Cessione di azienda

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Cessione di azienda

Il trasferimento del complesso aziendale: forma, contratti, dipendenti, fisco

La cessione di azienda è il contratto con cui il proprietario di un’azienda (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario) il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). È un’operazione complessa che coinvolge non solo il trasferimento di beni materiali, ma anche di contratti, crediti, debiti, dipendenti e avviamento. È disciplinata dagli articoli 2556-2562 del Codice civile.

Cosa è l’azienda

L’azienda è definita dall’art. 2555 c.c. come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Comprende:

  • beni materiali: immobili strumentali, macchinari, attrezzature, scorte, automezzi;
  • beni immateriali: marchi, brevetti, know-how, denominazioni, software;
  • contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda (art. 2558 c.c.): locazioni, fornitura, agenzia, distribuzione;
  • crediti aziendali (art. 2559 c.c.): verso clienti per fatture emesse;
  • debiti aziendali risultanti dalle scritture obbligatorie (art. 2560 c.c.);
  • dipendenti (art. 2112 c.c.): il rapporto di lavoro continua con il cessionario;
  • avviamento: il valore economico dell’organizzazione aziendale, tipicamente espresso da redditività e clientela.

Forma e pubblicità

La cessione di azienda commerciale richiede:

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c.);
  • deposito per l’iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni dalla stipula, a cura del notaio;
  • trascrizione nei Registri immobiliari per gli eventuali immobili compresi nell’azienda;
  • annotazione presso gli uffici competenti per i beni mobili registrati (automezzi, navi, aeromobili).

Successione nei contratti aziendali (art. 2558 c.c.)

Salvo diversa pattuizione, l’acquirente dell’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, purché non abbiano carattere personale. Le parti contraenti (es. fornitori, clienti) possono recedere entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa, salva la responsabilità del cedente. Le locazioni di immobili strumentali sono però soggette a regole specifiche (art. 36 L. 392/1978).

Successione nei crediti aziendali (art. 2559 c.c.)

La cessione dei crediti aziendali è automatica: l’acquirente subentra in tutti i crediti dell’azienda. Per l’opponibilità ai debitori ceduti, occorre la notifica al debitore o la sua accettazione. L’iscrizione del trasferimento al Registro Imprese costituisce di per sé pubblicità sufficiente, ma è prassi prudenziale notificare i singoli debitori per i crediti rilevanti.

Successione nei debiti aziendali (art. 2560 c.c.)

Il regime dei debiti è particolare:

  • il cedente non è liberato dai debiti a meno che ottenga il consenso del creditore;
  • il cessionario risponde dei debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro inventari, libro mastro, ecc.);
  • la responsabilità dei due (cedente e cessionario) è solidale;
  • le parti possono pattuire un’allocazione interna dei debiti, ma non è opponibile ai creditori;
  • debiti tributari: art. 14 D.Lgs. 472/1997 prevede una solidarietà specifica e più estesa, anche per debiti non risultanti dalle scritture, salvo certificato dell’Agenzia delle Entrate sui carichi pendenti.

Dipendenti: la tutela ex art. 2112 c.c.

Il trasferimento di azienda è regolato in materia lavoristica dall’art. 2112 c.c.:

  • il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza soluzione di continuità;
  • i diritti del lavoratore (anzianità, retribuzione, qualifica, TFR maturato) si conservano;
  • cedente e cessionario rispondono in solido per i crediti del lavoratore esistenti al momento del trasferimento;
  • il licenziamento motivato dal solo trasferimento è nullo;
  • obbligo di informativa sindacale per imprese con più di 15 dipendenti (art. 47 L. 428/1990): i sindacati e i lavoratori vanno informati con almeno 25 giorni di anticipo;
  • il lavoratore può dimettersi per giusta causa nei 3 mesi successivi al trasferimento, se le condizioni sono peggiorate.

Profili fiscali

RiferimentoContenuto
Imposta di registroAliquote ordinarie su singoli beni: 9% immobili abitativi, 3% mobili e avviamento (art. 23 D.P.R. 131/1986)
Imposta di registro su azienda “in blocco”Imposta proporzionale sul valore complessivo (regime delle aziende)
Imposte ipotecarie e catastaliSu immobili compresi: 3% + 1% (o fissa per agricoltori imprenditori in casi specifici)
IVAOperazione ESCLUSA da IVA (art. 2, c. 3, lett. b, D.P.R. 633/1972)
Plusvalenza per il cedenteReddito d’impresa o capital gain (per imprese individuali, possibile rateizzazione su 5 anni)
Affrancamento avviamentoPossibilità per il cessionario di rivalutare fiscalmente l’avviamento (art. 176 TUIR)

Cessione di azienda vs cessione di quote

RiferimentoContenuto
Cessione di quoteIl cessionario acquista la “scatola” (la società) con tutto ciò che contiene, debiti compresi
Cessione di aziendaIl cessionario acquista solo i beni e contratti aziendali specificati; debiti opponibili limitati
Costo fiscale (cedente)Quote: capital gain. Azienda: reddito d’impresa. Spesso quote più conveniente
Costo fiscale (cessionario)Quote: registro fisso. Azienda: registro proporzionale. Spesso quote più conveniente
Affrancamento avviamentoSolo nella cessione di azienda
Continuazione rapporti commercialiQuote: tutto continua. Azienda: subentro nei contratti, ma con possibilità di recesso da terzi

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Art. 2555 c.c.Definizione di azienda
Artt. 2556-2562 c.c.Trasferimento di azienda
Art. 2112 c.c.Trasferimento d’azienda e tutela dei lavoratori
Art. 2558 c.c.Successione nei contratti
Art. 2560 c.c.Debiti relativi all’azienda
Art. 14 D.Lgs. 472/1997Responsabilità solidale per debiti tributari
Art. 47 L. 428/1990Procedura sindacale di informazione
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