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Società in nome collettivo (S.n.c.)
Società in nome collettivo (S.n.c.)
La forma classica di società di persone: responsabilità solidale e illimitata
La società in nome collettivo è la forma più diffusa tra le società di persone. Disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del Codice civile, si caratterizza per la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali, da una struttura organizzativa snella e da una forte componente fiduciaria tra i soci. È storicamente la forma scelta dalle imprese a base familiare e dalle attività artigianali.
Caratteristiche essenziali
- responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.);
- responsabilità sussidiaria: il creditore deve aggredire prima il patrimonio sociale (beneficium excussionis, art. 2304 c.c.); solo dopo può agire sui patrimoni personali dei soci;
- nessun capitale minimo imposto per legge;
- conferimenti: in denaro, beni, prestazioni d’opera o servizi (art. 2247 c.c. richiamato dall’art. 2293 c.c.);
- nessuna personalità giuridica, ma autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci, ma la responsabilità si estende ai soci stessi;
- amministrazione: di regola spettante a tutti i soci, salvo diversa pattuizione.
Atto costitutivo
L’atto costitutivo della S.n.c. richiede la forma scritta a fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 2296 c.c.; si tratta di forma ad regularitatem, non ad substantiam. La S.n.c. è valida anche se non risulta da atto scritto, ma in tal caso si configura come “S.n.c. irregolare” (art. 2297 c.c.) con conseguenze pubblicitarie negative. Per la regolarità è opportuno l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, depositati al Registro Imprese.
Contenuti dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo deve indicare (art. 2295 c.c.):
- il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale (obbligatoria l’indicazione di almeno uno dei soci e del rapporto sociale, art. 2292 c.c.);
- i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza;
- la sede della società ed eventuali sedi secondarie;
- l’oggetto sociale dell’attività;
- i conferimenti di ciascun socio e la valutazione dei beni in natura o crediti;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
- i criteri di ripartizione utili e perdite e la quota di partecipazione di ciascuno;
- la durata della società.
Amministrazione
L’amministrazione spetta a tutti i soci, salvo diversa pattuizione (art. 2257 c.c., richiamato dall’art. 2293 c.c.). Lo statuto può prevedere:
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Amministrazione disgiuntiva | Ciascun socio amministra autonomamente; gli altri possono opporsi ma se la maggioranza decide, l’opposizione cade (art. 2257 c.c.) |
| Amministrazione congiuntiva | Tutti gli amministratori devono partecipare ad ogni decisione, all’unanimità o a maggioranza |
| Amministrazione con poteri specifici | Alcuni soci amministratori, con poteri di rappresentanza puntualmente attribuiti |
Trasferimento delle quote
Profili fiscali
La S.n.c. è caratterizzata dal regime di trasparenza fiscale:
- nessuna IRES in capo alla società;
- il reddito è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione e tassato secondo il loro regime IRPEF personale;
- IRAP: dovuta dalla società sul valore della produzione (3,9%, con variazioni regionali);
- IVA: dovuta dalla società come autonomo soggetto fiscale;
- imposta di registro sull’atto costitutivo: € 200 in misura fissa.
Quando scegliere la S.n.c.
La S.n.c. è la forma adatta per:
- imprese a base familiare di piccole-medie dimensioni;
- attività artigianali con pochi soci coinvolti operativamente;
- professionisti che vogliono associarsi (in alternativa alle STP);
- casi in cui la fiducia tra i soci è elevata e la responsabilità illimitata non è un problema;
- imprese che preferiscono la trasparenza fiscale rispetto alla doppia tassazione delle società di capitali.
Riferimenti normativi
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Artt. 2291-2312 c.c. | Disciplina della S.n.c. |
| Artt. 2247-2290 c.c. | Norme generali sulle società di persone (richiamate) |
| Art. 2304 c.c. | Beneficium excussionis |
| Art. 2295 c.c. | Atto costitutivo: contenuto |
| Art. 2297 c.c. | S.n.c. irregolare |
| Art. 5 TUIR | Trasparenza fiscale delle società di persone |
Dai casi di Studio alla teoria
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