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Cancellazione di ipoteca
Cancellazione di ipoteca
Procedura semplificata Bersani e cancellazione tradizionale
Quando un mutuo viene estinto — per scadenza naturale, per estinzione anticipata o per surroga — l’ipoteca iscritta sul bene a garanzia del finanziamento non si estingue automaticamente. Occorre procedere alla sua cancellazione nei Registri immobiliari, per liberare l’immobile e renderlo nuovamente disponibile per nuove operazioni. La normativa prevede due procedure: una semplificata (Bersani) e una tradizionale notarile.
La cancellazione semplificata (“Bersani”)
La procedura semplificata, introdotta dall’art. 13 della L. 40/2007 (Bersani), si applica ai mutui ipotecari estinti dal 2 giugno 2007 in poi e prevede una procedura interamente gratuita per il debitore:
- entro 30 giorni dall’estinzione del debito, la banca trasmette all’Agenzia delle Entrate (Servizio di Pubblicità Immobiliare) una comunicazione telematica di estinzione del debito;
- l’Agenzia procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca, senza necessità di atto notarile;
- il debitore non sostiene alcun costo (né bancario né notarile né di pubblicità);
- l’ipoteca risulta cancellata nei Registri immobiliari entro pochi giorni.
Casi in cui non si applica la procedura semplificata
La procedura tradizionale (notarile) è ancora necessaria quando:
- l’ipoteca è stata iscritta a garanzia di un debito diverso da un mutuo bancario (es. fideiussione, garanzia per finanziamento privato);
- l’ipoteca è giudiziale o legale (e non volontaria);
- il creditore ipotecario non ha attivato la procedura semplificata entro i termini;
- si vuole anticipare la cancellazione senza attendere l’iniziativa della banca;
- si tratta di ipoteche iscritte da soggetti diversi da banche o intermediari finanziari abilitati.
La cancellazione tradizionale (notarile)
La procedura tradizionale prevede:
- atto di assenso alla cancellazione: dichiarazione unilaterale del creditore ipotecario, raccolta dal notaio, con cui si dà atto dell’estinzione del debito e si autorizza la cancellazione;
- annotazione dell’atto di assenso nei Registri immobiliari, eseguita dal Conservatore;
- pagamento dell’imposta di registro (€ 200), dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dell’onorario notarile.
Costi indicativi della cancellazione tradizionale
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Imposta di registro | € 200 (atto di assenso) |
| Imposta di bollo | € 156 + bolli sulle copie |
| Tassa ipotecaria per annotazione | € 35 |
| Diritti speciali Conservatoria | Variabili |
| Onorario notarile | Variabile, di norma contenuto |
Riferimenti normativi
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Art. 13 L. 40/2007 (Bersani) | Cancellazione semplificata ipoteca |
| Provvedimento Agenzia Entrate 21/04/2008 | Modalità della comunicazione telematica |
| Artt. 2882-2884 c.c. | Cancellazione dell’ipoteca |
| Art. 2880 c.c. | Estinzione dell’ipoteca per estinzione del debito |
Dai casi di Studio alla teoria
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