Il notaio come outsourcing di funzioni pubbliche

Il notaio come outsourcing di funzioni pubbliche

§ 1.7 · Conclusioni — Notariato e sviluppo economico

Il notariato è un efficiente modello di «outsourcing» di funzioni di pubblico interesse ante litteram. Lo Stato ha delegato a professionisti selezionati con concorso pubblico nazionale funzioni che alternativamente spetterebbero alla magistratura, senza alcun costo per la fiscalità generale. I risultati sono misurabili con precisione.

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Il notariato come modello di outsourcing

1.7 a

Caratteristiche strutturali del modello

Lo Stato ha creato una categoria altamente specializzata di professionisti — selezionati con concorso pubblico nazionale gestito dal Ministero della Giustizia (percentuale di promozione raramente superiore al 6-7%, commissione composta in maggioranza da magistrati e docenti universitari) — cui ha delegato funzioni che alternativamente spetterebbero alla magistratura.

Il notariato garantisce al sistema assoluta affidabilità e certezza giuridica grazie a: (1) terzietà e lealtà all’Ordinamento; (2) severissime regole di selezione concorsuale; (3) controllo costante sulla qualità degli atti (ispezioni biennali del Ministero); (4) forti disincentivi economici a tradire tale lealtà.

Come ha sintetizzato Francesco Carnelutti (1952), «La figura del notaio», Rivista trimestrale di diritto e procedura civile: «Tanto più notaio, tanto meno giudice». Il notaio è un pubblico ufficiale che garantisce sicurezza al sistema giuridico e al mercato senza costi per lo Stato.

Riferimenti Art. 28 L. Not. — D.Lgs. 166/2006 — D.Lgs. 182/2006 — D.Lgs. 249/2006

5 miliardi all’Erario senza aggio

1.7 b

0,35% del PIL versato direttamente all’Erario

La funzione di sostituto d’imposta del notaio — che riscuote e versa all’Erario le imposte connesse all’atto, rispondendone personalmente anche in caso di inadempimento del cliente — genera un flusso fiscale rilevante e puntuale. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate (2023), il notariato è tra i principali soggetti di riversamento delle imposte sui trasferimenti immobiliari (registro, ipotecaria, catastale) e sulle successioni, con volumi annui che nel quinquennio 2018-2023 hanno superato 4,5-5,5 miliardi di euro annui in funzione dell’andamento del mercato immobiliare.

Il D.Lgs. 139/2024 (riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025) e il D.Lgs. 123/2025 (testo unico delle imposte indirette, vigore 2027) hanno razionalizzato il quadro fiscale degli atti notarili, confermando il ruolo del notaio come principale interface tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la tassazione degli atti patrimoniali. La L. 182/2025 sulla riforma della successione necessaria ha ulteriormente esteso l’area di intervento notarile nella pianificazione patrimoniale.

Il notaio risponde della riscossione direttamente e per l’intero, senza alcun aggio a carico dello Stato — un modello di outsourcing fiscale che l’OCSE, nel rapporto Tax Administration 2023, indica come paradigma di efficienza per i sistemi di riscossione delle imposte sulle transazioni patrimoniali.

Riferimenti Arruñada, B. (2012), op. cit. — D.Lgs. 182/2006

Esecuzioni immobiliari: da 6-8 anni a 12-18 mesi

1.7 c

L. 302/1998, art. 591-bis: la delega ai notai

L’affidamento ai notai della delega nell’ambito dei processi esecutivi immobiliari (L. 302/1998, art. 591-bis) ha ridotto i tempi per le esecuzioni forzate — dall’inizio del processo alla vendita dell’immobile — da una media di 6-8 anni a 12-18 mesi.

Il beneficio si è riversato direttamente sul sistema bancario e sui privati creditori, con un impatto positivo sulla qualità dei crediti e sulla propensione del sistema bancario al finanziamento dell’economia reale.

La cartolarizzazione degli immobili pubblici è stata affidata al notariato — anziché a ufficiali roganti dell’Amministrazione — proprio per la particolare efficienza dell’organizzazione notarile, la sicurezza e la responsabilità dei controlli nella ricostruzione della proprietà immobiliare.

Riferimenti L. 21 settembre 1998 n. 302, art. 591-bis

Registro Imprese: da 150 giorni a 1 giorno

1.7 d

L. 340/2000: abolizione dell’omologazione giudiziale

Il controllo omologatorio dei verbali societari e degli atti costitutivi, trasferito al notaio nel 2000 (L. 340/2000), ha prodotto risultati straordinari. Una società di capitali, che fino al 2000 richiedeva circa 150 giorni dalla costituzione all’effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile se urgente, entro circa una settimana in casi normali.

Il contenzioso sulle delibere societarie si è pressoché azzerato. I tempi di iscrizione nel Registro Imprese si sono ridotti da 30-150 giorni a 4 giorni come media e 1 giorno ove necessario (dal 2002, con la trasmissione telematica).

Per rendere effettivo l’obiettivo «un’impresa in un giorno» basterebbe una modifica legislativa che consentisse l’immediato aggiornamento dei dati del Registro Imprese mediante il deposito dell’atto da parte del notaio. L’affidabilità sarebbe comunque garantita dal controllo preventivo che il notaio per legge deve svolgere prima del deposito.

Riferimenti L. 24 novembre 2000 n. 340 — D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166

Informatizzazione e notariato volano di efficienza

2.4

21,5 milioni di visure telematiche nel 2006

Il notariato italiano ha completato negli anni più recenti una profonda trasformazione digitale. Secondo i dati di Notartel S.p.A. (2023), le operazioni telematiche effettuate tramite la Rete Unitaria del Notariato superano annualmente 40 milioni di interrogazioni ai Registri Pubblici (ipotecarie, catastali, camerali) e oltre 3 milioni di invii telematici ad Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio e Conservatorie.

L’atto pubblico informatico (D.Lgs. 110/2010 e successive modifiche) e l’atto autenticato a distanza (introdotto in via emergenziale dal D.L. 23/2020 e stabilizzato dalla L. 206/2021) hanno esteso la capacità operativa del notaio al contesto digitale, mantenendo le garanzie di identificazione, controllo di legalità e conservazione degli atti. La L. 206/2021 (delega per la riforma del processo civile, attuata dal D.Lgs. 149/2022) ha integrato il notaio nel sistema delle notifiche telematiche e delle procedure esecutive digitali.

Il Regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183) e il progetto di Digital Identity Wallet europeo (EUDIW) pongono nuove questioni sull’identificazione nelle transazioni transfrontaliere, alle quali il notariato di civil law è strutturalmente attrezzato a rispondere — avendo già integrato i sistemi CRS (Common Reporting Standard) e FATCA nel processo di adeguata verifica antiriciclaggio.

Riferimenti Arruñada, B. (2012), op. cit. — Notartel S.p.A. — D.L. 2005 adempimento unico immobiliare
Letteratura di riferimento: Arruñada, B. (2012), Institutional Foundations of Impersonal Exchange, Univ. of Chicago Press — Shavell, S. (2004), Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press — OCSE/OECD (2022), Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth — Agenzia delle Entrate (2024), Rapporto annuale — L. 24 novembre 2000 n. 340 — L. 302/1998 art. 591-bis — D.Lgs. 166/2006 — D.Lgs. 182/2006 — D.Lgs. 249/2006 — D.Lgs. 139/2024 (riforma imposta sulle successioni e donazioni) — D.Lgs. 123/2025 (testo unico imposte indirette, in vigore 2027) — L. 182/2025 (riforma della successione necessaria).

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