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Associazioni e fondazioni
Associazioni e fondazioni
Riconoscimento della personalità giuridica e disciplina civilistica
Associazioni e fondazioni sono i due tradizionali enti di diritto privato senza scopo di lucro disciplinati dal Codice civile (artt. 14 e ss.). Si distinguono per la struttura: l’associazione è un’aggregazione di persone (“universitas personarum“), mentre la fondazione è una destinazione di patrimonio a uno scopo (“universitas bonorum“). Possono operare con o senza personalità giuridica.
Le associazioni
L’associazione è un ente costituito da una pluralità di persone organizzate per il perseguimento di uno scopo comune di natura non lucrativa. Si distingue in:
- associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.): hanno personalità giuridica, conseguita mediante riconoscimento dell’autorità (Prefetto o Regione, secondo l’ambito); rispondono per le proprie obbligazioni con il solo patrimonio;
- associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.): prive di personalità giuridica; per le obbligazioni rispondono il fondo comune e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).
Le fondazioni
La fondazione è un patrimonio destinato a uno scopo (di norma di pubblica utilità: educativo, culturale, scientifico, sanitario, assistenziale). Le caratteristiche:
- scopo: deve essere lecito, possibile e socialmente utile;
- patrimonio: l’elemento essenziale, deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo;
- organi: di norma un consiglio di amministrazione (organo di gestione) e organi di controllo;
- personalità giuridica: si acquista con il riconoscimento dell’autorità (mai “non riconosciute”);
- controlli: vigilanza dell’autorità governativa (Prefetto/Regione) sull’andamento e sulla destinazione del patrimonio.
Costituzione: forma e contenuto
Sia associazioni riconosciute sia fondazioni richiedono la forma dell’atto pubblico notarile (art. 14 c.c.). Lo statuto deve contenere (artt. 16, 14 c.c.):
- la denominazione dell’ente;
- lo scopo (per le fondazioni, deve essere meritevole di tutela);
- il patrimonio e le sue fonti;
- la sede;
- le norme sull’ordinamento e l’amministrazione (organi, modalità di nomina, poteri);
- i diritti e gli obblighi degli associati (per le associazioni);
- i casi di estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio residuo.
Il riconoscimento della personalità giuridica
Patrimonio minimo e adeguatezza
Per il riconoscimento, l’autorità verifica che il patrimonio sia adeguato allo scopo. Per le associazioni e fondazioni che intendono qualificarsi come ETS, l’art. 22 CTS richiede:
- patrimonio minimo di € 15.000 per le associazioni;
- patrimonio minimo di € 30.000 per le fondazioni.
Per gli enti non ETS, non esistono soglie minime di legge, ma l’autorità valuta caso per caso l’adeguatezza alle finalità.
Differenze rispetto alle società
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Scopo | Associazioni/fondazioni: non lucrativo. Società: lucro o mutualità |
| Distribuzione utili | Vietata negli enti non lucrativi (anche indirettamente). Lecita nelle società (entro i limiti) |
| Devoluzione patrimoniale | Al cessare dell’ente, patrimonio residuo a finalità simili (per ETS: art. 9 CTS) |
| Pubblicità | Registro persone giuridiche (Prefettura/Regione). Società: Registro Imprese |
| Vigilanza | Autorità governativa (per riconosciute). Società: revisione legale ove prevista |
Modificazioni dello statuto e atti rilevanti
Le modificazioni dello statuto delle associazioni riconosciute e delle fondazioni richiedono:
- delibera dell’organo competente (assemblea per le associazioni; consiglio di amministrazione per le fondazioni, ove ammesse dallo statuto);
- atto pubblico notarile;
- approvazione dell’autorità che ha riconosciuto l’ente;
- iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.
Gli atti di gestione straordinaria (alienazione di immobili, accettazione di eredità con beneficio, transazione) possono richiedere autorizzazioni ulteriori secondo lo statuto e la legge.
Riferimenti normativi
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Artt. 14-35 c.c. | Associazioni e fondazioni riconosciute |
| Artt. 36-42 c.c. | Associazioni non riconosciute e comitati |
| D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 | Disciplina del riconoscimento delle persone giuridiche |
| D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) | Codice del Terzo Settore (per gli ETS) |
| Art. 22 CTS | Procedura speciale di acquisto della personalità giuridica per ETS |
Dai casi di Studio alla teoria
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