Divisione ereditaria

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Divisione ereditaria

Lo scioglimento della comunione tra coeredi: divisione amichevole, conguagli e quote di diritto

La divisione ereditaria è l’operazione con cui i coeredi sciolgono la comunione nata dalla successione e attribuiscono a ciascuno la parte spettante in proprietà esclusiva. Può essere consensuale (se tutti i coeredi sono d’accordo — con atto notarile se vi sono immobili) oppure giudiziale (se non si raggiunge l’accordo). La divisione proporzionale ha un regime fiscale agevolato; i conguagli in denaro sono soggetti a imposta di registro.

Divisione consensuale di immobili: atto notarile

Quando l’asse comprende immobili, la divisione consensuale richiede atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, trascritto nei registri immobiliari (art. 1350 n. 11 c.c.). L’atto produce la voltura catastale degli immobili in capo agli assegnatari.

Conguagli: tassazione

Tipo di divisioneRegime fiscale
Proporzionale (nessun conguaglio)Imposta di registro fissa € 200 + IPT € 200 + IPC € 200
Con conguaglio in denaroRegistro 9% sulla parte eccedente la quota preesistente (o aliquote ridotte prima casa)
Scioglimento comunione + vendita a terziImposta di registro applicata normalmente alla vendita
Se tra i coeredi vi sono minori, interdetti o beneficiari di amministrazione di sostegno, la divisione consensuale richiede autorizzazione del giudice tutelare (artt. 320, 374 c.c.). Il notaio non può procedere senza questa autorizzazione.

Collazione: cosa va messo nel conto

Prima della divisione occorre verificare le collazioni: le donazioni ricevute dal de cuius durante la sua vita devono essere contabilizzate nella quota del coerede donatario, salvo dispensa espressa nell’atto di donazione (artt. 737-751 c.c.). La collazione non si applica al coniuge superstite e ai legati.

Divisione giudiziale

Se i coeredi non raggiungono l’accordo, ciascuno può chiedere la divisione giudiziale al Tribunale (art. 713 c.c.). Il giudice nomina un perito per la stima, procede ai tentativi di accordo e, in mancanza, dispone la vendita all’asta dei beni indivisibili. I tempi sono notevolmente più lunghi rispetto alla divisione consensuale.

Riferimenti normativi

NormaContenuto
Artt. 713-768 c.c.Divisione ereditaria: disciplina
Art. 34 D.P.R. 131/1986Tassazione della divisione ereditaria
Artt. 737-751 c.c.Collazione: obblighi e dispensa
Artt. 320, 374 c.c.Autorizzazione giudiziale per minori/incapaci
Art. 1350 n. 11 c.c.Forma scritta per divisione di immobili
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