Società in accomandita semplice (S.a.s.)

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Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Due categorie di soci: accomandatari (gestori) e accomandanti (capitale)

La società in accomandita semplice è una particolare società di persone caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci con regimi giuridici differenti. Disciplinata dagli articoli 2313 e seguenti del Codice civile, è una via di mezzo tra la S.n.c. (responsabilità illimitata di tutti) e la S.r.l. (responsabilità limitata di tutti): consente di unire capitali e capacità imprenditoriale con un equilibrio peculiare di responsabilità.

Le due categorie di soci

RiferimentoContenuto
Soci accomandatariGestiscono la società; rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (come nella S.n.c.)
Soci accomandantiApportano capitale; rispondono limitatamente alla quota conferita; non possono compiere atti di amministrazione
Almeno uno per categoriaLa S.a.s. richiede sempre almeno un accomandatario e un accomandante (art. 2313 c.c.)

Il divieto di immistione (art. 2320 c.c.)

L’accomandante non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari. Il divieto è essenziale per mantenere la responsabilità limitata: la sua violazione comporta la perdita della limitazione di responsabilità: l’accomandante che si è ingerito risponde solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, anche pregresse, fino al punto di poter essere escluso dalla società. La giurisprudenza è rigorosa: anche atti meramente interni o di influenza possono integrare l’immistione.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo della S.a.s. richiede contenuti specifici (art. 2316 c.c., che richiama l’art. 2295 c.c. e aggiunge l’indicazione delle categorie di soci):

  • indicazione di chi sono gli accomandatari e chi gli accomandanti;
  • ragione sociale: deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari (art. 2314 c.c.) — l’accomandante che acconsente a vedere il proprio nome nella ragione sociale perde la limitazione;
  • conferimenti: per gli accomandanti possono essere solo in beni o denaro (non in opera o servizi);
  • quote di partecipazione e regole di ripartizione utili.

Trasferimento delle quote

Le regole sul trasferimento variano in base alla categoria del socio (art. 2322 c.c.):

  • quote di accomandatari: cedibili solo con il consenso di tutti gli altri soci (regola generale art. 2252 c.c.);
  • quote di accomandanti: cedibili tra vivi con il consenso della maggioranza dei soci (calcolata per quote di capitale), salvo diversa previsione statutaria;
  • per causa di morte: per gli accomandanti la quota è di norma trasmissibile agli eredi (art. 2322 c.c.); per gli accomandatari si applica la regola generale (artt. 2284-2289 c.c.).

Profili fiscali

Come tutte le società di persone, la S.a.s. è soggetta a regime di trasparenza fiscale:

  • nessuna IRES sulla società;
  • il reddito è imputato ai soci (sia accomandatari sia accomandanti) in proporzione alle rispettive quote;
  • ciascun socio dichiara la propria quota di reddito ai fini IRPEF;
  • IRAP dovuta dalla società.

Vantaggi della S.a.s.

La S.a.s. è uno strumento elegante per raccogliere capitale da soci che non vogliono assumere responsabilità illimitate (gli accomandanti) attorno a un nucleo di gestori imprenditoriali (gli accomandatari). È particolarmente utile in operazioni di passaggio generazionale (i fondatori restano accomandatari per gestire, gli eredi entrano come accomandanti) e in operazioni di investimento private.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 2313-2324 c.c.Disciplina della S.a.s.
Art. 2313 c.c.Definizione e categorie di soci
Art. 2314 c.c.Ragione sociale
Art. 2320 c.c.Divieto di immistione dell’accomandante
Art. 2322 c.c.Trasferimento delle quote
Cass. 21987/2014Confini dell’immistione dell’accomandante
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