Contratto di Rete Notarile Professionale Soldani e Carraro

Rete Notarile Professionale Soldani e Carraro

Contratto di Rete

Art. 12, comma 3 L. 22 maggio 2017 n. 81 · D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 commi 4-ter ss., convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33 · Principi di Deontologia Professionale dei Notai (in vigore dal 1° gennaio 2025)

Rete-contratto fra professionisti Notai Manlio C. Soldani & Roberta Carraro Domodossola · Verbania Bozza — aggiornata al 2026

Premessa

Il presente Contratto di Rete è redatto fra i Notai Manlio Carlo Soldani e Roberta Carraro, entrambi Notai in Domodossola con studio in Via Camillo Prampolini n. 14 ed uffici secondari in Verbania, iscritti al Collegio Notarile di Verbania, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L. 22 maggio 2017 n. 81, che estende ai professionisti la facoltà di costituire reti già prevista per le imprese dall'art. 3 commi 4-ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33.

Sino al gennaio 2026 i Notai retisti hanno operato in forma di studio associato ai sensi dell'art. 82 della legge notarile, associazione poi cessata. Ciascun Retista è oggi titolare di propria partita IVA e di autonoma organizzazione di studio. Il presente Contratto di Rete intende ricomporre la collaborazione professionale in forma più duttile e funzionale alle esigenze attuali, nei limiti della compatibilità con la natura pubblicistica della funzione notarile.

I retisti

Notaio Manlio Carlo Soldani, nato a Roma il 25 novembre 1970, codice fiscale SLDMLC70S25H501I, residente in Domodossola, Via Camillo Prampolini n. 14, iscritto al Collegio Notarile di Verbania, Notaio in Domodossola, con studio in Via Camillo Prampolini n. 14, 28845 Domodossola (VB) e ufficio secondario in Verbania, P. IVA IT02833550037, PEC manliocarlo.soldani@postacertificata.notariato.it;

Notaio Roberta Carraro, nata a Schio (VI) il 1° novembre 1977, codice fiscale CRRRRT77S41I531I, residente in Domodossola, Via Camillo Prampolini n. 14, iscritta al Collegio Notarile di Verbania, Notaio in Domodossola, con studio in Via Camillo Prampolini n. 14, 28845 Domodossola (VB) e ufficio secondario in Verbania, Corso Giuseppe Mameli n. 47, 28921 Verbania (VB), P. IVA IT02833560036, PEC roberta.carraro@postacertificata.notariato.it;

di seguito anche «i Retisti» o «le Parti».

Presupposti

I Retisti, premesso che:

  • esercitano la professione notarile in forma autonoma, ciascuno con propria partita IVA e propria organizzazione di studio, a seguito della cessazione, intervenuta nel gennaio 2026, della precedente associazione professionale ex art. 82 l. not.; e intendono ricomporre la collaborazione professionale attraverso uno strumento aggregativo più duttile e funzionalmente complementare alle esigenze attuali dei rispettivi studi;
  • il modello associativo ex art. 82 l. not. avrebbe rilievo meramente interno, limitato alla ripartizione di proventi e spese, mentre il contratto di rete consente l'assunzione di reciproci impegni programmatici, l'istituzione di un fondo comune e l'adozione di strumenti del diritto del lavoro (distacco, codatorialità) particolarmente utili all'esercizio della professione in forma coordinata pur mantenendo l'autonomia organizzativa di ciascun Retista;
  • la presente Rete è configurata come rete-contratto pura fra notai persone fisiche, priva di soggettività giuridica e non iscritta al Registro delle Imprese;
  • il presente atto rispetta integralmente il principio di personalità della prestazione notarile, salvaguardando l'esercizio individuale della funzione pubblica delegata dallo Stato e non incidendo sul contratto d'opera professionale che resta intercorrente fra il singolo Retista e il cliente;
  • copia del presente Contratto e di ogni successiva modifica sarà trasmessa al Consiglio Notarile competente ai sensi degli artt. 14 e 25 dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai in vigore dal 1° gennaio 2025.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1Denominazione e natura della Rete

1.1 — La Rete è denominata «Rete Notarile Professionale Soldani e Carraro».

1.2 — La Rete ha natura di rete-contratto pura fra notai persone fisiche, priva di soggettività giuridica, non iscrivibile al Registro delle Imprese. Ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, l'eventuale organo comune di cui all'art. 5 agisce quale mandatario senza rappresentanza dei singoli Retisti, salvo diversa previsione adottata con specifico mandato scritto.

1.3 — La Rete non costituisce ente collettivo né centro autonomo di imputazione di interessi e non è in alcun modo abilitata a sostituire i singoli Retisti nei rapporti con la clientela, con i terzi o con la Pubblica Amministrazione.

Art. 2Sede

La Rete ha sede in Domodossola (VB), Via Camillo Prampolini n. 14, presso lo studio in cui entrambi i Retisti esercitano la professione. Ciascun Retista conserva la propria sede operativa autonoma ed indipendente, anche con riferimento agli uffici secondari in Verbania. La sede della Rete vale come domicilio per ogni comunicazione relativa al presente Contratto, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto.

Art. 3Durata

3.1 — La Rete ha durata a tempo indeterminato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

3.2 — Sono fatti salvi il diritto di recesso e l'esclusione dei Retisti disciplinati all'art. 13.

3.3 — La cessazione dalla funzione notarile di uno dei Retisti, per qualunque causa, comporta lo scioglimento automatico della Rete, salvo che ulteriori notai vi abbiano nel frattempo aderito ai sensi dell'art. 13.4 e si ottenga il consenso unanime alla prosecuzione.

Art. 4Oggetto e programma di rete

4.1 — Obiettivo strategico della Rete è accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità professionale, organizzativa e qualitativa dei Retisti, al fine di assicurare al pubblico un servizio notarile sempre più tempestivo, efficiente e sicuro, anche al fine di concorrere all'assegnazione di incarichi professionali da parte di enti pubblici e privati nei limiti consentiti dalla legge notarile e dai principi deontologici.

Programma comune di rete — segmenti condivisi

Costituiscono oggetto del programma di rete, nei limiti della compatibilità con la personalità della prestazione notarile, le seguenti attività:

  1. Acquisto centralizzato di beni e servizi strumentali: hardware, software, banche dati giuridiche, cancelleria, servizi tecnologici, polizze assicurative, formazione, beni di consumo;
  2. Ufficio Studi condiviso: approfondimento di questioni giuridiche di interesse dei Retisti, predisposizione di pareri ad uso interno, redazione e aggiornamento di clausolari, condivisione di software e banche dati giuridiche;
  3. Gestione comune degli adempimenti post-stipula: elaborazione dei file informatici per registrazione, trascrizione, voltura, iscrizione al Registro Imprese (MUI, ComUnica e successivi standard), repertoriazione e collazione, fermo il controllo personale e la firma del Notaio rogante;
  4. Adempimenti antiriciclaggio e di compliance: tenuta dell'Archivio Unico Informatico (o equivalente), adeguata verifica, segnalazioni, formazione, sistema di controllo interno ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;
  5. Adempimenti privacy e sicurezza dei dati: predisposizione e aggiornamento di informative, registri dei trattamenti, valutazioni d'impatto, formazione, gestione coordinata degli incidenti;
  6. Gestione contabile e amministrativa di studio: tenuta della contabilità, gestione fatture, conti dedicati, scadenzari fiscali;
  7. Sostituzioni reciproche in caso di assenza, ferie, malattia o legittimo impedimento di uno dei Retisti, nei limiti consentiti dalla legge notarile e con preventivo accordo scritto;
  8. Comunicazione coordinata: sito web, profili istituzionali, modulistica, identità visiva — con espressa indicazione, in ogni occasione, della distinta titolarità degli atti di ciascun Retista;
  9. Reciproci obblighi di qualità sull'esecuzione tempestiva degli adempimenti, sul rispetto degli standard di servizio e sull'adozione di prassi uniformi nell'interesse dei clienti.

Esclusioni tassative dal programma

4.2 — Sono tassativamente esclusi dalla condivisione, in quanto coessenziali alla personalità della prestazione notarile, i seguenti segmenti:

  • l'accertamento dell'identità personale delle parti;
  • l'indagine della volontà delle parti;
  • l'intero procedimento di stipula dell'atto pubblico e di autenticazione della scrittura privata, compresa la lettura dell'atto e la presenza fisica del Notaio rogante al momento delle sottoscrizioni;
  • la custodia e l'utilizzo del dispositivo di firma digitale;
  • la conservazione degli originali degli atti ricevuti, dei repertori e dei registri obbligatori;
  • la stipula e l'esecuzione del contratto d'opera professionale con il cliente, che resta intercorrente esclusivamente con il singolo Notaio incaricato.
Art. 5Organo comune

5.1 — I Retisti istituiscono un Organo Comune incaricato di dare attuazione al programma di rete, individuato congiuntamente nelle persone dei due Retisti, che operano alternativamente o congiuntamente secondo le regole stabilite dal regolamento interno.

5.2 — L'Organo Comune agisce, in difetto di soggettività giuridica della Rete, quale mandatario senza rappresentanza dei singoli Retisti, ai sensi degli artt. 1703 e ss. c.c., salva diversa pattuizione adottata, per singoli affari, con specifico mandato scritto con rappresentanza ex artt. 1387 e ss. c.c.

5.3 — All'Organo Comune competono in particolare: la stipula dei contratti di fornitura nell'interesse comune; la selezione, assunzione e gestione del personale condiviso di cui all'art. 7; la gestione del Fondo Comune di cui all'art. 6; la rappresentanza esterna della Rete in eventi convegnistici e di categoria; la tenuta dei rapporti con gli Ordini professionali, le Pubbliche Amministrazioni e i fornitori.

5.4 — Le decisioni dell'Organo Comune che impegnano i Retisti per un valore unitario superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), ovvero che comportino modifiche del Fondo o del Personale Condiviso, sono assunte all'unanimità.

Art. 6Fondo Patrimoniale Comune

6.1 — I Retisti costituiscono un Fondo Patrimoniale Comune destinato esclusivamente alla realizzazione del programma di rete. Il Fondo iniziale è costituito da conferimenti in denaro pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), conferiti in parti uguali da ciascun Retista.

6.2 — Il Fondo è gestito presso un conto corrente dedicato intestato congiuntamente ai Retisti, distinto dai conti correnti personali e da quelli dedicati ex art. 1 commi 63 e seguenti L. 147/2013. Gli estremi del conto sono comunicati per iscritto ai Retisti contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

6.3 — Si applicano in via analogica gli artt. 2614 e 2615 c.c., richiamati dall'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009. In particolare:

  • il Fondo è indivisibile per tutta la durata della Rete;
  • i creditori particolari di ciascun Retista non possono far valere i loro diritti sul Fondo Comune;
  • per le obbligazioni contratte dall'Organo Comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul Fondo Comune.

6.4 — I Retisti contribuiscono periodicamente alla copertura dei costi di Rete in quote paritarie, salva diversa determinazione per singole iniziative approvata all'unanimità e formalizzata per iscritto. Il rendiconto della gestione del Fondo è redatto annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 7Personale condiviso, distacco e codatorialità

7.1 — Ai fini dell'attuazione del programma di rete, i Retisti si avvalgono, in via principale, di personale dipendente in regime di codatorialità ai sensi dell'art. 30 comma 4-ter, secondo periodo, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dal D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con L. 9 agosto 2013 n. 99.

7.2 — In via complementare, è ammesso il ricorso all'istituto del distacco di personale ai sensi dell'art. 30 comma 4-ter, primo periodo, del medesimo D.Lgs. 276/2003, nel rispetto dei diritti del lavoratore e dell'art. 2103 c.c. L'interesse della parte distaccante si presume sussistente in forza della partecipazione alla Rete.

7.3 — Il regolamento interno, allegato sub «A», disciplina:

  • i nominativi e le mansioni del personale condiviso;
  • le fasi dell'attività professionale cui si riferisce la condivisione, in coerenza con i limiti dell'art. 4.2;
  • le modalità di esercizio del potere direttivo da parte di ciascun co-datore o distaccatario;
  • l'eventuale lavoro agile e l'alternanza nelle sedi;
  • la formazione obbligatoria e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  • la ripartizione dei costi del personale fra i Retisti.

7.4 — Per il personale condiviso che tratti dati personali della clientela, i Retisti procedono alla relativa nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo lo schema approvato congiuntamente.

7.5 — L'elaborazione dei file informatici di adempimento post-stipula da parte del personale condiviso non costituisce esternalizzazione vietata ai sensi dell'art. 42 dei Principi di Deontologia, in quanto svolta da personale dipendente o collaboratore dei Retisti, sotto il controllo personale del Notaio rogante o autenticante.

Art. 8Standard qualitativi e brand

8.1 — I Retisti si impegnano reciprocamente al rispetto di standard qualitativi omogenei della prestazione professionale, fra cui:

  • l'esecuzione degli adempimenti di registrazione, trascrizione e iscrizione al Registro Imprese entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla stipula, salvi termini di legge inferiori;
  • la pronta evasione delle copie autentiche e degli estratti repertoriali;
  • l'adozione di modulistica e clausolari uniformi, fermi i necessari adattamenti al caso concreto;
  • l'impiego di soluzioni tecnologiche aggiornate (firma digitale, conservazione a norma, fascicolo informatico).

8.2 — È consentita la comunicazione coordinata dell'attività dei Retisti attraverso un sito web e profili istituzionali comuni, purché sia sempre resa chiaramente identificabile la distinta titolarità degli atti di ciascun Notaio. È espressamente esclusa ogni forma di pubblicità suggestiva, comparativa o di indebito accaparramento della clientela ai sensi degli artt. 36 e seguenti dei Principi di Deontologia.

8.3 — È in ogni caso esclusa qualsiasi pattuizione, anche di fatto, sugli onorari da praticare ai clienti, in conformità alla vigente normativa antitrust.

Art. 9Personalità della prestazione e rispetto del codice deontologico

9.1 — Il presente Contratto non incide, in alcun modo, sul carattere personale, esclusivo ed indipendente della prestazione notarile di ciascun Retista, né sul contratto d'opera professionale che resta intercorrente fra il singolo Notaio e il cliente.

9.2 — I Retisti si obbligano al rigoroso rispetto dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai, con particolare riguardo ai principi di personalità, indipendenza, terzietà, imparzialità e unicità dell'ufficio secondario.

9.3 — Il grave inadempimento dei doveri deontologici costituisce giusta causa di esclusione dalla Rete ai sensi dell'art. 13.3.

9.4 — I Retisti si riconoscono reciprocamente il potere di controllo collegiale sull'osservanza degli standard di Rete e sull'andamento del programma comune, fatte salve in ogni caso le prerogative del Consiglio Notarile competente.

Art. 10Riservatezza, segreto professionale e privacy

10.1 — I Retisti si obbligano al rigoroso rispetto del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge notarile, dai Principi di Deontologia, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Provvedimento del Garante Privacy del 9 luglio 2003 in materia di notai.

10.2 — Ciascun Notaio mantiene la titolarità autonoma del trattamento dei dati personali della propria clientela. La condivisione di personale, banche dati e infrastrutture comporta l'obbligo di:

  • fornire al cliente apposita informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, sulla circostanza che taluni segmenti dell'attività sono svolti nell'ambito di un contratto di rete;
  • nominare il personale condiviso quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
  • adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, comprese segregazione logica degli archivi, accessi profilati, registro degli accessi, cifratura, backup e procedure di data breach;
  • tracciare e documentare i flussi informativi fra i Retisti relativi alla Rete.

10.3 — Resta in capo al singolo Notaio rogante la responsabilità per la corretta tenuta degli archivi cartacei e informatici degli atti da lui ricevuti.

Art. 11Divieto di procacciamento d’affari e rapporti di fatturazione

11.1 — È espressamente vietato, fra i Retisti, qualsiasi accordo o comportamento che, anche solo indirettamente, costituisca o mascheri attività di procacciamento d'affari, in violazione dell'art. 147 lett. c) della legge notarile e dell'art. 37 dei Principi di Deontologia.

11.2 — I rapporti di fatturazione fra i Retisti sono ammessi unicamente per il riaddebito proporzionale dei costi della Rete sostenuti dall'Organo Comune ovvero, nelle ipotesi di mandato senza rappresentanza, per il ribaltamento dei costi ai sensi dell'art. 1719 c.c. e della prassi fiscale richiamata dalla Circolare AdE n. 20/E del 18 giugno 2013.

11.3 — È in ogni caso escluso che taluno dei Retisti possa ricevere compensi da altro Retista per l'attività notarile da quest'ultimo personalmente prestata al cliente.

Art. 12Trasmissione al Consiglio Notarile e trasparenza

12.1 — Copia del presente Contratto, dei suoi allegati e di ogni successiva modifica è trasmessa al Consiglio Notarile competente entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione, ai sensi degli artt. 14 ultimo comma e 25 dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai.

12.2 — I Retisti collaborano lealmente con il Consiglio Notarile in ogni richiesta di chiarimento o di esibizione di atti relativi alla Rete.

12.3 — La Rete è resa nota alla clientela e al pubblico nella sezione «Chi siamo» del sito web condiviso, in coerenza con l'art. 8.2.

Art. 13Adesioni successive, recesso ed esclusione

13.1 — L'adesione di ulteriori notai alla Rete è ammessa con il consenso unanime dei Retisti, formalizzata mediante apposito atto modificativo del presente Contratto.

13.2 — Ciascun Retista può recedere dalla Rete in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altro Retista con preavviso non inferiore a centoventi giorni. È ammesso il recesso senza preavviso per giusta causa.

13.3 — Costituisce giusta causa di esclusione dalla Rete, deliberata dagli altri Retisti, in particolare:

  • la sospensione o la cessazione dalla funzione notarile;
  • la condanna definitiva o l'applicazione di sanzioni disciplinari per fatti gravemente lesivi dell'immagine della professione;
  • il grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto;
  • la violazione delle clausole in materia di personalità della prestazione, segreto professionale, procacciamento d'affari.

13.4 — In caso di recesso o esclusione, il Retista uscente non ha diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati al Fondo Comune, salvo diversa determinazione unanime in sede di liquidazione e fatti salvi i crediti maturati per anticipazioni superiori alla quota di propria competenza.

Art. 14Modifiche del Contratto

14.1 — Ogni modifica del presente Contratto deve essere adottata per iscritto e all'unanimità dei Retisti, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1352 c.c.

14.2 — Le modifiche sono trasmesse al Consiglio Notarile competente nei termini di cui all'art. 12.1.

Art. 15Spese, regime fiscale e contabile

15.1 — Le spese del presente atto, comprensive dei diritti, sono a carico dei Retisti in quote paritarie.

15.2 — Trattandosi di rete-contratto priva di soggettività giuridica non avente ad oggetto attività commerciali o agricole, il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 (ora art. 12, D.lgs. 123/2025 TUIND) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, quale atto costitutivo di vincolo di destinazione non traslativo, conformemente alle indicazioni della Circolare AdE n. 20/E del 18 giugno 2013.

15.3 — I costi sostenuti e i contributi versati al Fondo Comune concorrono alla formazione del reddito di ciascun Retista secondo le regole proprie del TUIR. La Rete, non avendo soggettività, non è soggetto passivo IRAP, IRES né IVA.

15.4 — L'Organo Comune, ove operante quale mandatario senza rappresentanza, provvede al ribaltamento dei costi ai Retisti mediante emissione di apposita fattura di riaddebito, in conformità alla prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 16Foro competente e clausola di mediazione

16.1 — Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, i Retisti si obbligano a esperire preliminarmente un tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010, con sede in Domodossola o Verbania.

16.2 — Esperito senza esito il tentativo di mediazione, è competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

16.3 — Le controversie relative a profili deontologici restano in ogni caso riservate alla competenza del Consiglio Notarile e della Co.Re.Di. competenti per territorio.


Allegati

  • Allegato A — Regolamento interno del personale condiviso (organici, codatorialità, distacco, sicurezza, formazione)
  • Allegato B — Informativa privacy comune e schema di atto di nomina del responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR
  • Allegato C — Conferimenti iniziali al Fondo Comune e schema di rendiconto annuale
  • Allegato D — Schema di mandato con rappresentanza per singoli affari ex art. 5.2

Domodossola, lì 28 febbraio 2026

Manlio Carlo Soldani Notaio in Domodossola
Roberta Carraro Notaio in Domodossola

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