Amministrazione di sostegno

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Amministrazione di sostegno

Lo strumento di protezione moderno per persone con limitata autonomia

L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6 e disciplinata dagli articoli 404-413 del Codice civile, è un istituto di protezione delle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità — anche parziale o temporanea — di provvedere ai propri interessi. È uno strumento flessibile e personalizzabile, alternativo all’interdizione e all’inabilitazione, di cui ha ampiamente preso il posto nella prassi.

La filosofia dell’istituto

L’amministrazione di sostegno si caratterizza per:

  • minimizzazione della limitazione della capacità della persona: l’amministrato conserva tutti i diritti che non sono espressamente attribuiti all’amministratore;
  • personalizzazione: il decreto di nomina indica esattamente quali atti deve compiere l’amministratore, quali può compiere il beneficiario con l’assistenza, quali restano nella competenza esclusiva del beneficiario;
  • rispetto della dignità e della volontà della persona protetta;
  • rapidità della procedura: il giudice tutelare decide entro 60 giorni dalla domanda.

Chi può chiedere l’amministrazione di sostegno

Possono presentare ricorso al Giudice Tutelare:

  • il diretto interessato (la persona che ha bisogno di protezione);
  • il coniuge e l’unito civilmente, anche se separato;
  • il convivente stabile;
  • i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore (in caso di passaggio da altri istituti);
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura dell’interessato (art. 406 c.c.).

Il decreto di nomina

Il giudice tutelare, dopo aver sentito personalmente l’interessato, emette un decreto di nomina che indica:

  • i generali dell’amministratore di sostegno (di norma scelto tra coniuge, conviventi, parenti);
  • la durata dell’incarico (a tempo determinato o indeterminato);
  • l’oggetto dell’incarico: gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • gli atti per il cui compimento è richiesto il consenso anche del beneficiario;
  • i limiti delle spese che l’amministratore può sostenere senza autorizzazione.

Atti che richiedono autorizzazione del giudice

Per gli atti di straordinaria amministrazione l’amministratore deve chiedere preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Tra questi:

  • vendita, permuta, donazione di beni del beneficiario;
  • costituzione di pegno o ipoteca;
  • locazioni ultranovennali e affittanze agrarie ultranovennali;
  • accettazione o rinuncia di eredità;
  • transazioni, compromessi arbitrali, atti di disposizione di crediti rilevanti;
  • investimenti in strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato;
  • acquisti di importo superiore alla soglia indicata nel decreto.
Il notaio, prima di ricevere un atto in cui interviene un amministratore di sostegno, verifica sempre il decreto di nomina e l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Senza l’autorizzazione, l’atto è annullabile a tutela del beneficiario.

Differenze rispetto a interdizione e inabilitazione

RiferimentoContenuto
Amministrazione di sostegnoLimitazione minima, personalizzata, rispettosa della dignità
Interdizione (art. 414 c.c.)Privazione totale della capacità di agire (residuale)
Inabilitazione (art. 415 c.c.)Limitazione della capacità di agire per atti di straordinaria amministrazione (residuale)
Privilegio normativoOggi l’amministrazione di sostegno è preferita; interdizione e inabilitazione restano per casi gravi

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 404-413 c.c.Amministrazione di sostegno
L. 9 gennaio 2004 n. 6Introduzione dell’amministrazione di sostegno
Artt. 414-432 c.c.Interdizione e inabilitazione
Artt. 374-376 c.c.Atti per i quali è necessaria l’autorizzazione (applicabile in via analogica)
Cass. SU 26 luglio 2023 n. 22515Coordinamento tra amministrazione di sostegno e DAT
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