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Società per azioni (S.p.A.)
Società per azioni (S.p.A.)
La forma classica per imprese di maggiori dimensioni: capitale, governance, modelli
La società per azioni è la forma di società di capitali “per eccellenza” per le imprese di maggiori dimensioni. Disciplinata dagli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, è caratterizzata da capitale rappresentato da azioni liberamente trasferibili, da una governance complessa e personalizzabile, da significative cautele in tema di conferimenti e di tutela dei creditori.
Caratteristiche essenziali
- responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società (art. 2325 c.c.);
- capitale sociale minimo: € 50.000 (art. 2327 c.c.);
- partecipazioni: rappresentate da azioni, di norma liberamente trasferibili;
- governance complessa: tre modelli alternativi (tradizionale, monistico, dualistico) personalizzabili;
- obbligo di revisione legale: sempre presente nelle S.p.A. (art. 2409-bis c.c.);
- informativa rafforzata: bilancio in forma estesa, deposito presso il Registro Imprese, comunicazioni periodiche.
Le azioni
Le azioni rappresentano la quota di partecipazione di ogni socio. Possono essere:
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Azioni ordinarie | Diritti uguali (voto, utili, liquidazione); il “tipo standard” |
| Azioni privilegiate | Privilegio sulla distribuzione di utili o sulla restituzione del capitale (art. 2348 c.c.) |
| Azioni di risparmio | Senza diritto di voto, con privilegi patrimoniali (D.Lgs. 58/1998) |
| Azioni di categoria | Categorie statutarie con diritti diversi (art. 2348 c.c.) |
| Azioni a voto plurimo / limitato | Multiplo del voto o limitazione (art. 2351 c.c., reintrodotte dal D.L. 91/2014) |
| Azioni correlate (tracking) | Diritti correlati ai risultati di un settore di attività |
I tre sistemi di amministrazione
La S.p.A. può adottare uno dei tre sistemi previsti dalla riforma del 2003:
- sistema tradizionale: Consiglio di Amministrazione (CdA) o Amministratore Unico + Collegio Sindacale (artt. 2380-bis e ss. c.c.). È il più diffuso;
- sistema monistico: CdA al cui interno è costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione (artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c.); ispirato ai modelli anglosassoni;
- sistema dualistico: Consiglio di Sorveglianza (di nomina assembleare) + Consiglio di Gestione (di nomina del Consiglio di Sorveglianza) (artt. 2409-octies e ss. c.c.); ispirato ai modelli tedeschi.
Conferimenti e capitale
L’organo assembleare
L’assemblea dei soci nelle S.p.A. è disciplinata in modo dettagliato:
- assemblea ordinaria: per l’approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, la distribuzione di utili (art. 2364 c.c.);
- assemblea straordinaria: per le modifiche statutarie e altre decisioni rilevanti (art. 2365 c.c.); richiede atto pubblico notarile;
- quorum: di norma assemblea ordinaria a maggioranza dei votanti (con quorum costitutivo); assemblea straordinaria a maggioranza qualificata (art. 2368 c.c.);
- convocazione: con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o sul sito della società (art. 2366 c.c.).
Quando scegliere la S.p.A.
La S.p.A. è preferibile alla S.r.l. quando:
- si tratta di un’impresa di grandi dimensioni con capitale rilevante;
- si vuole accedere alla quotazione in Borsa;
- si vogliono emettere azioni di diverse categorie per attrarre investitori;
- si prevedono operazioni di finanza straordinaria (obbligazioni, strumenti finanziari);
- si vuole usufruire della massima flessibilità di governance con i tre modelli alternativi;
- il numero dei soci è elevato (es. cooperative, imprese partecipate da molti investitori).
Profili fiscali
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| IRES | 24% sui redditi imponibili |
| IRAP | 3,9% (con variazioni regionali) sul valore della produzione |
| Tassazione dividendi | 26% per partecipazioni non qualificate; per qualificate si concorre al reddito imponibile |
| Imposta di registro atto costitutivo | € 200 (in misura fissa) |
| Imposta sostitutiva su finanziamenti | 0,25% |
Riferimenti normativi
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Artt. 2325-2461 c.c. | Disciplina della S.p.A. |
| Art. 2327 c.c. | Capitale minimo (€ 50.000) |
| Art. 2343 c.c. | Stima dei conferimenti diversi dal denaro |
| Artt. 2380 e ss. c.c. | Sistemi di amministrazione e controllo |
| D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) | Società quotate |
| D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 | Riforma del diritto societario |
Dai casi di Studio alla teoria
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