Donazione

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Donazione

L’atto di liberalità per atto pubblico notarile e con due testimoni ex art. 782 c.c.

La donazione (artt. 769-809 c.c.) è il contratto con cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto. Per gli immobili è obbligatoriamente richiesto l’atto pubblico notarile con due testimoni (art. 782 c.c.), a pena di nullità. La donazione comporta profili fiscali rilevanti e rischi per i legittimari del donante che è fondamentale conoscere prima di procedere.

Forma obbligatoria: atto pubblico notarile + due testimoni

L’art. 782 c.c. impone la forma dell’atto pubblico notarile a pena di nullità per la donazione di beni immobili, con la presenza di due testimoni. L’atto deve contenere le dichiarazioni urbanistiche e catastali obbligatorie, l’APE e le eventuali dichiarazioni relative a vincoli artistici o paesaggistici. Le donazioni di modico valore (regali d’uso) fanno eccezione ex art. 783 c.c.

Imposta di donazione: aliquote e franchigie

BeneficiarioAliquota — Franchigia per ciascun beneficiario
Coniuge / figli / genitori (linea retta)4% — € 1.000.000
Fratelli / sorelle6% — € 100.000
Altri parenti fino al 4° grado6% — nessuna
Altri soggetti8% — nessuna
Disabili gravi (L. 104/1992)4% — € 1.500.000

Oltre all’imposta di donazione: imposta ipotecaria 2% (min. € 200) e catastale 1% (min. € 200) per gli immobili. Se il donatario è figlio e l’immobile è la sua prima casa (non categoria A/1-A/8-A/9): imposta ipotecaria e catastale fisse a € 50 ciascuna.

La donazione immobiliare può essere soggetta all’azione di riduzione dei legittimari del donante dopo la sua morte (artt. 553-564 c.c.). La L. 207/2024 ha limitato l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti in buona fede dopo 10 anni dalla donazione o dall’apertura della successione, riducendo il ‘rischio provenienza donativa’ nella circolazione immobiliare.

Donazione con riserva di usufrutto

Frequente nella pianificazione familiare: i genitori donano la nuda proprietà al figlio, conservando l’usufrutto per sé. Il valore della donazione ai fini fiscali è quello della nuda proprietà, calcolato con le tabelle ministeriali ex art. 14 D.P.R. 131/1986 in base all’età del donante. Questa struttura riduce l’imposta di donazione ma non elimina il rischio di azione di riduzione da parte degli altri legittimari.

Revoca: cause tassative

La donazione non è liberamente revocabile. Le sole cause ammesse sono: (a) ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) — comportamenti gravemente lesivi verso il donante, il coniuge o i discendenti; (b) sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) — se dopo la donazione nascono o vengono riconosciuti figli del donante. L’azione di revoca va esercitata entro un anno dalla conoscenza della causa.

Riferimenti normativi

NormaContenuto
Artt. 769-809 c.c.Donazione: disciplina generale
Art. 782 c.c.Forma: atto pubblico notarile + due testimoni, pena nullità
Art. 783 c.c.Eccezione: donazioni di modico valore
D.Lgs. 346/1990Imposta di donazione: aliquote e franchigie
Artt. 553-564 c.c.Azione di riduzione dei legittimari
Art. 563 c.c. (mod. L. 207/2024)Limiti all’azione di restituzione verso terzi
Artt. 801-809 c.c.Revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli
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