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Quote di successione: legittima e necessaria
Quote di successione: legittima e necessaria
Calcola le quote che spettano agli eredi senza testamento (successione legittima, artt. 565 ss. c.c.) e le quote di riserva intoccabili dai legittimari anche in presenza di testamento (successione necessaria, artt. 536 ss. c.c.).
Indica la composizione del nucleo familiare al momento dell’apertura della successione.
Riferimenti normativi e note
Successione legittima (artt. 565–586 c.c.)
Si apre quando il defunto non lascia testamento, o il testamento dispone solo di parte
dei beni. L’art. 565 elenca le categorie dei successibili nell’ordine: coniuge, discendenti,
ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado, e in mancanza lo Stato. Art. 581: concorso del coniuge con i figli (1/2+1/2 con un figlio; 1/3+2/3 con
più figli). Art. 582: concorso del coniuge con ascendenti e/o fratelli (2/3 al
coniuge; agli ascendenti almeno 1/4 della totalità). Art. 571: concorso di genitori e fratelli (per capi, ma ai genitori almeno 1/2
complessivamente; fratelli unilaterali = metà dei germani). Art. 583: solo
coniuge → intera eredità.
Successione necessaria — quote di riserva (artt. 536–548 c.c.)
I legittimari sono coniuge, figli e (in mancanza dei figli) ascendenti
(art. 536). I fratelli e sorelle non sono legittimari e possono essere
pretermessi dal testamento. Art. 537: ai figli soli spetta 1/2 (un figlio) o
2/3 (più figli) in parti uguali. Art. 538: ai soli ascendenti 1/3. Art. 540: al solo coniuge 1/2 + diritti di abitazione e d’uso ex c. 2. Art. 542: coniuge + 1 figlio = 1/3 + 1/3; coniuge + più figli = 1/4 + 1/2 ai
figli (parti uguali). Art. 544: coniuge + ascendenti = 1/2 + 1/4. La quota disponibile è ciò che residua e di cui il testatore può disporre
liberamente. La lesione delle quote di riserva è sanzionata con l’azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) entro dieci anni dall’accettazione del legittimario leso.
Riforma successioni — L. 182/2025 e D.Lgs. 139/2024
La L. 10 dicembre 2025 n. 182 ha riformato profondamente la disciplina della donazione e delle azioni a tutela dei legittimari. Il D.Lgs. 139/2024 ha rimodulato l’imposta di successione e donazione. La riforma riguarda principalmente l’azione di riduzione, la provenienza donativa e l’opponibilità dei diritti del legittimario al terzo: per il calcolo delle quote teoriche la disciplina sostanziale resta quella degli artt. 537 ss. c.c.
Diritto di abitazione del coniuge (art. 540 c. 2 c.c.)
Al coniuge superstite spettano in ogni caso, in aggiunta alla quota, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, configurati come prelegato ex lege (Cass. SS.UU. 4847/2013). Il loro valore va detratto dall’asse prima della divisione fra i coeredi.
