Compravendita immobiliare

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Compravendita immobiliare

Comprare e vendere casa con sicurezza: il ruolo del notaio

La compravendita immobiliare è l’atto con il quale il proprietario di un immobile (venditore) ne trasferisce la proprietà al compratore in cambio di un prezzo (art. 1470 c.c.). È uno degli atti più rilevanti nella vita di una famiglia: la legge ne richiede la forma di atto pubblico ricevuto dal notaio (artt. 1350 e 2643 c.c.), garante della legalità dell’operazione e della tutela imparziale di compratore e venditore.

Il ruolo del notaio

Il notaio non è semplicemente “chi firma l’atto”: è un pubblico ufficiale che svolge una funzione di garanzia. Le sue attività comprendono:

  • verifiche preventive: titolarità del venditore, esistenza di ipoteche, pignoramenti, sequestri, vincoli, regolarità urbanistica e catastale, conformità della planimetria;
  • consulenza imparziale a entrambe le parti: spiegazione delle clausole, illustrazione delle tutele, suggerimento di cautele specifiche;
  • determinazione delle imposte più favorevoli applicabili (“prima casa”, prezzo–valore, agevolazioni under 36);
  • ricezione dell’atto: lettura, raccolta delle firme, autentica;
  • adempimenti post-atto: registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, trascrizione nei Registri immobiliari, voltura catastale.

Le fasi della compravendita

Una compravendita ben condotta segue di norma queste fasi:

  • proposta di acquisto: documento con cui l’acquirente formalizza la propria offerta, di norma irrevocabile per un periodo determinato;
  • accettazione della proposta da parte del venditore: con questa, le parti sono giuridicamente vincolate;
  • contratto preliminare (o “compromesso”): regola in dettaglio la futura compravendita; di norma comporta il versamento di una caparra confirmatoria (vedi pagina dedicata);
  • verifiche notarili preliminari: il notaio raccoglie e analizza tutta la documentazione (atti di provenienza, visure ipotecarie e catastali, certificazioni urbanistiche, APE);
  • atto definitivo (rogito): con la firma davanti al notaio si trasferisce la proprietà e si paga il saldo del prezzo;
  • adempimenti post-atto: a cura del notaio (registrazione, trascrizione, voltura).

Le verifiche essenziali

Prima della stipula il notaio verifica:

RiferimentoContenuto
Provenienza del beneCatena dei titoli almeno ventennale; corretta intestazione catastale
PregiudizievoliIpoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali; eventuali vincoli o servitù
Regolarità urbanisticaConformità con i titoli edilizi (artt. 46 D.P.R. 380/2001, 40 L. 47/1985)
Conformità catastaleCoerenza tra planimetria depositata e stato di fatto (art. 19, c. 14, D.L. 78/2010)
APEAttestato di Prestazione Energetica in corso di validità (D.Lgs. 192/2005)
AgibilitàSegnalazione certificata di agibilità (art. 24 D.P.R. 380/2001)
Regime patrimoniale del venditoreNecessità del consenso del coniuge in regime di comunione legale

Le tutele dell’acquirente

Il rogito notarile garantisce all’acquirente la certezza del trasferimento: la trascrizione nei Registri immobiliari rende l’acquisto opponibile a chiunque (art. 2644 c.c.). Inoltre, l’art. 2671 c.c. impone al notaio di curare la trascrizione “nel più breve tempo possibile”, a tutela del compratore. Il sistema della pubblicità immobiliare italiana è uno dei più sicuri al mondo.

Imposte sulla compravendita

Il regime fiscale dipende dalla situazione concreta:

RiferimentoContenuto
Acquisto prima casa da privatoRegistro 2% del valore catastale (sistema prezzo-valore); ipotecaria e catastale fisse € 50 ciascuna
Acquisto seconda casa da privatoRegistro 9% del valore catastale (prezzo-valore); ipotecaria e catastale fisse € 50 ciascuna
Acquisto da costruttore (entro 5 anni)IVA 4% (prima casa) o 10% (altra abitazione); registro fisso € 200; ipotecaria e catastale fisse € 200 ciascuna
Acquisto under 36Esenzione completa (D.L. 73/2021, prorogato fino al 31/12/2025)
Onorario notarileTariffa libera; di norma include una riduzione del 30% per il sistema prezzo-valore

L’agevolazione “prima casa”

L’acquirente può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” se:

  • l’immobile non è di lusso (categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9);
  • è ubicato nel Comune di residenza dell’acquirente o vi sarà trasferita la residenza entro 18 mesi;
  • l’acquirente non è già titolare di altra prima casa nello stesso Comune né di altra prima casa con agevolazioni in qualsiasi parte del territorio nazionale;
  • l’acquirente sottoscrive le dichiarazioni di rito direttamente nell’atto.

La proposta e il preliminare

Tra l’accordo verbale e il rogito definitivo, le parti di norma stipulano un contratto preliminare (o “compromesso”). È il momento in cui l’operazione diventa giuridicamente vincolante e in cui l’acquirente versa di norma una caparra confirmatoria. Il preliminare può e dovrebbe essere trascritto per offrire all’acquirente la massima tutela. Per un approfondimento dedicato, consulta la pagina sul preliminare di compravendita.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 1470-1547 c.c.Disciplina della vendita
Art. 1350 c.c.Forma scritta per i contratti immobiliari
Artt. 2643-2671 c.c.Trascrizione e pubblicità immobiliare
Artt. 1490 e ss. c.c.Garanzie del venditore (vizi e mancanza di qualità)
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (TUR)Imposta di registro
D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346Imposte sulle successioni e donazioni
Art. 1, c. 497, L. 266/2005Sistema prezzo-valore
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