Trasformazione, fusione, scissione

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Operazioni straordinarie

Trasformazione, fusione, scissione: la riorganizzazione dell’impresa

Le operazioni straordinarie sono gli strumenti giuridici che consentono di modificare profondamente la struttura di una società: cambiarne il tipo (trasformazione), fondere due o più società in una sola (fusione), dividere una società in due o più (scissione). Sono disciplinate dagli articoli 2498-2506 del Codice civile e seguono procedure rigorose con tutele rafforzate per soci, creditori e dipendenti.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies c.c.)

La trasformazione è il cambiamento del tipo sociale: una S.n.c. diventa S.r.l., una S.r.l. diventa S.p.A., una società di capitali diventa cooperativa. Si distingue in:

  • trasformazione omogenea progressiva: da società di persone a società di capitali (più rigorosa);
  • trasformazione omogenea regressiva: da società di capitali a società di persone (più impegnativa per i soci, in caso di responsabilità illimitata);
  • trasformazione eterogenea: tra società lucrative e cooperative, o tra società ed enti non lucrativi (artt. 2500-septies, 2500-octies c.c.);

Effetto fondamentale: continuità giuridica: la società trasformata conserva tutti i diritti e gli obblighi dell’ente preesistente (art. 2498 c.c.). Non è una nuova società, ma la stessa società in nuova forma.

La fusione (artt. 2501-2505-quater c.c.)

La fusione è l’unione di due o più società in una sola. Può essere:

RiferimentoContenuto
Fusione per unioneLe società si fondono creando una NUOVA società che le sostituisce
Fusione per incorporazioneUna società ne assorbe una o più: la incorporante continua, le incorporate si estinguono
Fusione semplificata (art. 2505 c.c.)Tra società che possiedono il 100% delle quote dell’altra: procedura ridotta
Fusione transfrontalieraTra società di Stati UE diversi (D.Lgs. 19/2023, attuativo Direttiva UE 2019/2121)

La fusione produce la successione universale della società risultante in tutti i rapporti delle società partecipanti.

La scissione (artt. 2506-2506-quater c.c.)

La scissione consiste nella divisione di una società in due o più. Può essere:

  • scissione totale: l’intero patrimonio viene assegnato a società beneficiarie (preesistenti o di nuova costituzione); la società scissa si estingue;
  • scissione parziale: una parte del patrimonio viene assegnata; la società scissa continua con il patrimonio residuo;
  • scissione per scorporo (art. 2506.1 c.c., introdotta dal D.Lgs. 19/2023): assegna parte del patrimonio a società di nuova costituzione, le cui partecipazioni sono attribuite alla società scissa stessa (non ai suoi soci); novità di assoluta rilevanza per le riorganizzazioni di gruppo.

Procedure: il progetto e le tutele

Tutte le operazioni straordinarie seguono una procedura articolata: redazione di un progetto, deposito presso il Registro Imprese, delibera assembleare dei soci di tutte le società coinvolte, periodo di opposizione dei creditori (60 giorni), atto pubblico notarile conclusivo, iscrizione al Registro Imprese. Le tutele per soci e creditori sono particolarmente rafforzate.

Le tutele dei soci

  • relazione degli amministratori: spiega le ragioni dell’operazione, il rapporto di cambio, i criteri seguiti (artt. 2501-quinquies, 2506-ter c.c.);
  • relazione dell’esperto: per fusioni e scissioni di società con capitale, esperto designato dal tribunale stima la congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.);
  • delibera assembleare: con maggioranze qualificate; per le società di capitali è richiesto l’atto pubblico notarile;
  • diritto di recesso: per i soci dissenzienti, alle condizioni dell’art. 2437 c.c. (S.p.A.) o 2473 c.c. (S.r.l.).

Le tutele dei creditori

I creditori delle società coinvolte godono di una specifica tutela:

  • iscrizione del progetto al Registro Imprese e attesa di 60 giorni prima dell’esecuzione (artt. 2503, 2506-ter c.c.);
  • diritto di opposizione: i creditori anteriori all’iscrizione possono fare opposizione; il tribunale valuta se la garanzia è adeguata;
  • esecuzione dell’operazione possibile solo dopo il termine, salvo prestazione di garanzie idonee al creditore.

Profili fiscali (cenni)

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Trasformazione omogeneaOperazione fiscalmente neutra (artt. 170-176 TUIR)
FusioneOperazione fiscalmente neutra (art. 172 TUIR); plusvalenze e minusvalenze non rilevano
ScissioneOperazione fiscalmente neutra (art. 173 TUIR); il patrimonio è ripartito proporzionalmente
Imposta di registro€ 200 in misura fissa per tutte le operazioni
Imposte ipotecarie/catastaliMisura fissa (€ 200 ciascuna) se l’operazione è in regime di neutralità
IRES e IRAPContinuità dei valori fiscali; deduzione degli interessi passivi limitata in casi di disavanzo

Quando si usano le operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie sono lo strumento di:

  • riorganizzazione di gruppi societari: razionalizzazione di partecipazioni, separazione di rami d’attività;
  • aggregazioni: fusione tra concorrenti per ottenere economie di scala;
  • spin-off di rami d’attività in società dedicate (per quotazione, vendita, autonomia gestionale);
  • passaggi generazionali: scissione per separare beni patrimoniali dai beni operativi;
  • cambio di forma giuridica: trasformazione da S.r.l. a S.p.A. per quotazione o accesso a finanziamenti;
  • operazioni di leveraged buy-out: fusione tra newco e target acquisita.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 2498-2500-novies c.c.Trasformazione
Artt. 2501-2505-quater c.c.Fusione
Artt. 2506-2506-quater c.c.Scissione
Art. 2506.1 c.c.Scissione per scorporo (introdotto da D.Lgs. 19/2023)
D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19Attuazione Direttiva UE 2019/2121 sulle operazioni transfrontaliere
Artt. 170-181 TUIRDisciplina fiscale delle operazioni straordinarie
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