienda commerciale)

Come chiarito dalla massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto:

“L’equiparazione fiscale non equivale però ad una equiparazione civilistica, la normativa tributaria pone dunque il problema di comprendere quando uno studio professionale abbia natura di azienda e quando, invece, rimanga un insieme di diritti e posizioni contrattuali distinte la cui organizzazione non assume rilievo giuridico.”

Tabella 4: Confronto disciplina fiscale e civilistica del conferimento

AspettoDisciplina Fiscale (art. 177-bis TUIR)Disciplina Civilistica
Definizione“Complesso unitario organizzato” (autonoma)Azienda ex artt. 2238 e 2555 c.c. vs insieme di beni
Neutralità conferimentoSempre (se complesso unitario)Non rilevante
ContrattiNon regolatiArt. 2558 se azienda, art. 1406 se non azienda
PassivitàNon regolateArt. 2560 se azienda, accollo se non azienda
GaranzieNon regolateArt. 2557 se azienda, non operative se non azienda
Tutela terziNon regolataArt. 2558 co. 2 (recesso) se azienda
Rilevanza qualificazioneIndifferente per neutralitàDeterminante per disciplina applicabile

Studio Professionale

Prospettive applicative e criticità operative

Problematiche del conferimento di studio non-azienda

Il conferimento di uno studio professionale privo di natura aziendale presenta criticità pratiche rilevanti che il notaio deve evidenziare alle parti:

A) Incertezza sulla qualificazione dell’operazione

Se le passività non possono essere conferite ma solo accollate dalla conferitaria, diventa incerto se l’operazione costituisca un vero conferimento (apporto di beni con acquisizione di partecipazioni a titolo originario) o piuttosto una vendita il cui corrispettivo consiste nell’assunzione dei debiti da parte dell’acquirente.

Sul piano fiscale, questa incertezza potrebbe riflettersi:

  • Sulla qualificazione come “complesso unitario” ai fini dell’art. 177-bis TUIR
  • Sull’applicabilità della neutralità fiscale
  • Sul trattamento IVA dell’operazione

B) Necessità di consensi multipli

Il notaio deve verificare l’esistenza del consenso per:

  • Ogni singolo contratto da cedere (fornitori, utenze, licenze, leasing)
  • Il locatore per la cessione del contratto di locazione (se non sublocabile)
  • Eventuali garanzie personali prestate dal conferente

L’impossibilità di ottenere tali consensi può:

  • Compromettere la fattibilità dell’operazione
  • Richiedere la stipula di nuovi contratti da parte della conferitaria
  • Comportare interruzioni temporanee di servizi essenziali
  • Generare costi aggiuntivi per rinegoziazione delle condizioni

C) Tutela dei creditori anteriori

L’assenza di applicazione dell’art. 2560 c.c. comporta:

  • Mancanza di solidarietà legale tra conferente e conferitaria
  • Necessità di pattuizioni contrattuali specifiche
  • Incertezza sulla liberazione del conferente
  • Rischio di contestazioni da parte dei creditori

D) Valorizzazione dell’avviamento

In assenza di natura aziendale, l’avviamento non è valorizzabile come attributo del complesso sul piano civilistico, pur essendo riconosciuto fiscalmente dall’art. 177-bis TUIR. Questa discrepanza genera:

  • Difficoltà nella redazione della perizia di stima
  • Incertezza sulla natura giuridica del valore attribuito
  • Possibili contestazioni in caso di garanzie o responsabilità

Consiglio operativo per il notaio

Di fronte a un conferimento di studio professionale, il notaio dovrebbe:

1. Analizzare attentamente la relazione di stima verificando la presenza di tutti gli elementi qualificatori

2. Compiere una valutazione giuridica autonoma sulla natura aziendale o meno del complesso

3. Se lo studio NON ha natura di azienda, evidenziare espressamente alle parti:

  • La necessità di acquisire consensi per i contratti
  • L’impossibilità di trasferire le passività (solo accollo)
  • Le maggiori complessità operative
  • I tempi più lunghi per l’operazione
  • I costi aggiuntivi prevedibili

4. Se lo studio HA natura di azienda, evidenziare:

  • I vantaggi della disciplina semplificata (cessione automatica, subentro nei debiti)
  • Gli obblighi di comunicazione ai terzi
  • Le garanzie ex art. 2557 c.c.
  • Il patto di non concorrenza e i suoi limiti

5. Adattare le clausole dell’atto alla qualificazione effettuata, utilizzando formulazioni chiare e complete

6. Allegare la perizia di stima e ogni documentazione probatoria della qualificazione


Conclusioni

La qualificazione dello studio professionale come “azienda” ai sensi degli articoli 2238 e 2555 del Codice Civile costituisce un passaggio giuridico fondamentale che determina l’intera disciplina civilistica applicabile alle operazioni di conferimento, cessione o trasformazione dello studio. Tale qualificazione prescinde dalla neutralità fiscale introdotta dall’articolo 177-bis TUIR e si fonda su criteri civilistici consolidati dalla giurisprudenza e dalla dottrina notarile.

I criteri fondamentali individuati dalla Cassazione n. 11896/2002 e dalla massima Q.A.20 della Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto sono:

  • La prevalenza dell’organizzazione di mezzi, strutture e persone sull’attività personale del titolare
  • La capacità di generare un avviamento oggettivo che prescinda, in tutto o in parte, dal titolare

Quando tali requisiti sono verificati, lo studio assume natura di azienda professionale, con applicazione della disciplina degli articoli 2557 e seguenti c.c.: cessione automatica dei contratti non personali, subentro nei debiti risultanti da scritture contabili, garanzie del cedente, tutela dei terzi contraenti.

In assenza di natura aziendale, il conferimento segue la disciplina dei singoli beni: i contratti si cedono solo con consenso ex art. 1406 c.c., le passività possono essere solo accollate ex artt. 1269-1273 c.c., manca la valorizzazione civilistica dell’avviamento.

La relazione di stima obbligatoria ex artt. 2343/2465 c.c. costituisce lo strumento tecnico attraverso cui il notaio acquisisce gli elementi descrittivi necessari per la qualificazione giuridica. Il perito deve fornire una rappresentazione dettagliata dell’organizzazione, dell’autonomia funzionale, della capacità di generare avviamento oggettivo, consentendo al notaio di applicare i criteri giurisprudenziali.

Il notaio ha il dovere di compiere la qualificazione giuridica autonoma del complesso, adattando le clausole dell’atto alla disciplina applicabile ed evidenziando alle parti le conseguenze operative della qualificazione effettuata, in particolare quando lo studio non ha natura aziendale e quindi richiede consensi multipli e accolli delle passività.


Consulenza specializzata per conferimenti di studi professionali

Per la redazione degli atti notarili relativi a conferimenti di studi professionali in STP, cessioni di quote, trasformazioni societarie e operazioni di riorganizzazione professionale, con particolare attenzione alla corretta qualificazione civilistica del complesso e alla predisposizione delle clausole contrattuali appropriate, lo Studio Notarile Soldani offre consulenza qualificata.

Studio Notarile Soldani Notaio Manlio Carlo Soldani Via Camillo Prampolini 14 28845 Domodossola (VB) Email: domodossola@notaiosoldani.it Telefono: 0324 066077


Bibliografia essenziale

Normativa

  • Codice Civile, articoli 1269-1273 (Delegazione, Espromissione, Accollo), 1406-1408 (Cessione del contratto), 2082 (Imprenditore), 2112 (Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro), 2222 (Contratto d’opera), 2238 (Esercizio professioni), 2343 e 2465 (Conferimenti in natura e perizia), 2555-2560 (Azienda e sua cessione)
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), articoli 54, 176, 177-bis
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi
  • D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con L. 30 luglio 2025, n. 108
  • Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 36 (Locazioni urbane)
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 10 (Società tra professionisti)

Giurisprudenza

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1889 del 21 luglio 1967
  • Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 5848 del 12 novembre 1979
  • Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 6208 del 1987
  • Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 11896 del 7 agosto 2002
  • Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 14642 del 23 giugno 2006
  • Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 2860 del 9 febbraio 2010

Massime notarili

  • Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto, massima Q.A.20 (ottobre 2025) – Studio professionale avente natura di “azienda”
  • Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto, massima Q.A.21 (ottobre 2025) – Conferimento in S.T.P. di studi professionali aventi natura di “azienda”
  • Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto, massima Q.A.22 (ottobre 2025) – Conferimento in S.T.P. di studio professionale non avente natura di “azienda”

Prassi amministrativa

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 108/E del 29 marzo 2002
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a Interpello n. 125/E del 17 dicembre 2018
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a Interpello n. 148/E del 4 giugno 2025

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