Società cooperative

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Società cooperative

Cooperative a mutualità prevalente e non prevalente: requisiti, soci, ristorni

La società cooperativa è una società di capitali con scopo mutualistico: i soci si associano per soddisfare un bisogno comune (di lavoro, di consumo, di abitazione, di credito) attraverso l’attività della società, ottenendo beni o servizi a condizioni migliori di quelle di mercato. È disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, con norme costituzionali di favore (art. 45 Cost.).

Le caratteristiche fondamentali

  • scopo mutualistico: l’attività è volta a fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose;
  • variabilità del capitale: il capitale sociale aumenta o diminuisce automaticamente con l’ingresso o l’uscita dei soci;
  • una testa, un voto: nelle decisioni assembleari, ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quota di capitale (art. 2538 c.c.);
  • limiti alla distribuzione di utili: limitata distribuzione (le cd. “riserve indivisibili” sono prevalenti);
  • porta aperta: l’ingresso di nuovi soci è agevolato e non richiede modifiche statutarie.

Tipologie principali

RiferimentoContenuto
Cooperative di consumoI soci sono i destinatari dei beni o servizi (es. supermercati cooperativi)
Cooperative di produzione e lavoroI soci sono i lavoratori che svolgono l’attività
Cooperative agricoleSoci agricoltori; trasformano e commercializzano i loro prodotti
Cooperative edilizieCostruzione di abitazioni a costi contenuti per i soci
Cooperative di credito (BCC)Banche di credito cooperativo; soggette a TUB
Cooperative sociali (L. 381/1991)Tipo A: servizi socio-sanitari; Tipo B: inserimento lavorativo svantaggiati

Mutualità prevalente vs non prevalente

Il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto la distinzione tra:

  • cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512-2514 c.c.): i rapporti con i soci superano il 50% delle attività; godono di benefici fiscali;
  • cooperative non a mutualità prevalente: non rispettano i requisiti della prevalenza; non godono dei benefici fiscali integrali.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nello statuto le clausole di non lucratività dell’art. 2514 c.c.: divieto di distribuire dividendi superiori al tasso BTP +2,5%, divieto di distribuire le riserve, devoluzione del patrimonio residuo a fondi mutualistici in caso di scioglimento.

Capitale sociale e soci

Le cooperative hanno regole peculiari:

  • numero minimo di soci: 9 (3 per le cooperative di produzione e lavoro a responsabilità limitata – cd. piccole cooperative, art. 2522 c.c.);
  • capitale minimo: nessuno fissato per legge (varia in base alla forma scelta – S.r.l. coop o S.p.A. coop);
  • quota o azioni: ogni socio ha una quota o azione (di valore non inferiore a € 25, art. 2525 c.c.);
  • porta aperta: nuovi soci ammessi con delibera del consiglio di amministrazione (art. 2528 c.c.).

I ristorni

Il ristorno (art. 2545-sexies c.c.) è la restituzione ai soci di parte del vantaggio mutualistico conseguito dalla cooperativa. Si distribuisce in proporzione al volume dei rapporti mutualistici (es. quantità di prodotti conferiti, ore di lavoro prestate). Può essere erogato in denaro, in capitale (sotto forma di aumento gratuito delle quote) o in strumenti finanziari.

Le riserve indivisibili

Le cooperative a mutualità prevalente hanno l’obbligo di accantonare almeno il 30% degli utili netti annuali a riserva legale indivisibile (art. 2545-quater c.c.). Inoltre devono devolvere il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (L. 59/1992). Solo la parte residua è distribuibile (sotto forma di dividendi entro i limiti di legge o di ristorni).

Vigilanza e revisione

Le cooperative sono sottoposte a una vigilanza particolare:

  • revisione biennale (annuale per quelle con più di 100 soci o di particolare rilevanza);
  • controllo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) o di Associazioni nazionali di rappresentanza convenzionate;
  • obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Art. 45 Cost.Riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione
Artt. 2511-2548 c.c.Disciplina generale delle società cooperative
Artt. 2512-2514 c.c.Cooperative a mutualità prevalente
Art. 2545-sexies c.c.Ristorni ai soci
L. 31 gennaio 1992 n. 59Norme in materia di società cooperative
L. 8 novembre 1991 n. 381Cooperative sociali
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6Riforma del diritto societario (cooperative)
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