Associazioni e fondazioni

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Associazioni e fondazioni

Riconoscimento della personalità giuridica e disciplina civilistica

Associazioni e fondazioni sono i due tradizionali enti di diritto privato senza scopo di lucro disciplinati dal Codice civile (artt. 14 e ss.). Si distinguono per la struttura: l’associazione è un’aggregazione di persone (“universitas personarum“), mentre la fondazione è una destinazione di patrimonio a uno scopo (“universitas bonorum“). Possono operare con o senza personalità giuridica.

Le associazioni

L’associazione è un ente costituito da una pluralità di persone organizzate per il perseguimento di uno scopo comune di natura non lucrativa. Si distingue in:

  • associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.): hanno personalità giuridica, conseguita mediante riconoscimento dell’autorità (Prefetto o Regione, secondo l’ambito); rispondono per le proprie obbligazioni con il solo patrimonio;
  • associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.): prive di personalità giuridica; per le obbligazioni rispondono il fondo comune e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).

Le fondazioni

La fondazione è un patrimonio destinato a uno scopo (di norma di pubblica utilità: educativo, culturale, scientifico, sanitario, assistenziale). Le caratteristiche:

  • scopo: deve essere lecito, possibile e socialmente utile;
  • patrimonio: l’elemento essenziale, deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo;
  • organi: di norma un consiglio di amministrazione (organo di gestione) e organi di controllo;
  • personalità giuridica: si acquista con il riconoscimento dell’autorità (mai “non riconosciute”);
  • controlli: vigilanza dell’autorità governativa (Prefetto/Regione) sull’andamento e sulla destinazione del patrimonio.

Costituzione: forma e contenuto

Sia associazioni riconosciute sia fondazioni richiedono la forma dell’atto pubblico notarile (art. 14 c.c.). Lo statuto deve contenere (artt. 16, 14 c.c.):

  • la denominazione dell’ente;
  • lo scopo (per le fondazioni, deve essere meritevole di tutela);
  • il patrimonio e le sue fonti;
  • la sede;
  • le norme sull’ordinamento e l’amministrazione (organi, modalità di nomina, poteri);
  • i diritti e gli obblighi degli associati (per le associazioni);
  • i casi di estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio residuo.

Il riconoscimento della personalità giuridica

Il riconoscimento avviene mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura (per gli enti che operano in più Regioni o di rilevanza nazionale) o dalla Regione (per gli enti operanti in ambito regionale), ai sensi del D.P.R. 361/2000. Per gli ETS, dal 2021 si applica la procedura speciale semplificata dell’art. 22 CTS, con iscrizione direttamente al RUNTS a cura del notaio.

Patrimonio minimo e adeguatezza

Per il riconoscimento, l’autorità verifica che il patrimonio sia adeguato allo scopo. Per le associazioni e fondazioni che intendono qualificarsi come ETS, l’art. 22 CTS richiede:

  • patrimonio minimo di € 15.000 per le associazioni;
  • patrimonio minimo di € 30.000 per le fondazioni.

Per gli enti non ETS, non esistono soglie minime di legge, ma l’autorità valuta caso per caso l’adeguatezza alle finalità.

Differenze rispetto alle società

RiferimentoContenuto
ScopoAssociazioni/fondazioni: non lucrativo. Società: lucro o mutualità
Distribuzione utiliVietata negli enti non lucrativi (anche indirettamente). Lecita nelle società (entro i limiti)
Devoluzione patrimonialeAl cessare dell’ente, patrimonio residuo a finalità simili (per ETS: art. 9 CTS)
PubblicitàRegistro persone giuridiche (Prefettura/Regione). Società: Registro Imprese
VigilanzaAutorità governativa (per riconosciute). Società: revisione legale ove prevista

Modificazioni dello statuto e atti rilevanti

Le modificazioni dello statuto delle associazioni riconosciute e delle fondazioni richiedono:

  • delibera dell’organo competente (assemblea per le associazioni; consiglio di amministrazione per le fondazioni, ove ammesse dallo statuto);
  • atto pubblico notarile;
  • approvazione dell’autorità che ha riconosciuto l’ente;
  • iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

Gli atti di gestione straordinaria (alienazione di immobili, accettazione di eredità con beneficio, transazione) possono richiedere autorizzazioni ulteriori secondo lo statuto e la legge.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 14-35 c.c.Associazioni e fondazioni riconosciute
Artt. 36-42 c.c.Associazioni non riconosciute e comitati
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361Disciplina del riconoscimento delle persone giuridiche
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS)Codice del Terzo Settore (per gli ETS)
Art. 22 CTSProcedura speciale di acquisto della personalità giuridica per ETS
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