Convenzione matrimoniale

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Convenzione matrimoniale (separazione/comunione dei beni)

La scelta del regime patrimoniale tra coniugi: cosa portare per stipulare la separazione o la comunione convenzionale dei beni

Le convenzioni matrimoniali (artt. 159 e ss. c.c.) consentono ai coniugi di derogare al regime legale (la comunione dei beni di cui agli artt. 177 e ss. c.c.). Le forme principali sono la separazione dei beni (art. 215 c.c.), la comunione convenzionale (art. 210 c.c.) e il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.). La convenzione si stipula per atto pubblico notarile (art. 162 c.c.) e si annota a margine dell’atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi.

1Intervento in atto di persone fisiche

CasoDocumento da portare
Per tuttiCarta d’identità o patente in corso di validità
Per tuttiTesserino del codice fiscale (o tessera sanitaria)
Per tuttiEstratto per riassunto dell’atto di nascita
Per celibi/nubili, vedovi, divorziatiCertificato di stato libero o di vedovanza
Per coniugati (anche se separati)Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
Per separati e divorziatiSentenza/decreto di separazione o di divorzio
Per coniugati in separazione dei beniCopia della convenzione di separazione dei beni
Per coniugati con fondo patrimonialeCopia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale
Per uniti civilmenteEstratto dell’atto di unione civile e copia di eventuale convenzione patrimoniale
Per intervento di procuratoreCopia autentica della procura
Per rappresentanza di incapaciDecreto del Giudice Tutelare/Tribunale che autorizza l’atto
Per cittadini extracomunitariPermesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

2Intervento in atto di enti e società

CasoDocumento da portare
Per tuttiDocumento d’identità del legale rappresentante
Per tuttiTesserino del codice fiscale del legale rappresentante
Per tuttiVisura camerale aggiornata (massimo 30 giorni)
Per tuttiStatuto vigente (e atto costitutivo se richiesto)
Per enti con consiglio di amministrazioneVerbale del CdA con delibera di autorizzazione all’atto
Per società non rappresentata dall’organoCopia autentica della procura speciale
Per fondazioni / enti del Terzo settoreAtto di iscrizione al RUNTS / autorizzazione dell’autorità di vigilanza, se prevista

3Documenti necessari per la convenzione

CasoDocumento da portare
ConiugiCarte d’identità e codici fiscali di entrambi
Estratto di matrimonioEstratto per riassunto dell’atto di matrimonio (in carta semplice)
Convenzioni precedentiEventuali convenzioni anteriori (per loro espressa modifica/revoca)
Per separazione dei beniIndicazione del momento di efficacia (data dell’atto)
Per comunione convenzionaleElenco dei beni che si vogliono includere in deroga al regime legale
Per fondo patrimonialeBeni da conferire e relativa documentazione (cfr. scheda fondo patrimoniale)
Per modifica del regimeRiferimento al regime in vigore e alla nuova disciplina pattuita
Per cittadini stranieriVerifica della legge applicabile al regime patrimoniale (Reg. UE 2016/1103)

Memo per l’atto — verifiche pre-stipula

  • Verificare il regime attuale (legale di comunione, salvo opzione contraria al matrimonio)
  • Per coppie con cittadinanze diverse: applicare il Regolamento UE 2016/1103
  • Annotare la convenzione a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.) per opponibilità
  • Verificare l’effetto sui beni acquistati durante il matrimonio
  • Considerare l’azione revocatoria dei creditori se ci sono debiti pregressi (art. 2901 c.c.)
  • Per immobili: aggiornare le visure catastali e i registri immobiliari
  • Considerare l’opportunità di abbinare convenzione e fondo patrimoniale
  • Le convenzioni possono essere stipulate prima o durante il matrimonio (art. 162 c.c.)
Lo Studio aiuta i coniugi (e i nubendi) a scegliere il regime patrimoniale più adatto alla situazione familiare, professionale e patrimoniale. Contattaci.

L’elenco è indicativo: per situazioni particolari (atti con elementi internazionali, beni di provenienza complessa, intervento di soggetti incapaci o non residenti) lo Studio comunica per tempo eventuali ulteriori documenti necessari. Si consiglia di trasmettere la documentazione almeno 7-10 giorni prima dell’atto.

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