Cessione di quote di S.r.l.

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Cessione di quote di S.r.l.

Il trasferimento delle partecipazioni: forma, pubblicità, profili fiscali

La cessione di quote di società a responsabilità limitata è uno degli atti societari più frequenti: consente l’ingresso di nuovi soci, l’uscita di soci esistenti, il passaggio generazionale, le operazioni di acquisizione. La sua disciplina, in apparenza semplice, presenta numerosi profili tecnici (forma, pubblicità, opponibilità alla società, regime fiscale, garanzie) che richiedono una redazione professionale e attenta dell’atto.

Forma dell’atto di cessione

Il trasferimento delle quote di S.r.l. richiede una delle seguenti forme:

  • atto pubblico notarile: la forma classica, garantisce massimo controllo di legalità;
  • scrittura privata autenticata: il notaio autentica le firme apposte dalle parti;
  • atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 36 D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008): firma digitale qualificata da parte di tutti i firmatari, con marca temporale; richiede comunque l’intervento del notaio o del commercialista per il deposito.
La forma è essenziale: il trasferimento di quote non risultante da atto autenticato/pubblico/digitalmente firmato è nullo. La giurisprudenza è costante (Cass. 15604/2018). Il notaio è il principale custode di questa forma.

Pubblicità: deposito al Registro Imprese

Il trasferimento delle quote produce effetti verso la società dal momento del deposito al Registro Imprese. Il deposito:

  • deve avvenire entro 30 giorni dalla cessione;
  • è eseguito a cura del notaio o del commercialista con firma digitale;
  • comporta l’iscrizione nel libro soci della società (oggi sostituito, per le S.r.l., dalla pubblicità al Registro Imprese);
  • rende l’atto opponibile ai terzi e alla società stessa.

Verifiche pre-cessione

Prima della cessione, il notaio (o il consulente) verifica:

  • la titolarità della quota in capo al cedente (visura camerale, libro soci);
  • l’assenza di vincoli sulla quota: pegno (art. 2471-bis c.c.), sequestro, pignoramento (art. 2471 c.c.), usufrutto (art. 2471-bis c.c.);
  • le clausole statutarie di prelazione, gradimento, lock-up, divieto di trasferimento;
  • il rispetto delle autorizzazioni richieste dallo statuto (es. delibera del consiglio di amministrazione di gradimento).

Le clausole statutarie tipiche

RiferimentoContenuto
Clausola di prelazioneDiritto degli altri soci di acquistare a parità di condizioni prima dei terzi
Clausola di gradimentoNecessità del consenso degli altri soci o di un organo per il trasferimento a terzi
Clausola di lock-upDivieto temporaneo di cessione (di norma per un periodo determinato)
Clausola “tag along” (covendita)Diritto dei soci di minoranza di vendere alle stesse condizioni del socio di maggioranza
Clausola “drag along” (trascinamento)Diritto del socio di maggioranza di obbligare i minoranza a vendere alle stesse condizioni
Clausola di intrasferibilitàLimitata a 5 anni nella S.r.l. (art. 2469 c.c.)

Garanzie del cedente

Salvo diverse pattuizioni, il cedente è tenuto verso il cessionario alle stesse garanzie del venditore di un credito (art. 1266 c.c., applicato in via analogica): garantisce l’esistenza della quota e la propria titolarità, non garantisce la solvenza della società o il suo valore economico.

Per ottenere garanzie più estese (sui bilanci, sulle situazioni patrimoniali, sulle pendenze in corso) è prassi inserire clausole di garanzia articolate (representations and warranties), tipicamente:

  • garanzie sul bilancio e sulla situazione patrimoniale;
  • garanzie sull’assenza di passività occulte;
  • garanzie sulla regolarità fiscale, contributiva, ambientale;
  • garanzie sui contratti in essere (assenza di clausole change of control);
  • indennizzi con tetti massimi e franchigie;
  • escrow di parte del prezzo a garanzia.

Profili fiscali

RiferimentoContenuto
Imposta di registro€ 200 (in misura fissa)
Imposta di bollo€ 16 ogni 4 facciate
Plusvalenza per il cedenteTassata come capital gain (art. 67 TUIR, c. 1, lett. c, c-bis)
Aliquota plusvalenza26% se partecipazione non qualificata; concorre al reddito imponibile se qualificata (50,28% imponibile)
PEX (participation exemption)Per soggetti IRES, esenzione 95% della plusvalenza al ricorrere delle condizioni (art. 87 TUIR)
Rivalutazione fiscalePossibilità di affrancare la quota pagando imposta sostitutiva (legge di bilancio annuale)

Cessione gratuita: la donazione di quote

Le quote possono essere cedute anche a titolo gratuito (donazione). In tal caso:

  • richiede atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.);
  • applica le imposte di donazione (4-8% in base alla parentela, con franchigie);
  • è soggetta a collazione e azione di riduzione in sede successoria (con la riforma 2025 dell’art. 563 c.c. per gli immobili);
  • comporta obblighi di rendicontazione ai legittimari.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Art. 2470 c.c.Cessione delle partecipazioni di S.r.l.
Art. 2469 c.c.Trasferibilità delle quote
Art. 2471 c.c.Espropriazione della quota
Art. 2471-bis c.c.Pegno e usufrutto
Art. 36 D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008)Cessione mediante atto firmato digitalmente
Art. 67 TUIRTassazione delle plusvalenze
Cass. 15 giugno 2018 n. 15604Forma essenziale dell’atto
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