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Calcolo plusvalenza immobiliare
Plusvalenza immobiliare — calcolo analitico con Superbonus
Calcolatore avanzato della plusvalenza da cessione immobiliare ex art. 67 c. 1 lett. b) e b-bis) TUIR. Gestisce tutti i casi di Superbonus 110/90/70/65%, le diverse provenienze (acquisto, donazione, successione, costruzione, consolidamento usufrutto), le situazioni miste (es. successione parziale) e applica le limitazioni dell’art. 68 TUIR riformato dalla L. 213/2023.
Compila i campi: il calcolo identifica automaticamente il regime fiscale applicabile (lett. b, lett. b-bis, esenzione) e applica le regole della Circolare AdE 13/E/2024, delle risposte interpello 208/2024 e 137/2025 e della Risoluzione 62/2025.
1. Provenienza dell’immobile
2. Tipo di immobile e date
3. Interventi Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020)
4. Importi
5. Regime fiscale
Riferimenti normativi e metodologia
Quadro normativo
Art. 67 c. 1 lett. b) TUIR (DPR 917/1986): plusvalenze ordinarie da
cessione infraquinquennale, con esclusione per successione e abitazione principale.
Art. 67 c. 1 lett. b-bis) TUIR: nuova fattispecie introdotta dall’art. 1
c. 64 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) per le plusvalenze da Superbonus,
con periodo di osservazione decennale dalla fine lavori.
Art. 68 c. 1 TUIR riformato: regola di calcolo del costo fiscale e
limitazione delle spese Superbonus 110% con sconto/cessione (entro 5 anni 0%, 5-10 anni 50%).
Decorrenza: cessioni dal 1° gennaio 2024 (art. 1 c. 66 L. 213/2023).
Imposta sostitutiva 26%: art. 1 c. 65 L. 213/2023, che richiama l’art. 1
c. 496 L. 266/2005.
Prassi e giurisprudenza rilevanti
Circolare AdE n. 13/E del 13 giugno 2024: istruzioni operative complete
sulla nuova lett. b-bis).
Risposta a interpello n. 208/2024: successione parziale (caso coniuge in
comunione legale che eredita ulteriore quota); chiarimento che l’esenzione successoria
opera anche se è l’erede a sostenere il Superbonus.
Risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025: la donazione non purga la plusvalenza
da Superbonus se il donante l’aveva sostenuto prima della donazione.
Risposta a interpello n. 137/2025: il Sismabonus acquisti non rientra
nella lett. b-bis) (negata l’estensione).
Risposta a interpello n. 156/2024: vendita con riserva di proprietà (art.
1523 c.c.) — rileva la data di pagamento dell’ultima rata.
Studio del Notariato n. 90/2024: vendita ante fine lavori = operazione
fiscalmente neutra ex lett. b-bis.
Casi speciali gestiti dal calcolatore
Successione (sempre esente): anche se il defunto ha eseguito interventi Superbonus (Federnotizie Q&A 5), e anche se è l’erede stesso a beneficiarne (Q&A 6). La ratio: l’esenzione opera per il solo fatto dell’acquisto mortis causa.
Successione parziale: l’esenzione opera pro-quota sulla percentuale acquisita per successione, mentre la quota acquisita a titolo oneroso resta potenzialmente tassabile (interpello AdE 208/2024).
Consolidamento usufrutto sulla nuda proprietà: il nudo proprietario possiede già il diritto reale prima della morte dell’usufruttuario; l’estinzione dell’usufrutto NON è acquisto mortis causa. Pertanto, se l’usufruttuario defunto aveva sostenuto Superbonus (in qualità di “altri aventi diritto”), la successiva cessione da parte del pieno proprietario è tassabile ex lett. b-bis (Federnotizie Q&A 7). La medesima conclusione si applica se la nuda proprietà viene venduta prima della morte dell’usufruttuario.
Donazione + Superbonus dal donatario: tassabile (Q&A 16). Costo fiscale = quello sostenuto dal donante (art. 68 c. 1 ult. periodo TUIR).
Donazione + Superbonus dal donante prima della donazione: tassabile in capo al donatario in caso di rivendita nel decennio (Q&A 17 + Risoluzione 62/2025). La donazione non costituisce “prima cessione a titolo oneroso” e quindi non esaurisce l’efficacia della lett. b-bis).
Vendita ante fine lavori: il decennio non è ancora iniziato (Q&A 13); la vendita è fuori dal perimetro b-bis, ma può rientrare nella lett. b) se infraquinquennale.
Lavori solo su parti comuni: sono comunque rilevanti, anche se il cedente non ha personalmente fruito del beneficio (incapienza); Circolare 13/E/2024 + interpello 208/2024.
Imposta sostitutiva 26% — pratica
Il cedente può richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva direttamente al notaio al momento del rogito (atto unilaterale di richiesta). Il notaio applica l’imposta sulla plusvalenza, la versa con F24 e la comunica all’Agenzia delle Entrate. È quasi sempre conveniente rispetto all’IRPEF se l’aliquota marginale del cedente è ≥ 26%.
