Fondo patrimoniale

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Fondo patrimoniale

Il vincolo di destinazione dei beni ai bisogni della famiglia (artt. 167-171 c.c.): cosa portare in studio

Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) è la convenzione con cui i coniugi (o uno solo o un terzo) destinano determinati beni ai bisogni della famiglia, sottraendoli al pignoramento per debiti estranei a tali bisogni (art. 170 c.c.). È costituito per atto pubblico notarile e va annotato a margine dell’atto di matrimonio. Si scioglie con la cessazione del matrimonio (artt. 171 c.c.). Di seguito i documenti necessari.

1Intervento in atto di persone fisiche

CasoDocumento da portare
Per tuttiCarta d’identità o patente in corso di validità
Per tuttiTesserino del codice fiscale (o tessera sanitaria)
Per tuttiEstratto per riassunto dell’atto di nascita
Per celibi/nubili, vedovi, divorziatiCertificato di stato libero o di vedovanza
Per coniugati (anche se separati)Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
Per separati e divorziatiSentenza/decreto di separazione o di divorzio
Per coniugati in separazione dei beniCopia della convenzione di separazione dei beni
Per coniugati con fondo patrimonialeCopia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale
Per uniti civilmenteEstratto dell’atto di unione civile e copia di eventuale convenzione patrimoniale
Per intervento di procuratoreCopia autentica della procura
Per rappresentanza di incapaciDecreto del Giudice Tutelare/Tribunale che autorizza l’atto
Per cittadini extracomunitariPermesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

2Intervento in atto di enti e società

CasoDocumento da portare
Per tuttiDocumento d’identità del legale rappresentante
Per tuttiTesserino del codice fiscale del legale rappresentante
Per tuttiVisura camerale aggiornata (massimo 30 giorni)
Per tuttiStatuto vigente (e atto costitutivo se richiesto)
Per enti con consiglio di amministrazioneVerbale del CdA con delibera di autorizzazione all’atto
Per società non rappresentata dall’organoCopia autentica della procura speciale
Per fondazioni / enti del Terzo settoreAtto di iscrizione al RUNTS / autorizzazione dell’autorità di vigilanza, se prevista

3Beni che possono essere conferiti al fondo

CasoDocumento da portare
Stato del matrimonioEstratto per riassunto dell’atto di matrimonio (in carta semplice)
Convenzioni precedentiEventuale convenzione di separazione/comunione dei beni già stipulata
Beni immobili da conferireTitolo di provenienza, visura, planimetria, abilitazioni edilizie
Mobili registratiCarta di circolazione di autoveicoli, navi, aeromobili
Titoli di creditoDocumentazione del titolo (azioni, obbligazioni, BOT, ecc.)
Conferimento da terzoDocumenti del terzo conferente e accettazione dei coniugi
Costituzione per testamentoTestamento pubblicato che istituisce il fondo a favore della famiglia

Memo per l’atto — verifiche pre-stipula

  • Verificare il regime patrimoniale dei coniugi al momento della costituzione
  • Definire i bisogni della famiglia ai quali i beni sono destinati
  • Stabilire se i frutti seguono la sorte dei beni o restano disponibili
  • Pianificare l’amministrazione (di regola congiunta, art. 168 c.c.)
  • Verificare l’opponibilità ai creditori: serve l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.)
  • Per immobili: trascrivere il vincolo nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.)
  • Considerare l’azione revocatoria dei creditori se ci sono debiti pregressi (art. 2901 c.c.)
  • Verificare l’efficacia tributaria e fallimentare del vincolo
Lo Studio analizza la convenienza del fondo patrimoniale rispetto ad altri strumenti di tutela del patrimonio familiare (vincolo di destinazione, trust). Contattaci.

L’elenco è indicativo: per situazioni particolari (atti con elementi internazionali, beni di provenienza complessa, intervento di soggetti incapaci o non residenti) lo Studio comunica per tempo eventuali ulteriori documenti necessari. Si consiglia di trasmettere la documentazione almeno 7-10 giorni prima dell’atto.

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