Contratti di convivenza

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Contratti di convivenza

Come regolare i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto

La Legge Cirinnà (L. 76/2016), ai commi 36-65, ha disciplinato per la prima volta le convivenze di fatto, ossia le unioni stabili tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Il contratto di convivenza è lo strumento che consente ai conviventi di regolare in modo strutturato i propri rapporti patrimoniali.

Cosa è la convivenza di fatto

Per essere riconosciuta la convivenza di fatto richiede:

  • maggiore età di entrambi i conviventi;
  • legame affettivo di coppia stabile;
  • reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolo di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;
  • coabitazione e residenza comune (risultante dai registri anagrafici).

La convivenza si certifica attraverso la dichiarazione anagrafica di costituzione di un nucleo familiare basato su vincoli affettivi (art. 4 D.P.R. 223/1989) presso il Comune di residenza.

Diritti dei conviventi di fatto

Anche senza contratto di convivenza, la legge attribuisce ai conviventi di fatto alcuni diritti:

  • diritto reciproco di visita, assistenza e accesso a informazioni in caso di malattia o ricovero (analogamente al coniuge);
  • designazione del partner come rappresentante con poteri pieni o limitati per decisioni in materia di salute o post mortem;
  • diritto di permanenza nella casa di comune residenza in caso di morte del partner proprietario, per almeno 2 anni o per tre anni se ci sono figli minori conviventi (art. 1, c. 42, L. 76/2016);
  • diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza, in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, c. 65, L. 76/2016).

Il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è lo strumento per regolare in modo articolato i rapporti patrimoniali della coppia. Può disciplinare:

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
  • il regime patrimoniale dei beni acquistati durante la convivenza (es. comunione contrattuale);
  • la residenza comune e l’utilizzo della casa familiare;
  • le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza (es. corrispettivi, rimborsi);
  • la destinazione di beni al partner in caso di morte (con i limiti dei legittimari);
  • le regole di gestione di un’attività comune.

Forma e pubblicità

Il contratto di convivenza richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato (art. 1, c. 51, L. 76/2016). Il contratto, le sue modificazioni e l’eventuale risoluzione devono essere trasmessi entro i 10 giorni successivi al Comune di residenza per l’iscrizione anagrafica. Solo con la trasmissione il contratto è opponibile ai terzi.

Diritti successori

La legge NON riconosce al convivente di fatto diritti successori automatici (a differenza del coniuge e del partner unito civilmente). Per attribuire al convivente diritti sul patrimonio dopo la morte è necessario:

  • testamento in suo favore (entro i limiti della quota disponibile);
  • donazione;
  • polizza vita o altri strumenti di pianificazione patrimoniale.

Risoluzione del contratto

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale di una delle parti;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e altra persona;
  • morte di uno dei conviventi.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
L. 20 maggio 2016 n. 76 (Cirinnà), commi 36-65Convivenze di fatto e contratti di convivenza
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223Regolamento anagrafico
Art. 1322 c.c.Autonomia contrattuale (applicabile al contratto di convivenza)
Cass. SU n. 27773/2018Distinzione tra convivenza di fatto e “more uxorio”; profili patrimoniali
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