Comunione legale dei beni

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Comunione legale dei beni

Il regime patrimoniale ordinario tra coniugi: cosa entra, cosa resta personale

La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che si applica automaticamente ai coniugi che non abbiano scelto un regime diverso al momento del matrimonio (artt. 159 e ss. c.c.). È stata introdotta dalla Riforma del Diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975) ed è oggi il regime largamente prevalente in Italia.

Cosa entra in comunione (art. 177 c.c.)

Costituiscono oggetto della comunione legale:

  • gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (art. 179 c.c.);
  • i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (cd. communio de residuo);
  • i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, se non consumati allo scioglimento della comunione (anch’essi communio de residuo);
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Cosa resta personale (art. 179 c.c.)

Sono esclusi dalla comunione e restano beni personali di ciascun coniuge:

  • i beni di cui era già proprietario prima del matrimonio;
  • i beni acquistati durante il matrimonio per donazione o successione, salvo che il donante o il testatore abbia espressamente attribuito alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale (abbigliamento, accessori) e i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (salvo siano destinati alla conduzione di un’azienda comune);
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita di capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo della cessione dei beni personali (purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto, art. 179, c. 2, c.c.).
La dichiarazione di esclusione dalla comunione per i beni acquistati con denaro personale (art. 179, c. 2, c.c.) richiede l’intervento dell’altro coniuge nell’atto di compravendita, che vi rilascia il proprio assenso. Senza questo intervento, il bene cade in comunione automaticamente.

Amministrazione dei beni comuni (artt. 180-184 c.c.)

L’amministrazione spetta:

  • a ciascun coniuge separatamente per gli atti di ordinaria amministrazione (art. 180, c. 1, c.c.);
  • congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita, ipoteca, atti che modificano la struttura del bene, art. 180, c. 2, c.c.).

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell’altro coniuge sono annullabili entro un anno dalla conoscenza (art. 184 c.c.).

Scioglimento della comunione (art. 191 c.c.)

La comunione si scioglie:

  • per morte di uno dei coniugi;
  • per sentenza di divorzio o separazione personale;
  • per annullamento del matrimonio;
  • per cambio convenzionale del regime (passaggio alla separazione dei beni con atto notarile, art. 162 c.c.);
  • per fallimento di uno dei coniugi;
  • per esclusione giudiziale (art. 193 c.c.).

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 159-197 c.c.Regime patrimoniale della famiglia
Art. 177 c.c.Oggetto della comunione legale
Art. 179 c.c.Beni personali
Artt. 180-184 c.c.Amministrazione dei beni della comunione
Artt. 191-197 c.c.Scioglimento e divisione della comunione
L. 19 maggio 1975 n. 151Riforma del diritto di famiglia
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