La società in nome collettivo (S.n.c.) è il tipo base delle società di persone destinate all’esercizio di attività commerciale. È disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del Codice civile. L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.) e iscritto nel Registro delle Imprese.
Iscrizione al Registro Imprese — l’iscrizione non è condizione di esistenza della società, ma di regolarità. La S.n.c. non iscritta esiste comunque ma è considerata irregolare: i rapporti con i terzi si reggono sulle norme — meno favorevoli per i soci — dettate per la società semplice (artt. 2297 c.c.).
Documenti dei soci (persone fisiche)
| Documento | Quando occorre |
|---|
| Carta d’identità o patente | Per ogni socio o amministratore persona fisica. |
| Tesserino del codice fiscale | Per ogni socio o amministratore persona fisica. |
| Estratto per riassunto dell’atto di nascita | Per ogni socio o amministratore persona fisica. |
| Certificato di stato libero o di vedovanza | Per celibi, nubili, vedovi/e, divorziati/e. |
| Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio | Per coniugati, anche se separati. |
| Sentenza o decreto di separazione/divorzio | Per separati, divorziati o per chi abbia ottenuto annullamento. |
| Copia dell’atto di separazione dei beni | Per i coniugati che vi abbiano provveduto. |
| Copia autentica della procura | Per chi intervenga in atto a mezzo di procuratore. |
| Autorizzazione giudiziale | Per la rappresentanza di incapaci (minori, interdetti, inabilitati). |
| Permesso di soggiorno | Per i cittadini extra-UE. |
Documenti se uno dei soci è una società o un ente
| Documento | Quando occorre |
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| Documento d’identità del legale rappresentante | Sempre. |
| Certificato camerale aggiornato | Sempre, per le società iscritte al Registro Imprese. |
| Statuto vigente | Sempre, in copia. |
| Libro dei verbali con delibera autorizzativa | Per gli enti dotati di consiglio di amministrazione, qualora sia richiesta autorizzazione interna. |
| Copia autentica della procura | Per intervento di procuratore. |
Conferimenti
| Documento / adempimento | Quando occorre |
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| Indicazione del conferimento di ciascun socio e del valore attribuito | Sempre. Possibili: denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi (il socio d’opera è ammesso senza limiti). |
| Perizia di stima (eventuale) | Non è richiesta dalla legge per le società di persone, ma è opportuna per beni di valore significativo a tutela dei rapporti interni tra i soci. |
| Titolo di acquisto, certificato catastale e planimetria | Per il conferimento di immobili. |
| Abilitazioni edilizie comunali (dal 1° settembre 1967 in poi) | Per il conferimento di immobili. |
| Certificato di destinazione urbanistica | Per il conferimento di terreni. |
Tratti distintivi della S.n.c.
- Ragione sociale: deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione del rapporto sociale (es. “Alfa di Tizio S.n.c.”, “Tizio & Caio S.n.c.”).
- Responsabilità: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Eventuale patto contrario non è opponibile ai terzi.
- Beneficio della preventiva escussione: il creditore della società deve preventivamente escutere il patrimonio sociale prima di agire sui beni personali dei soci (art. 2304 c.c.).
- Capitale: nessun minimo di legge. Le parti lo determinano liberamente.
- Amministrazione e rappresentanza: spettano a tutti i soci, disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto previsto dai patti sociali.
- Modifiche del contratto sociale: di norma all’unanimità (art. 2252 c.c.), salvo diversa previsione. Devono risultare per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscriversi al Registro Imprese.
- Utili: spettano ai soci in proporzione al conferimento, salvo diverso accordo. Il diritto agli utili sorge con l’approvazione del rendiconto annuale.
- Nessun obbligo di assemblea: per le decisioni la legge non richiede l’assemblea formale, salvo che i patti sociali non la prevedano.
Vantaggi e profili fiscali
- Costituzione e gestione meno onerose rispetto a una società di capitali (regime contabile semplificato per i soggetti minori).
- Trasparenza fiscale: il reddito viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote, indipendentemente dall’effettiva distribuzione (art. 5 TUIR).
- Perdite deducibili dai soci, nei limiti di legge.
- Adatta per imprese a base familiare o tra persone con stretti rapporti fiduciari, con un numero ridotto di soci.
Memo per la stesura dell’atto. In sede di primo colloquio occorre concordare:
- denominazione sociale
- oggetto sociale
- sede sociale (Comune)
- durata della società
- capitale sociale e sua ripartizione tra i soci
- dati anagrafici di amministratori (e, se previsti, sindaci/revisore)
- clausole sulla circolazione delle partecipazioni (prelazione, gradimento, intrasferibilità temporanea)
- quorum assembleari e regole sulle decisioni dei soci
- regole sulle decisioni dell’organo amministrativo (collegialità, voto doppio del presidente, simul stabunt simul cadent)
Costi indicativi di costituzione
| Voce | Importo indicativo |
|---|
| Imposta di registro (atto costitutivo) | € 200 (forfettaria, conferimenti in denaro) |
| Imposta di bollo | € 156 + bolli su copie |
| Diritti di segreteria CCIAA per iscrizione | ~ € 90 |
| Diritto annuale CCIAA | ~ € 120 (variabile) |
| Onorario notarile | Variabile in funzione di complessità e tipologia dei conferimenti. Preventivo gratuito su richiesta. |
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