Società per azioni (S.p.A.)

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Società per azioni (S.p.A.)

La forma classica per imprese di maggiori dimensioni: capitale, governance, modelli

La società per azioni è la forma di società di capitali “per eccellenza” per le imprese di maggiori dimensioni. Disciplinata dagli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, è caratterizzata da capitale rappresentato da azioni liberamente trasferibili, da una governance complessa e personalizzabile, da significative cautele in tema di conferimenti e di tutela dei creditori.

Caratteristiche essenziali

  • responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società (art. 2325 c.c.);
  • capitale sociale minimo: € 50.000 (art. 2327 c.c.);
  • partecipazioni: rappresentate da azioni, di norma liberamente trasferibili;
  • governance complessa: tre modelli alternativi (tradizionale, monistico, dualistico) personalizzabili;
  • obbligo di revisione legale: sempre presente nelle S.p.A. (art. 2409-bis c.c.);
  • informativa rafforzata: bilancio in forma estesa, deposito presso il Registro Imprese, comunicazioni periodiche.

Le azioni

Le azioni rappresentano la quota di partecipazione di ogni socio. Possono essere:

RiferimentoContenuto
Azioni ordinarieDiritti uguali (voto, utili, liquidazione); il “tipo standard”
Azioni privilegiatePrivilegio sulla distribuzione di utili o sulla restituzione del capitale (art. 2348 c.c.)
Azioni di risparmioSenza diritto di voto, con privilegi patrimoniali (D.Lgs. 58/1998)
Azioni di categoriaCategorie statutarie con diritti diversi (art. 2348 c.c.)
Azioni a voto plurimo / limitatoMultiplo del voto o limitazione (art. 2351 c.c., reintrodotte dal D.L. 91/2014)
Azioni correlate (tracking)Diritti correlati ai risultati di un settore di attività

I tre sistemi di amministrazione

La S.p.A. può adottare uno dei tre sistemi previsti dalla riforma del 2003:

  • sistema tradizionale: Consiglio di Amministrazione (CdA) o Amministratore Unico + Collegio Sindacale (artt. 2380-bis e ss. c.c.). È il più diffuso;
  • sistema monistico: CdA al cui interno è costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione (artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c.); ispirato ai modelli anglosassoni;
  • sistema dualistico: Consiglio di Sorveglianza (di nomina assembleare) + Consiglio di Gestione (di nomina del Consiglio di Sorveglianza) (artt. 2409-octies e ss. c.c.); ispirato ai modelli tedeschi.

Conferimenti e capitale

I conferimenti in natura, di crediti, di partecipazioni di controllo richiedono una rigorosa relazione di stima da parte di un esperto designato dal tribunale (art. 2343 c.c.) o, in alcuni casi, di un revisore legale (art. 2343-ter c.c.). I controlli sono più stringenti che nelle S.r.l., a tutela dei creditori sociali.

L’organo assembleare

L’assemblea dei soci nelle S.p.A. è disciplinata in modo dettagliato:

  • assemblea ordinaria: per l’approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, la distribuzione di utili (art. 2364 c.c.);
  • assemblea straordinaria: per le modifiche statutarie e altre decisioni rilevanti (art. 2365 c.c.); richiede atto pubblico notarile;
  • quorum: di norma assemblea ordinaria a maggioranza dei votanti (con quorum costitutivo); assemblea straordinaria a maggioranza qualificata (art. 2368 c.c.);
  • convocazione: con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o sul sito della società (art. 2366 c.c.).

Quando scegliere la S.p.A.

La S.p.A. è preferibile alla S.r.l. quando:

  • si tratta di un’impresa di grandi dimensioni con capitale rilevante;
  • si vuole accedere alla quotazione in Borsa;
  • si vogliono emettere azioni di diverse categorie per attrarre investitori;
  • si prevedono operazioni di finanza straordinaria (obbligazioni, strumenti finanziari);
  • si vuole usufruire della massima flessibilità di governance con i tre modelli alternativi;
  • il numero dei soci è elevato (es. cooperative, imprese partecipate da molti investitori).

Profili fiscali

RiferimentoContenuto
IRES24% sui redditi imponibili
IRAP3,9% (con variazioni regionali) sul valore della produzione
Tassazione dividendi26% per partecipazioni non qualificate; per qualificate si concorre al reddito imponibile
Imposta di registro atto costitutivo€ 200 (in misura fissa)
Imposta sostitutiva su finanziamenti0,25%

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 2325-2461 c.c.Disciplina della S.p.A.
Art. 2327 c.c.Capitale minimo (€ 50.000)
Art. 2343 c.c.Stima dei conferimenti diversi dal denaro
Artt. 2380 e ss. c.c.Sistemi di amministrazione e controllo
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)Società quotate
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6Riforma del diritto societario
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