Enti del Terzo Settore (ETS)

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Enti del Terzo Settore

Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): la riforma e il Registro Unico Nazionale

Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) ha riformato organicamente l’intera disciplina degli enti senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale. Ha introdotto la categoria unitaria di Ente del Terzo Settore (ETS), il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e un articolato regime fiscale di favore, in via di completa attuazione.

Le tipologie di ETS

Sono ETS gli enti che svolgono attività di interesse generale (elencate dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che si iscrivono al RUNTS. Le tipologie sono:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV): avvalimento prevalente di volontari, per attività di interesse generale (art. 32 CTS);
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS): per finalità sociali a beneficio di soci o terzi (art. 35 CTS);
  • Enti Filantropici: per la raccolta di fondi e l’erogazione di contributi (art. 37 CTS);
  • Imprese Sociali: cooperative e altre organizzazioni che esercitano stabilmente un’attività d’impresa di interesse generale (D.Lgs. 112/2017);
  • Reti Associative: enti di secondo o terzo livello (almeno 100 ETS o 20 fondazioni del Terzo Settore);
  • Società di Mutuo Soccorso: prestazioni di mutuo soccorso a soci (L. 3818/1886);
  • Altri ETS: associazioni e fondazioni che svolgono attività di interesse generale ma non rientrano nelle precedenti.

Le attività di interesse generale

L’art. 5 del CTS elenca 26 attività considerate di interesse generale, tra cui: interventi sociali e assistenziali, sanità, formazione e istruzione, ricerca scientifica, beni culturali, ambiente e protezione civile, accoglienza umanitaria, microcredito, agricoltura sociale, attività sportive dilettantistiche, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, beneficenza, cooperazione internazionale.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021. È un registro elettronico nazionale che ha sostituito i vecchi registri di settore (volontariato, APS, ONLUS). L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria per acquisire la qualifica di ETS e per accedere ai relativi benefici. È gestito dalle Regioni (per il livello territoriale) e dal Ministero del Lavoro (per il livello nazionale).

Costituzione di un ETS

La costituzione di un ETS richiede:

  • atto costitutivo e statuto conformi ai requisiti del CTS (artt. 21 e seguenti);
  • forma: atto pubblico per gli ETS che vogliono ottenere la personalità giuridica (art. 22 CTS); scrittura privata registrata per gli ETS senza personalità giuridica;
  • oggetto: attività di interesse generale tra le 26 elencate;
  • assenza di scopo di lucro: divieto di distribuzione di utili e patrimonio (art. 8 CTS);
  • iscrizione al RUNTS.

La personalità giuridica negli ETS (procedura speciale)

Il CTS ha introdotto una procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica da parte degli ETS (art. 22 CTS): non più riconoscimento del Prefetto/Regione (artt. 1 e ss. D.P.R. 361/2000), ma iscrizione diretta al RUNTS a cura del notaio, previo controllo della sussistenza dei requisiti (atto pubblico, patrimonio minimo: € 15.000 per associazioni, € 30.000 per fondazioni). La verifica del notaio sostituisce quella della pubblica amministrazione.

Il regime fiscale (in evoluzione)

Il regime fiscale degli ETS, ridisegnato dal Titolo X del CTS, prevede:

  • esenzione IRES per i redditi delle attività di interesse generale non commerciali;
  • regime di favore per le attività commerciali svolte in via secondaria;
  • detrazioni e deduzioni per le donazioni a favore di ETS (fino al 30% delle erogazioni, con tetto di € 30.000 – art. 83 CTS);
  • imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e modificativi;
  • esenzioni da imposta di bollo, IVA e altri tributi (con varianti tra le tipologie).
L’efficacia del regime fiscale CTS è subordinata all’autorizzazione UE (notifiche di aiuti di Stato), in corso di completamento. Nel frattempo continuano ad applicarsi i regimi precedenti (ONLUS, APS storiche) per gli enti che non si sono ancora adeguati. Il quadro è stato in continua evoluzione fino al 2025.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117Codice del Terzo Settore
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112Impresa sociale
D.M. 15 settembre 2020 n. 106Regolamento RUNTS
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361Riconoscimento delle persone giuridiche (per gli enti non ETS)
L. 6 giugno 2016 n. 106Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore
Circolare Min. Lavoro n. 9/2022Iscrizione al RUNTS
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