La giurisprudenza di legittimità individua da tempo, a carico del notaio, obblighi accessori di informazione e consiglio che affiancano la prestazione tipica dell’atto pubblico, radicati nei principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale qualificata. Il presente contributo esamina l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 6 febbraio 2025, n. 2969, che ha delimitato l’estensione di tale dovere con riferimento specifico all’incarico di pubblicazione del testamento olografo, escludendo che da esso discenda automaticamente un obbligo di consulenza sulla validità, invalidità o convenienza delle disposizioni testamentarie.
L’analisi ricostruisce il fondamento sistematico del dovere di consiglio notarile, ne verifica la tenuta rispetto alla specifica funzione dichiarativa della pubblicazione ex art. 620 c.c., e ne confronta il perimetro con fattispecie affini — la trascrizione dei legati immobiliari, l’accettazione beneficiata, l’innesto dell’atto di accettazione nel medesimo verbale — nelle quali l’obbligo informativo permane. Ne emerge un criterio distintivo fondato sulla latitudine dello specifico incarico conferito, con significative ricadute operative per la prassi notarile.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Il dovere di consiglio notarile: fondamento normativo e perimetro generale
- La pubblicazione del testamento: natura giuridica e oggetto dell’incarico
- L’ordinanza n. 2969/2025: la delimitazione del dovere di consiglio
- I confini mobili del dovere di consiglio: quando l’obbligo permane
- Casistica applicativa e riflessi sulla responsabilità professionale
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
La responsabilità professionale del notaio costituisce, da alcuni anni, uno dei terreni più fecondi dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di obbligazioni professionali. Accanto alla funzione di certificazione e di controllo di legalità che caratterizza l’atto pubblico, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto, in capo al notaio, un fascio di obblighi accessori — di informazione, di consiglio, di assistenza — che si affiancano alla prestazione tipica e ne integrano il contenuto secondo il canone della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.
Questo processo di ampliamento ha investito, in tempi recenti, anche l’attività notarile in materia successoria, e in particolare l’incarico — tra i più frequenti nella prassi degli studi notarili — di procedere alla pubblicazione del testamento olografo o segreto. Si tratta di un’attività che la prassi tende talvolta a percepire come meramente ricettizia e procedimentale, ma che la giurisprudenza più recente ha sottoposto a un vaglio sistematico, chiedendosi se e in quale misura essa comporti, per il notaio, doveri ulteriori rispetto alla mera verbalizzazione.
Il tema ha trovato un punto di sintesi nell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 6 febbraio 2025, n. 2969, che ha escluso — salvo il conferimento di un incarico specifico — che l’obbligo di consiglio si estenda fino a ricomprendere una valutazione sulla convenienza economica o sulla validità delle disposizioni testamentarie pubblicate. La pronuncia, che si pone in continuità con l’ordinanza n. 1632/2025, offre l’occasione per una ricostruzione sistematica del dovere di consiglio notarile e per una verifica dei suoi confini applicativi nelle diverse fattispecie che ricorrono nella prassi successoria: dalla trascrizione dei legati immobiliari alla ricezione dell’accettazione beneficiata, fino all’ipotesi — non infrequente — in cui l’atto di accettazione dell’eredità venga inserito nel medesimo verbale di pubblicazione.
L’indagine che segue muove dal fondamento normativo del dovere di consiglio notarile in generale, per poi verificarne la tenuta rispetto alla specifica funzione dichiarativa della pubblicazione testamentaria, secondo un criterio distintivo che, come si vedrà, ruota attorno alla latitudine dello specifico incarico professionale conferito dal cliente.
Il dovere di consiglio notarile: fondamento normativo e perimetro generale
Le fonti civilistiche dell’obbligo di informazione
Il fondamento del dovere di consiglio notarile non è rinvenibile in un’unica disposizione, ma nella convergenza di più clausole generali dell’ordinamento civilistico. Vengono anzitutto in rilievo l’art. 1175 c.c., che impone alle parti del rapporto obbligatorio un comportamento secondo correttezza, e l’art. 1375 c.c., che estende il medesimo canone alla fase esecutiva del rapporto, imponendo di eseguire la prestazione preservando, per quanto possibile, l’interesse della controparte. A questi si affianca l’art. 1176, comma 2, c.c., che qualifica la diligenza dovuta dal professionista in ragione della natura dell’attività esercitata, e l’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
La giurisprudenza di legittimità ha ricondotto a queste clausole generali un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., operante come criterio di reciprocità tra le parti del rapporto obbligatorio, la cui violazione può fondare, di per sé, un danno risarcibile, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali. Per il notaio, tale dovere si traduce anzitutto nell’obbligo di compiere le verifiche necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto, giacché il contenuto essenziale della prestazione professionale notarile non si esaurisce nella mera verbalizzazione della volontà delle parti, ma comprende l’attività di indagine, interpretazione e traduzione in forma giuridica di tale volontà.
L’art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2012 e i Principi di deontologia professionale
Il dovere di informazione trova inoltre un preciso ancoraggio positivo nell’art. 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. n. 27/2012), che impone al professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prospettabili dal conferimento dell’incarico sino alla sua conclusione. A tale previsione si affianca l’art. 3 dei Principi di deontologia professionale dei notai, che richiede di svolgere la funzione di interpretazione e applicazione della legge con correttezza, diligenza e competenza, ricercando le forme giuridiche più adeguate agli interessi — pubblici e privati — affidati al ministero notarile.
Il doppio binario: responsabilità civile e responsabilità disciplinare
La violazione del dovere di consiglio si colloca, infine, su un doppio binario sanzionatorio: da un lato, la responsabilità civile per inadempimento della prestazione professionale, soggetta alle regole generali sull’onere della prova e sul nesso causale tra omissione e danno; dall’altro, la responsabilità disciplinare per violazione dell’obbligo di diligenza ai sensi dell’art. 147, lett. a), della legge notarile, che integra un procedimento autonomo e non sovrapponibile a quello risarcitorio, incardinato presso la sezione disciplinare del Consiglio notarile distrettuale e, in sede di impugnazione, presso la Corte d’appello e la Seconda Sezione civile della Cassazione.
La pubblicazione del testamento: natura giuridica e oggetto dell’incarico
L’art. 620 c.c. e la funzione dichiarativa della pubblicazione
La pubblicazione del testamento olografo, disciplinata dall’art. 620 c.c., è l’atto con cui il notaio, alla presenza di due testimoni, procede all’apertura della scheda testamentaria — se sigillata —, ne accerta lo stato, ne riproduce il contenuto in apposito verbale e ne cura, successivamente, gli adempimenti di registrazione e di trasmissione alla cancelleria del tribunale competente per l’apertura della successione. Si tratta di un’attività che non incide in alcun modo sulla validità sostanziale delle disposizioni testamentarie, né tantomeno sulla loro convenienza economica per gli eredi o i legatari: la pubblicazione ha una funzione essenzialmente dichiarativa e ricognitiva, volta a rendere conoscibile ai chiamati la volontà del de cuius e a consentire l’esercizio, da parte loro, delle facoltà — di accettazione, di rinuncia, di impugnazione — che l’ordinamento riconosce loro in qualità di successibili.
Diversa, e non sovrapponibile, è l’ipotesi — su cui il notaio può essere chiamato a un ruolo consultivo pieno — in cui le parti stipulino un accordo relativo alla non pubblicazione del testamento, fattispecie che richiede una valutazione autonoma, estranea al perimetro qui esaminato.
Dalla “ricezione materiale” all’interpretazione della volontà
Su questo punto interviene una precisazione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità: l’espressione “ricevere un atto”, contenuta nella legge notarile, non va intesa come mera accettazione materiale di un documento, bensì come attività di indagine della volontà delle parti, di interpretazione e di traduzione in forma giuridica idonea a produrne gli effetti voluti. Applicata alla pubblicazione testamentaria, tale ricostruzione comporta una conseguenza precisa: l’atto “ricevuto” dal notaio è l’atto di pubblicazione in sé, distinto dal testamento che ne costituisce l’oggetto, sicché l’attività notarile nulla aggiunge — né potrebbe aggiungere — alla validità, all’invalidità o alla mera convenienza delle disposizioni testamentarie o dei legati in esse contenuti, con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario. Per una ricostruzione più ampia degli adempimenti che accompagnano l’atto, si veda l’approfondimento sul verbale di pubblicazione del testamento olografo.
L’ordinanza n. 2969/2025: la delimitazione del dovere di consiglio
La fattispecie concreta: il legato ritenuto ex post sconveniente
La vicenda decisa dalla Terza Sezione civile trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un’erede nei confronti del notaio incaricato della pubblicazione di un testamento olografo, sul presupposto che quest’ultimo non l’avesse adeguatamente avvisata circa l’opportunità di rinunciare a un legato rivelatosi, a posteriori, pregiudizievole. L’attrice sosteneva che l’incarico ricevuto dal notaio dovesse ritenersi esteso, oltre la mera pubblicazione, fino a ricomprendere una consulenza specifica sull’opportunità di rinunciare all’oggetto del legato. La domanda era stata respinta in entrambi i gradi di merito per difetto di prova circa il conferimento di un incarico così qualificato, ma la questione di diritto sottostante — se una simile consulenza dovesse comunque ritenersi implicita nell’incarico di pubblicazione — richiedeva una risposta di principio.
Il principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione
La Cassazione ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito, ritenendo che l’oggetto dell’incarico notarile fosse circoscritto alla pubblicazione del testamento — attività ben diversa, quanto agli oneri consequenziali, dal rogito di un atto traslativo tra vivi — e non ricomprendesse alcuna consulenza sull’opportunità di rinunciare al legato. Su questo accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte ha innestato l’enunciazione del principio di diritto: quando l’erede o il legatario conferiscono al notaio il solo incarico di pubblicare il testamento olografo — eventualmente unito alla formalizzazione dell’accettazione di eredità — l’obbligazione professionale non si estende fino a ricomprendere una consulenza giuridica sulla validità, invalidità o mera convenienza del testamento o del legato, con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario.
La continuità con l’ordinanza n. 1632/2025
La decisione si colloca in linea di continuità con il precedente arresto di cui all’ordinanza n. 1632/2025, con cui la medesima Sezione aveva già escluso la responsabilità del notaio per la validità sostanziale del testamento pubblicato, chiarendo che il ruolo notarile in sede di pubblicazione si esaurisce nella verifica della conformità formale dell’atto alle prescrizioni di legge, senza che vi sia un obbligo di accertare la capacità del testatore, salvo i casi di incapacità manifesta e percepibile. Il combinato disposto delle due pronunce restituisce un orientamento ormai stabile: la funzione dichiarativa della pubblicazione segna il confine naturale — e, salvo diversa pattuizione, invalicabile — del dovere di consiglio notarile in questa specifica fase del procedimento successorio.
I confini mobili del dovere di consiglio: quando l’obbligo permane
La delimitazione operata dall’ordinanza n. 2969/2025 non esaurisce, tuttavia, il tema: in almeno tre situazioni tipiche della prassi successoria, il dovere di consiglio torna a operare pienamente, come illustrato nella tabella e nell’infografica che seguono.
Il dovere di avviso sulla trascrizione dei legati immobiliari
Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, in un risalente ma tuttora attuale Studio n. 321-2012/C, ha riconosciuto in capo al notaio un dovere di avviso circoscritto ma autonomo, operante proprio nella fase che precede la pubblicazione: quando il testamento contenga un legato avente ad oggetto beni immobili, il principio di specialità della trascrizione richiede che la nota di trascrizione indichi specificamente i beni oggetto del legato, quale condizione tanto di validità della trascrizione quanto di ricevibilità della stessa da parte del conservatore. Ne discende, secondo il CNN, che il notaio debba avvisare le parti interessate, prima di procedere alla pubblicazione, della necessità della trascrizione e delle conseguenze della sua eventuale omissione, così da poter raccogliere, nello stesso verbale, le indicazioni catastali necessarie.
Questo orientamento non contraddice il principio enunciato dalla Cassazione, ma ne circoscrive ulteriormente la portata: il dovere di consiglio non attiene, in questo caso, alla convenienza sostanziale del legato — materia sulla quale il notaio resta estraneo, salvo incarico specifico — bensì a un adempimento pubblicitario strumentale alla stessa efficacia dell’acquisto nei confronti dei terzi, e dunque riconducibile alla componente più propriamente tecnico-procedimentale dell’incarico di pubblicazione.
L’innesto dell’atto di accettazione nel medesimo verbale
Un secondo profilo di distinzione riguarda la prassi, non infrequente, di far seguire alla pubblicazione un contestuale atto di accettazione dell’eredità, ricevuto dal notaio nel medesimo verbale o in atto separato immediatamente successivo. In questa ipotesi, poiché soltanto chi rivesta la qualità di erede può validamente accettare ai sensi dell’art. 590 c.c., il notaio è chiamato a un accertamento — sia pure preliminare — della sussistenza dei presupposti dell’accettazione, e il dovere di consiglio torna a operare pienamente, dovendo essere assolto prima della relativa dichiarazione, quand’anche questa venga poi trasfusa nel medesimo verbale di pubblicazione. In tale frangente, infatti, l’incarico professionale non si esaurisce più nella funzione meramente dichiarativa della pubblicazione, ma si estende a un atto negoziale autonomo, produttivo di effetti irrevocabili per il dichiarante.
Il raffronto con la casistica dell’accettazione beneficiata
Un utile termine di paragone è offerto dalla giurisprudenza in tema di accettazione beneficiata. Con l’ordinanza 13 settembre 2023, n. 26419, la Cassazione ha chiarito che l’incarico conferito al notaio per la ricezione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere il successivo inventario, trattandosi di due attività distinte che richiedono autonomi e specifici incarichi. Anche in questo caso, dunque, il criterio distintivo non è la materia successoria in sé, ma la latitudine dello specifico mandato conferito dal cliente: il notaio è tenuto a illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto che riceve, e a segnalare gli adempimenti ulteriori necessari al conseguimento dello scopo perseguito, ma non a rendersi automaticamente debitore di prestazioni che eccedono l’oggetto dell’incarico ricevuto.
| Attività notarile | Dovere di consiglio | Fondamento |
|---|---|---|
| Pubblicazione testamento olografo (incarico limitato) | Escluso, salvo incarico specifico | Cass. 6/2/2025, n. 2969; Cass. n. 1632/2025 |
| Trascrizione di legati immobiliari nel testamento | Sussiste (avviso pre-pubblicazione) | CNN, Studio n. 321-2012/C |
| Atto di accettazione di eredità innestato nel verbale | Sussiste, prima della dichiarazione | Art. 590 c.c.; principi generali |
| Ricezione dell’accettazione con beneficio di inventario | Limitato all’illustrazione dell’atto (redazione inventario: incarico autonomo) | Cass. 13/9/2023, n. 26419 |
| Rogito di atti traslativi immobiliari inter vivos | Sussiste in senso pieno (visure, regime fiscale, effetti) | Cass. ord. 2/4/2021, n. 9200 |

Casistica applicativa e riflessi sulla responsabilità professionale
L’onere della prova del danno da omesso avviso
Sul piano probatorio, la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che sia la parte a dimostrare, non soltanto l’omissione dell’avviso da parte del notaio, ma anche il danno concretamente derivatone. In tema di omessa informazione sul regime fiscale dell’atto, ad esempio, si è escluso che il notaio risponda del danno conseguente alla propria negligenza qualora il cliente non dimostri di aver effettivamente subito un pregiudizio ulteriore rispetto alla maggiore imposta comunque dovuta — quest’ultima, infatti, non costituisce un danno risarcibile in sé, trattandosi di un esborso che il contribuente avrebbe comunque sostenuto. Il medesimo criterio si applica, mutatis mutandis, alla materia successoria: l’erede che lamenti l’omesso avviso in sede di pubblicazione del testamento dovrà provare non solo l’esistenza di uno specifico incarico di consulenza ulteriore rispetto alla pubblicazione, ma anche il nesso causale tra l’omissione e il pregiudizio economico lamentato.
La rilevanza dello specifico incarico: quadro riepilogativo
La casistica esaminata consente di individuare un criterio distintivo unitario, sintetizzato nella tabella sopra riportata: il dovere di consiglio notarile non opera secondo una logica binaria e indifferenziata, ma richiede una verifica caso per caso della latitudine dell’incarico conferito e della natura — dichiarativa o negoziale, procedimentale o sostanziale — dell’atto richiesto al notaio. Sul piano operativo, ne discende l’opportunità, per la prassi degli studi notarili, di documentare sinteticamente, già in sede di conferimento dell’incarico, il relativo perimetro, distinguendo espressamente la pubblicazione dagli eventuali servizi di consulenza ulteriore richiesti dal cliente.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 2969/2025 offre un contributo significativo alla sistemazione dogmatica del dovere di consiglio notarile, precisando che la sua estensione non può essere ricostruita in termini generali e indifferenziati, ma dipende dalla natura dell’incarico concretamente conferito e dalla funzione — dichiarativa o negoziale — dell’atto richiesto al notaio. La pubblicazione del testamento, in quanto attività a funzione meramente ricognitiva, non genera di per sé un obbligo di consulenza sulla validità o sulla convenienza delle disposizioni testamentarie; tale obbligo può tuttavia riespandersi laddove l’incarico si estenda — per volontà delle parti o per la struttura stessa dell’atto richiesto — a profili ulteriori, come la trascrizione dei legati immobiliari o l’accettazione dell’eredità.
Sul piano operativo, la pronuncia suggerisce un’attenzione particolare, in sede di conferimento dell’incarico, alla puntuale delimitazione del suo oggetto: la prassi di documentare, anche sinteticamente, il perimetro delle richieste ricevute dal cliente appare la più efficace misura di prevenzione del contenzioso, oltre che coerente con l’obbligo di trasparenza di cui all’art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2012. Resta aperta, e meritevole di ulteriori approfondimenti giurisprudenziali, la questione dei confini tra dovere di consiglio e dovere di essere consultati: se cioè, in presenza di elementi che rendano manifesto un rischio per l’erede — ad esempio l’esistenza di debiti ereditari di rilevante entità — il notaio incaricato della sola pubblicazione conservi un margine di segnalazione spontanea, quantomeno nei limiti della buona fede oggettiva che permea l’intero rapporto professionale.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Artt. 590, 620, 1175, 1176, 1375, 2236 c.c.
- Art. 9, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27
- Art. 147, lett. a), l. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile)
- Art. 3, Principi di deontologia professionale dei notai
- Cass. civ., Sez. III, ord. 6 febbraio 2025, n. 2969
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1632/2025
- Cass. civ., Sez. III, ord. 13 settembre 2023, n. 26419
- Cass. civ., ord. 2 aprile 2021, n. 9200
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 321-2012/C
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