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S.r.l. semplificata (S.r.l.s.)
S.r.l. semplificata (S.r.l.s.)
La versione “starter” della S.r.l.: capitale ridotto, modello standard
La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è una forma speciale di S.r.l. introdotta dall’art. 2463-bis del Codice civile (D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012). È pensata come strumento agevolato per giovani imprenditori e startup, con un capitale sociale ridotto, un atto costitutivo standardizzato e costi di costituzione contenuti.
Caratteristiche distintive rispetto alla S.r.l. ordinaria
- capitale sociale: minimo € 1, massimo € 9.999 (oltre tale soglia occorre la S.r.l. ordinaria);
- conferimenti: esclusivamente in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura, di crediti o di prestazioni);
- versamento: integrale all’atto della costituzione, direttamente nelle mani degli amministratori;
- atto costitutivo: deve conformarsi al modello standard approvato con D.M. 138/2012; le clausole di tale modello sono inderogabili;
- denominazione: deve contenere l’indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e l’ammontare del capitale sociale.
L’atto costitutivo standardizzato
Vantaggi della S.r.l.s.
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Esenzioni fiscali | Imposta di registro fissa, esenzione da bollo e diritti di segreteria sull’atto costitutivo |
| Onorario notarile | Le S.r.l.s. costituite con il modello standard sono esenti dall’onorario notarile (gratuità – art. 3, D.L. 1/2012) |
| Velocità | Procedura di costituzione semplificata; iscrizione rapida al Registro Imprese |
| Capitale ridotto | Possibilità di partire con € 1 di capitale |
| Pieno diritto di recesso e cessione | Le quote restano cedibili come nella S.r.l. ordinaria |
Limiti e svantaggi
La S.r.l.s. presenta alcuni limiti significativi:
- statuto rigido: nessuna personalizzazione possibile;
- conferimenti solo in denaro: non possono essere conferiti immobili, crediti, partecipazioni in altre società, beni mobili strumentali;
- capitale insufficiente per accedere a finanziamenti bancari significativi e a gare di appalto con requisiti patrimoniali;
- finanziamenti soci non consentiti: lo statuto standard non può contenere la clausola richiesta dalla Delibera CICR 19 luglio 2005, con conseguente rischio di raccolta abusiva del risparmio ex art. 130 TUB;
- limiti di crescita: superando € 9.999 di capitale, occorre trasformarsi in S.r.l. ordinaria;
- nessuna assemblea straordinaria con clausole atipiche.
Finanziamenti soci: perché la S.r.l.s. non può riceverli
Trasformazione in S.r.l. ordinaria
Quando la S.r.l.s. cresce e necessita di personalizzazioni o di un capitale superiore a € 9.999, la trasformazione in S.r.l. ordinaria è agevole:
- delibera assembleare con maggioranze richieste dallo statuto;
- atto pubblico notarile di modifica dello statuto;
- aumento del capitale contestuale (se si vuole superare i € 9.999);
- deposito al Registro Imprese;
- nessuna soluzione di continuità nell’esercizio dell’attività; tutti i contratti restano in vigore.
Quando scegliere la S.r.l.s.
La S.r.l.s. è la scelta giusta quando:
- si vuole costituire velocemente e a basso costo una società di capitali;
- i soci sono d’accordo sulle regole standard previste dal D.M. 138/2012;
- il capitale necessario all’avvio è contenuto;
- si tratta di un’attività di avvio, da consolidare e poi trasformare in S.r.l. ordinaria;
- si conferisce solo denaro.
Per situazioni più complesse (clausole speciali, conferimenti in natura, distribuzione utili non proporzionale), conviene la S.r.l. ordinaria.
Riferimenti normativi
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Art. 2463-bis c.c. | Disciplina della S.r.l.s. |
| Art. 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 | Introduzione della S.r.l.s. (conv. L. 27/2012) |
| D.M. 17 settembre 2012 n. 138 | Modello standard dell’atto costitutivo |
| Cass. 12 ottobre 2018 n. 25437 | Inderogabilità del modello standard |
| Studio CNN n. 892-2013/I | Inquadramento giuridico della S.r.l.s. |
| Art. 2467 c.c. | Postergazione automatica dei finanziamenti soci in caso di squilibrio patrimoniale |
| Art. 11 D.Lgs. 385/1993 (TUB) | Divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico per soggetti non bancari |
| Delibera CICR 19 luglio 2005 (G.U. 186/2005) | Condizioni per la liceità dei finanziamenti soci: clausola statutaria obbligatoria |
| Art. 130 TUB | Raccolta abusiva del risparmio: reclusione da 6 mesi a 4 anni |
Dai casi di Studio alla teoria
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