Società in nome collettivo (S.n.c.)

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Società in nome collettivo (S.n.c.)

La forma classica di società di persone: responsabilità solidale e illimitata

La società in nome collettivo è la forma più diffusa tra le società di persone. Disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del Codice civile, si caratterizza per la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali, da una struttura organizzativa snella e da una forte componente fiduciaria tra i soci. È storicamente la forma scelta dalle imprese a base familiare e dalle attività artigianali.

Caratteristiche essenziali

  • responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.);
  • responsabilità sussidiaria: il creditore deve aggredire prima il patrimonio sociale (beneficium excussionis, art. 2304 c.c.); solo dopo può agire sui patrimoni personali dei soci;
  • nessun capitale minimo imposto per legge;
  • conferimenti: in denaro, beni, prestazioni d’opera o servizi (art. 2247 c.c. richiamato dall’art. 2293 c.c.);
  • nessuna personalità giuridica, ma autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci, ma la responsabilità si estende ai soci stessi;
  • amministrazione: di regola spettante a tutti i soci, salvo diversa pattuizione.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo della S.n.c. richiede la forma scritta a fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 2296 c.c.; si tratta di forma ad regularitatem, non ad substantiam. La S.n.c. è valida anche se non risulta da atto scritto, ma in tal caso si configura come “S.n.c. irregolare” (art. 2297 c.c.) con conseguenze pubblicitarie negative. Per la regolarità è opportuno l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, depositati al Registro Imprese.

Contenuti dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo deve indicare (art. 2295 c.c.):

  • il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
  • la ragione sociale (obbligatoria l’indicazione di almeno uno dei soci e del rapporto sociale, art. 2292 c.c.);
  • i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza;
  • la sede della società ed eventuali sedi secondarie;
  • l’oggetto sociale dell’attività;
  • i conferimenti di ciascun socio e la valutazione dei beni in natura o crediti;
  • le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
  • i criteri di ripartizione utili e perdite e la quota di partecipazione di ciascuno;
  • la durata della società.

Amministrazione

L’amministrazione spetta a tutti i soci, salvo diversa pattuizione (art. 2257 c.c., richiamato dall’art. 2293 c.c.). Lo statuto può prevedere:

RiferimentoContenuto
Amministrazione disgiuntivaCiascun socio amministra autonomamente; gli altri possono opporsi ma se la maggioranza decide, l’opposizione cade (art. 2257 c.c.)
Amministrazione congiuntivaTutti gli amministratori devono partecipare ad ogni decisione, all’unanimità o a maggioranza
Amministrazione con poteri specificiAlcuni soci amministratori, con poteri di rappresentanza puntualmente attribuiti

Trasferimento delle quote

Le quote di S.n.c. sono liberamente cedibili tra vivi solo con il consenso di tutti gli altri soci (art. 2252 c.c.), salvo diversa pattuizione statutaria. Per causa di morte, gli eredi non subentrano automaticamente: lo statuto può prevedere clausole di continuazione (con tutti gli eredi, con alcuni di essi, con il consenso) o di liquidazione della quota (artt. 2284-2289 c.c.).

Profili fiscali

La S.n.c. è caratterizzata dal regime di trasparenza fiscale:

  • nessuna IRES in capo alla società;
  • il reddito è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione e tassato secondo il loro regime IRPEF personale;
  • IRAP: dovuta dalla società sul valore della produzione (3,9%, con variazioni regionali);
  • IVA: dovuta dalla società come autonomo soggetto fiscale;
  • imposta di registro sull’atto costitutivo: € 200 in misura fissa.

Quando scegliere la S.n.c.

La S.n.c. è la forma adatta per:

  • imprese a base familiare di piccole-medie dimensioni;
  • attività artigianali con pochi soci coinvolti operativamente;
  • professionisti che vogliono associarsi (in alternativa alle STP);
  • casi in cui la fiducia tra i soci è elevata e la responsabilità illimitata non è un problema;
  • imprese che preferiscono la trasparenza fiscale rispetto alla doppia tassazione delle società di capitali.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 2291-2312 c.c.Disciplina della S.n.c.
Artt. 2247-2290 c.c.Norme generali sulle società di persone (richiamate)
Art. 2304 c.c.Beneficium excussionis
Art. 2295 c.c.Atto costitutivo: contenuto
Art. 2297 c.c.S.n.c. irregolare
Art. 5 TUIRTrasparenza fiscale delle società di persone
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