Convenzioni matrimoniali

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Convenzioni matrimoniali

La scelta del regime patrimoniale dei coniugi: comunione legale, separazione dei beni, comunione convenzionale e fondo patrimoniale

La convenzione matrimoniale è l’atto pubblico notarile con cui i coniugi scelgono un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale (art. 159 c.c.) o modificano quello vigente. L’art. 162 c.c. richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. La convenzione è annotata a margine dell’atto di matrimonio ed è opponibile ai terzi dalla data di annotazione.

Regimi patrimoniali a confronto

RegimeCaratteristiche principali
Comunione legale (default)Tutti gli acquisti durante il matrimonio entrano in comunione. Ciascun coniuge è proprietario al 50% (artt. 159-180 c.c.)
Separazione dei beniCiascun coniuge è proprietario esclusivo dei propri acquisti. Scelto da imprenditori, professionisti, seconde nozze (artt. 215-219 c.c.)
Fondo patrimonialeBeni destinati ai bisogni della famiglia; protetti dall’esecuzione per debiti estranei (art. 167 c.c.)

Quando conviene la separazione dei beni

La separazione dei beni è preferita da chi svolge attività d’impresa o professionale ad alto rischio (tutela del coniuge dai creditori), nelle seconde nozze (nessuna commistione con patrimoni di precedenti nuclei), e nei matrimoni internazionali. La separazione non protegge in modo assoluto: l’azione pauliana ex art. 2901 c.c. può raggiungere i beni del coniuge non debitore se la convenzione è stata stipulata in frode ai creditori.

La separazione dei beni può essere scelta già all’atto del matrimonio (dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile) o successivamente con convenzione notarile.

Procedura e annotazione

  • Atto pubblico notarile con entrambi i coniugi presenti
  • Il notaio comunica la convenzione all’Ufficio di Stato Civile per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio
  • Per il fondo patrimoniale con immobili: trascrizione nei registri immobiliari
  • La convenzione ha effetto verso i terzi dalla data di annotazione

Modifica del regime in costanza di matrimonio

I coniugi possono cambiare regime patrimoniale in qualsiasi momento durante il matrimonio con un nuovo atto notarile. Il cambio di regime ha effetto verso i terzi dalla nuova annotazione. Non è possibile la modifica con effetto retroattivo: il nuovo regime opera dalla data della stipula.

Riferimenti normativi

NormaContenuto
Art. 159 c.c.Comunione legale: regime patrimoniale ordinario
Art. 162 c.c.Convenzione matrimoniale: forma notarile a pena di nullità
Artt. 215-219 c.c.Separazione dei beni
Art. 167 c.c.Fondo patrimoniale
Art. 170 c.c.Fondo: limiti all’esecuzione forzata
Art. 2901 c.c.Azione revocatoria
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