Testamento

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L’atto di ultima volontà ricevuto dal notaio: testamento pubblico e testamento segreto

Il testamento è l’atto personale con cui si dispone delle proprie sostanze per il dopo morte (art. 587 c.c.). È sempre revocabile durante la vita del testatore. La libertà testamentaria è limitata dalla quota di legittima riservata a coniuge, figli e ascendenti. Le tre forme principali sono: olografo (interamente manoscritto), pubblico (davanti al notaio), segreto (consegnato chiuso al notaio).

Testamento olografo

Il testamento olografo (art. 602 c.c.) deve essere interamente scritto a mano dal testatore, datato e sottoscritto. Non richiede notaio né testimoni, ed è la forma più semplice. Rischi: può essere smarrito, distrutto, o contestato; non è conservato in alcun registro pubblico; potrebbe non essere trovato dopo la morte.

ATTENZIONE: anche una sola parola scritta a macchina o al PC rende il testamento NULLO (art. 606 c.c.). La data è elemento essenziale. Un testamento non datato è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Testamento pubblico notarile

Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio trascrive le volontà dichiarate dal testatore, dà lettura dell’atto, e tutti firmano. È conservato nell’archivio notarile e registrato nel Registro Generale dei Testamenti (RGET), garantendo il ritrovamento certo dopo la morte. È la forma consigliata per patrimoni articolati, pluralità di eredi, legati specifici e disposizioni complesse.

Quota di legittima: i limiti alla libertà testamentaria

EredeQuota riservata per legge
Figlio unico (no coniuge)½ dell’eredità (art. 537 c.c.)
Due o più figli (no coniuge)⅔ da dividere
Coniuge solo (no figli)½ dell’eredità (art. 540 c.c.)
Coniuge + un figlio¼ al coniuge + ¼ al figlio = ½
Coniuge + due o più figli¼ al coniuge + ½ ai figli = ¾
Solo ascendenti (no coniuge, no figli)⅓ (art. 538 c.c.)
La L. 207/2024 (in vigore dal 19 maggio 2025) ha limitato l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti in buona fede di immobili provenienti da donazione. Il rischio di evizione per chi acquista beni donati si riduce significativamente dopo 10 anni dall’apertura della successione.

Revoca e modifica

Il testamento è sempre revocabile (art. 679 c.c.). La revoca è espressa (nuovo testamento che revoca esplicitamente il precedente) o tacita (disposizioni incompatibili in un testamento successivo). Le disposizioni compatibili coesistono. Chi revoca un testamento pubblico deve tornare dal notaio per un nuovo atto o per l’annotazione di revoca.

Riferimenti normativi

NormaContenuto
Artt. 587-712 c.c.Testamento: disciplina generale
Art. 602 c.c.Testamento olografo: requisiti di forma
Art. 603 c.c.Testamento pubblico: procedura notarile
Artt. 536-564 c.c.Quota di legittima e azione di riduzione
Art. 563 c.c. (mod. L. 207/2024)Limiti all’azione di restituzione verso terzi acquirenti
Art. 679 c.c.Revocabilità del testamento
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