S.r.l. semplificata (S.r.l.s.)

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S.r.l. semplificata (S.r.l.s.)

La versione “starter” della S.r.l.: capitale ridotto, modello standard

La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è una forma speciale di S.r.l. introdotta dall’art. 2463-bis del Codice civile (D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012). È pensata come strumento agevolato per giovani imprenditori e startup, con un capitale sociale ridotto, un atto costitutivo standardizzato e costi di costituzione contenuti.

Caratteristiche distintive rispetto alla S.r.l. ordinaria

  • capitale sociale: minimo € 1, massimo € 9.999 (oltre tale soglia occorre la S.r.l. ordinaria);
  • conferimenti: esclusivamente in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura, di crediti o di prestazioni);
  • versamento: integrale all’atto della costituzione, direttamente nelle mani degli amministratori;
  • atto costitutivo: deve conformarsi al modello standard approvato con D.M. 138/2012; le clausole di tale modello sono inderogabili;
  • denominazione: deve contenere l’indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e l’ammontare del capitale sociale.

L’atto costitutivo standardizzato

L’atto costitutivo della S.r.l.s. è tipizzato per legge: il notaio deve attenersi al modello standard del D.M. 138/2012, senza la possibilità di introdurre clausole personalizzate (Cass. 25437/2018). Questa rigidità è il prezzo della rapidità e dell’economicità della procedura. Per esigenze di personalizzazione (clausole su prelazione, gradimento, recesso particolari, distribuzione utili non proporzionale), occorre la S.r.l. ordinaria.

Vantaggi della S.r.l.s.

RiferimentoContenuto
Esenzioni fiscaliImposta di registro fissa, esenzione da bollo e diritti di segreteria sull’atto costitutivo
Onorario notarileLe S.r.l.s. costituite con il modello standard sono esenti dall’onorario notarile (gratuità – art. 3, D.L. 1/2012)
VelocitàProcedura di costituzione semplificata; iscrizione rapida al Registro Imprese
Capitale ridottoPossibilità di partire con € 1 di capitale
Pieno diritto di recesso e cessioneLe quote restano cedibili come nella S.r.l. ordinaria

Limiti e svantaggi

La S.r.l.s. presenta alcuni limiti significativi:

  • statuto rigido: nessuna personalizzazione possibile;
  • conferimenti solo in denaro: non possono essere conferiti immobili, crediti, partecipazioni in altre società, beni mobili strumentali;
  • capitale insufficiente per accedere a finanziamenti bancari significativi e a gare di appalto con requisiti patrimoniali;
  • finanziamenti soci non consentiti: lo statuto standard non può contenere la clausola richiesta dalla Delibera CICR 19 luglio 2005, con conseguente rischio di raccolta abusiva del risparmio ex art. 130 TUB;
  • limiti di crescita: superando € 9.999 di capitale, occorre trasformarsi in S.r.l. ordinaria;
  • nessuna assemblea straordinaria con clausole atipiche.

Finanziamenti soci: perché la S.r.l.s. non può riceverli

Profilo penale — art. 130 TUB. L’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) vieta a qualsiasi soggetto non bancario di raccogliere risparmio tra il pubblico. La Delibera CICR 19 luglio 2005 (G.U. n. 186/2005) consente un’eccezione per le S.r.l. — i finanziamenti dei soci sono leciti — ma soltanto se l’atto costitutivo prevede espressamente questa facoltà. Il modello tipizzato D.M. 138/2012 non contiene tale clausola e, essendo immodificabile, non può contenerla. Ne consegue che qualsiasi prestito del socio alla S.r.l.s. è strutturalmente privo di copertura normativa e può integrare il reato di cui all’art. 130 TUB: reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Profilo civilistico — art. 2467 c.c. Anche prescindendo dal profilo penale, il rimborso dei finanziamenti soci è automaticamente postergato rispetto ai creditori terzi ogni volta che il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto è squilibrato — condizione strutturale di qualsiasi S.r.l.s. con capitale da €1 a €9.999. Se il rimborso avviene nell’anno precedente la liquidazione giudiziale, il socio è tenuto a restituire le somme alla massa.

Trasformazione in S.r.l. ordinaria

Quando la S.r.l.s. cresce e necessita di personalizzazioni o di un capitale superiore a € 9.999, la trasformazione in S.r.l. ordinaria è agevole:

  • delibera assembleare con maggioranze richieste dallo statuto;
  • atto pubblico notarile di modifica dello statuto;
  • aumento del capitale contestuale (se si vuole superare i € 9.999);
  • deposito al Registro Imprese;
  • nessuna soluzione di continuità nell’esercizio dell’attività; tutti i contratti restano in vigore.

Quando scegliere la S.r.l.s.

La S.r.l.s. è la scelta giusta quando:

  • si vuole costituire velocemente e a basso costo una società di capitali;
  • i soci sono d’accordo sulle regole standard previste dal D.M. 138/2012;
  • il capitale necessario all’avvio è contenuto;
  • si tratta di un’attività di avvio, da consolidare e poi trasformare in S.r.l. ordinaria;
  • si conferisce solo denaro.

Per situazioni più complesse (clausole speciali, conferimenti in natura, distribuzione utili non proporzionale), conviene la S.r.l. ordinaria.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Art. 2463-bis c.c.Disciplina della S.r.l.s.
Art. 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1Introduzione della S.r.l.s. (conv. L. 27/2012)
D.M. 17 settembre 2012 n. 138Modello standard dell’atto costitutivo
Cass. 12 ottobre 2018 n. 25437Inderogabilità del modello standard
Studio CNN n. 892-2013/IInquadramento giuridico della S.r.l.s.
Art. 2467 c.c.Postergazione automatica dei finanziamenti soci in caso di squilibrio patrimoniale
Art. 11 D.Lgs. 385/1993 (TUB)Divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico per soggetti non bancari
Delibera CICR 19 luglio 2005 (G.U. 186/2005)Condizioni per la liceità dei finanziamenti soci: clausola statutaria obbligatoria
Art. 130 TUBRaccolta abusiva del risparmio: reclusione da 6 mesi a 4 anni
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