Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

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Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La forma societaria più diffusa: capitale flessibile, statuto personalizzabile

La società a responsabilità limitata è la forma di società di capitali più utilizzata in Italia. È disciplinata dagli articoli 2462 e seguenti del Codice civile (riformati dal D.Lgs. 6/2003) e si caratterizza per la responsabilità limitata dei soci alle quote sottoscritte, per la flessibilità statutaria e per un capitale sociale minimo molto contenuto.

Caratteristiche essenziali

  • responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio (art. 2462 c.c.); i soci rischiano solo quanto hanno conferito;
  • capitale sociale: minimo legale di € 1 (art. 2463 c.c.); per capitali inferiori a € 10.000, applicano regole specifiche di salvaguardia (riserva legale accelerata);
  • partecipazioni: i soci detengono quote, non azioni; le quote possono essere di valore differente e attribuire diritti particolari (art. 2468 c.c.);
  • statuto personalizzabile: ampia autonomia delle parti nella definizione di governance, trasferimento quote, conferimenti, distribuzione utili;
  • conferimenti flessibili: ammessi conferimenti in denaro, in natura, di crediti, di prestazioni d’opera o di servizi (art. 2464 c.c.).

Conferimenti e capitale

Il capitale sociale può essere costituito da diversi tipi di conferimenti:

  • conferimenti in denaro: il modo più semplice; richiede il versamento del 25% all’atto della sottoscrizione (l’intero importo se la S.r.l. è unipersonale);
  • conferimenti in natura o di crediti: richiedono la relazione di stima di un esperto designato dal tribunale o dal richiedente (art. 2465 c.c.);
  • conferimenti d’opera o di servizi: ammessi nelle S.r.l., con polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione (art. 2464, c. 6, c.c.);
  • versamenti di capitale soci: tipiche fonti di finanziamento aggiuntive (art. 2467 c.c. e normativa fiscale).

Governance: i sistemi di amministrazione

Lo statuto può prevedere uno dei seguenti sistemi:

RiferimentoContenuto
Amministratore unicoUna persona fisica con poteri di gestione e rappresentanza
Consiglio di amministrazioneOrgano collegiale con presidente; delibere a maggioranza
Amministrazione disgiuntivaPiù amministratori, ciascuno con poteri autonomi (art. 2475 c.c.)
Amministrazione congiuntivaPiù amministratori che decidono all’unanimità o a maggioranza
Amministratore con deleghePossibilità di delega a comitati esecutivi o singoli consiglieri

Gli amministratori possono essere soci o terzi. Sono nominati dall’assemblea, salvo diversa previsione statutaria. Restano in carica per il tempo stabilito nello statuto e sono rieleggibili.

Diritti dei soci e quorum assembleari

L’assemblea dei soci è l’organo deliberativo. Le decisioni possono essere assunte:

  • in assemblea: convocata, con verbalizzazione formale (atto pubblico per le decisioni sull’atto costitutivo);
  • mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.), per le decisioni di gestione e modifiche meno rilevanti;
  • all’unanimità per le materie che lo statuto richiede.

I quorum costitutivi e deliberativi sono liberamente determinati dallo statuto, nei limiti di legge. Per le modifiche statutarie e le operazioni rilevanti la legge richiede maggioranze qualificate (almeno la metà del capitale sociale, art. 2479-bis c.c.).

Trasferimento delle quote

Le quote di S.r.l. sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte (art. 2469 c.c.), salvo diversa previsione statutaria. Lo statuto può introdurre clausole di prelazione, di gradimento, di lock-up, di intrasferibilità temporanea. Il trasferimento richiede atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) ed è efficace verso la società dal deposito al Registro Imprese (art. 36 D.L. 112/2008).

La S.r.l. unipersonale

La S.r.l. può essere costituita da un unico socio (art. 2463 c.c.). In tal caso:

  • responsabilità limitata mantenuta, purché vengano rispettati gli adempimenti pubblicitari (deposito atto al Registro Imprese, indicazione “unipersonale” sui documenti);
  • integrale versamento dei conferimenti già al momento della sottoscrizione;
  • responsabilità illimitata del socio unico in caso di insolvenza, se i conferimenti non sono integralmente versati o se l’unipersonalità non risulta dal Registro Imprese (art. 2462, c. 2, c.c.).

Profili fiscali

RiferimentoContenuto
IRES24% sui redditi imponibili
IRAP3,9% (con variazioni regionali) sul valore della produzione
Tassazione utili distribuiti ai soci26% (titoli partecipativi non qualificati) o aliquota progressiva IRPEF (qualificate)
Imposta di registro atto costitutivo€ 200 (in misura fissa)
Diritti CCIAA€ 90 + variabili

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 2462-2483 c.c.Disciplina della S.r.l.
Art. 2463 c.c.Atto costitutivo
Art. 2465 c.c.Stima dei conferimenti in natura o di crediti
Art. 2467 c.c.Finanziamenti dei soci (postergazione)
Art. 2475 c.c.Amministrazione della società
Art. 36 D.L. 112/2008Trasferimento di quote per atto autenticato digitalmente
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6Riforma del diritto societario
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