Disposizioni anticipate (DAT) e amministrazione di sostegno

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Disposizioni anticipate (DAT) e amministrazione di sostegno

Il “testamento biologico” e la designazione preventiva dell’amministratore di sostegno

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT o ‘biotestamento’) consentono di esprimere in anticipo le proprie volontà sui trattamenti sanitari e di nominare un fiduciario che le faccia rispettare in caso di futura incapacità. Il mandato in previsione della propria incapacità (art. 408 c.c.) permette di designare in anticipo chi si vuole come amministratore di sostegno. Questi strumenti, opportunamente predisposti con atto notarile, evitano che le decisioni più delicate vengano prese da estranei.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) — L. 219/2017

Le DAT consentono di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari (incluse terapie di fine vita, rianimazione, alimentazione e idratazione artificiale) e di nominare un fiduciario che le rappresenti davanti ai medici. Possono essere redatte per atto pubblico notarile (forma più solida), scrittura privata autenticata, o depositate al Comune di residenza. Il fiduciario ha diritto di accedere alla cartella clinica e di interagire con l’equipe sanitaria.

Le DAT non obbligano il medico a interrompere trattamenti salvavita in contrasto con la buona pratica clinica. Devono essere rispettate nella misura in cui non risultino palesemente incongruenti con la situazione clinica attuale (art. 4, co. 5, L. 219/2017).

Amministrazione di sostegno — L. 6/2004

L’amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.) è lo strumento più flessibile per proteggere chi non può gestire i propri interessi. A differenza dell’interdizione, l’ADS è modulabile: il giudice tutelare definisce solo gli atti per cui l’amministratore è necessario, lasciando alla persona la piena capacità per tutto il resto. Può essere richiesta dalla persona stessa (in via preventiva), dai familiari o dal PM.

Mandato in previsione della propria incapacità — art. 408 c.c.

Con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, una persona può designare in anticipo chi vuole come proprio amministratore di sostegno, nel caso in cui in futuro si renda necessaria la nomina. Il giudice tutelare deve tenere conto di questa designazione, salvo contrasto con l’interesse dell’interessato. È lo strumento più efficace per garantire che a occuparsi dei propri affari sia la persona di propria fiducia, e non un estraneo nominato dal Tribunale.

  • Può contenere istruzioni specifiche sulla gestione del patrimonio e sulla cura della persona
  • Va redatto con atto notarile per la massima certezza giuridica
  • Non sostituisce l’ADS ma orienta il giudice nella scelta dell’amministratore
  • Ideale anche per persone giovani e in buona salute: un incidente può richiederne l’utilizzo in qualsiasi momento

Riferimenti normativi

NormaContenuto
L. 219/2017Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Artt. 404-413 c.c.Amministrazione di sostegno
Art. 408 co. 1 c.c.Designazione anticipata dell’amministratore
L. 6/2004Introduzione dell’ADS nell’ordinamento
Artt. 414-432 c.c.Interdizione e inabilitazione
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