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Tipologie di contratto, registrazione, cedolare secca, agevolazioni

La locazione di immobili abitativi è regolata dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, dalle disposizioni del Codice civile (artt. 1571 e ss.) e da una stratificata normativa fiscale. Conoscere le diverse tipologie contrattuali è fondamentale, sia per il proprietario che per il conduttore, per scegliere lo strumento più adatto.

Le tipologie principali di locazione abitativa

  • Contratto a canone libero (4+4) — art. 2, c. 1, L. 431/1998: le parti concordano liberamente il canone, durata minima 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4 (salvo disdetta motivata del locatore alla prima scadenza);
  • Contratto a canone concordato (3+2) — art. 2, c. 3, L. 431/1998: il canone è determinato in base ad accordi territoriali tra associazioni dei proprietari e degli inquilini. Durata minima 3 anni, rinnovo per altri 2 (con motivata disdetta del locatore). Beneficia di rilevanti agevolazioni fiscali;
  • Contratto transitorio — durata da 1 a 18 mesi, per esigenze temporanee documentate (lavoro, studio, motivi familiari);
  • Contratto per studenti universitari — durata da 6 a 36 mesi, per studenti fuori sede;
  • Locazione turistica breve — durata fino a 30 giorni, regolata dall’art. 4 D.L. 50/2017 (per i privati) o dalla normativa regionale (per attività imprenditoriali);
  • Locazione commerciale — durata 6+6 (o 9+9 per alberghi), disciplinata dalla L. 392/1978.

La forma e la registrazione

Tutti i contratti di locazione di immobili urbani richiedono la forma scritta (art. 1, c. 4, L. 431/1998), a pena di nullità. Devono essere registrati entro 30 giorni dalla sottoscrizione:

  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • online tramite il Servizio Telematico RLI;
  • tramite intermediari abilitati (commercialisti, CAF, agenzie immobiliari).
Il contratto NON registrato è nullo rispetto al fisco e può essere disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate. Il conduttore, in caso di omessa registrazione da parte del locatore, può registrare autonomamente il contratto e beneficiare di canoni fortemente ridotti per legge (Cass. SU n. 23601/2017).

La cedolare secca

La cedolare secca (art. 3 D.Lgs. 23/2011) è un regime fiscale opzionale per le locazioni abitative tra persone fisiche. Sostituisce IRPEF, addizionali e imposte di registro/bollo:

  • 21% sul canone per i contratti a canone libero;
  • 10% sul canone per i contratti a canone concordato (in alcuni Comuni elevata al 21% per le seconde unità affittate);
  • 26% sul canone per le locazioni brevi (D.L. 50/2017), con possibilità di applicare il 21% sul primo immobile.

L’opzione si esercita in fase di registrazione del contratto. Vincola il locatore a non aggiornare il canone ISTAT per la durata del contratto.

Imposte ordinarie (in alternativa alla cedolare)

RiferimentoContenuto
Imposta di registro2% sul canone annuo (50% a carico del locatore, 50% del conduttore, salvo accordo)
Imposta di bollo€ 16 ogni 4 facciate
IRPEF sui canoniOrdinaria, con tassazione progressiva del reddito da locazione
Riduzione 30% canone IRPEFSolo per contratti a canone concordato in Comuni ad alta tensione abitativa

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
L. 9 dicembre 1998 n. 431Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Artt. 1571-1614 c.c.Disciplina civilistica della locazione
L. 27 luglio 1978 n. 392Equo canone (oggi solo per locazioni commerciali)
Art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23Cedolare secca
Art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50Locazioni brevi
D.M. 16 gennaio 2017Modello-tipo di contratto a canone concordato
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