Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)

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Vincolo di destinazione

Lo strumento dell’art. 2645-ter c.c. per destinare beni a interessi meritevoli

L’articolo 2645-ter del Codice civile, introdotto dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha aperto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire vincoli di destinazione su beni immobili o mobili registrati. È uno strumento di pianificazione patrimoniale che consente di destinare uno o più beni a una finalità di interesse meritevole di tutela, opponibile ai terzi mediante trascrizione nei Registri immobiliari.

Caratteristiche del vincolo di destinazione

L’atto di destinazione produce effetti notevoli:

  • segregazione patrimoniale: i beni vincolati possono essere aggrediti soltanto dai creditori per debiti contratti per il perseguimento della finalità della destinazione;
  • opponibilità ai terzi mediante trascrizione (effetto erga omnes) per la durata del vincolo;
  • tutela del beneficiario: chiunque può agire per la realizzazione della finalità (azione popolare);
  • durata: massimo 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

I requisiti di legge

Per essere validamente costituito, l’atto di destinazione deve presentare:

  • forma di atto pubblico (art. 2645-ter c.c.);
  • oggetto: beni immobili o mobili registrati;
  • finalità meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, c. 2, c.c.: interesse riferibile a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, persone fisiche, enti, o altre finalità lecite;
  • durata determinata (massimo 90 anni o vita del beneficiario);
  • trascrizione nei Registri immobiliari per la opponibilità.

Quando si usa il vincolo di destinazione

Lo strumento è particolarmente utile per: tutela di soggetti deboli (minori, disabili, anziani); destinazione di immobili a finalità sociali, culturali, educative; protezione patrimoniale per imprenditori (segregazione di beni dedicati a un’attività); pianificazione successoria con destinazione vincolata di beni a determinati discendenti.

Differenze rispetto al trust e al fondo patrimoniale

RiferimentoContenuto
Vincolo di destinazioneStrumento di diritto italiano, oggetto immobili e mobili registrati, durata massima 90 anni
TrustIstituto anglosassone (Conv. Aja 1985), oggetto qualsiasi bene, struttura più articolata (settlor, trustee, beneficiari)
Fondo patrimonialeEx art. 167 c.c., riservato ai bisogni della famiglia, costituito da coniugi/uniti civili, durata fino a maggiore età ultimo figlio
Affidamento fiduciario (L. 112/2016)Dedicato a persone con disabilità grave, struttura simile al trust

Profili fiscali

Il trattamento fiscale dipende dalla configurazione concreta dell’atto:

  • se il vincolo comporta un effettivo trasferimento di beni con arricchimento del beneficiario: imposta di registro o di donazione (a seconda dei rapporti tra disponente e beneficiario);
  • se il vincolo è meramente finalistico senza arricchimento: imposta di registro in misura fissa (€ 200);
  • le imposte ipotecarie e catastali per la trascrizione sono in misura fissa (€ 200 ciascuna).

La Cass. SU 9163/2021 e la successiva Circolare Agenzia Entrate 34/E del 2022 hanno chiarito che la tassazione dipende dalla concreta natura dell’atto e dall’effettivo arricchimento del beneficiario, non dal nomen iuris.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Art. 2645-ter c.c.Trascrizione di atti di destinazione (introdotto dalla L. 51/2006)
Art. 1322 c.c.Autonomia contrattuale e meritevolezza dell’interesse
Cass. SU 5 aprile 2021 n. 9163Profili fiscali degli atti di destinazione
Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022Tassazione dei vincoli e trust
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