Trust e affidamento fiduciario

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Trust e affidamento fiduciario

Strumenti di pianificazione patrimoniale per la tutela di soggetti deboli e il passaggio generazionale

Il trust è un istituto di origine anglosassone, riconosciuto in Italia attraverso la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con Legge 16 ottobre 1989 n. 364), che consente di destinare uno o più beni a una specifica finalità, sotto la cura di un soggetto fiduciario (trustee), a vantaggio di uno o più beneficiari. È uno strumento sofisticato di pianificazione patrimoniale, di tutela del patrimonio e di passaggio generazionale.

Le parti del trust

Nel trust intervengono tre figure:

  • il disponente (settlor): chi conferisce i beni al trust e ne stabilisce le regole;
  • il trustee: chi riceve i beni in trust e li amministra secondo le istruzioni del disponente, nell’interesse dei beneficiari;
  • il beneficiario: chi ha diritto a percepire le utilità del trust o ad ottenerne i beni alla scadenza.

Una figura facoltativa ma frequente è il guardiano (protector), soggetto terzo incaricato di vigilare sull’operato del trustee.

Caratteristiche fondamentali

  • segregazione patrimoniale: i beni in trust escono dal patrimonio del disponente e formano un patrimonio autonomo, non aggredibile dai creditori personali del disponente, del trustee o dei beneficiari (art. 11 Convenzione dell’Aja);
  • flessibilità: il trust può essere modellato in modi molto diversi (revocabile/irrevocabile, discrezionale/non discrezionale, di scopo/familiare);
  • durabilità: il trust può durare per generazioni;
  • riconoscimento internazionale in molti ordinamenti.

Tipologie principali

RiferimentoContenuto
Trust familiarePer la tutela patrimoniale della famiglia, passaggio generazionale, protezione di soggetti deboli (minori, disabili, anziani)
Trust “Dopo di Noi”Per la tutela post mortem di familiari con disabilità grave (L. 112/2016)
Trust di scopoPer il perseguimento di una finalità (charity, scopo culturale, ecc.)
Trust commercialeA garanzia di operazioni complesse, ristrutturazioni, fondi di garanzia
Trust auto-dichiaratoQuando il disponente è anche trustee dei beni dichiarati in trust

Forma e pubblicità

Il trust avente per oggetto beni immobili o mobili registrati richiede la forma dell’atto pubblico ricevuto dal notaio (art. 1350 c.c.) e va trascritto nei Registri immobiliari. Per i beni mobili, è opportuna la forma scritta certa per opporre il trust ai terzi.

L’affidamento fiduciario (alternativa al trust)

L’affidamento fiduciario, disciplinato dalla L. 22 giugno 2016 n. 112 (“Dopo di Noi”), è un istituto di diritto interno italiano simile al trust ma con una struttura più adattata al nostro ordinamento. Caratteristiche:

  • soggetti: affidante, affidatario, beneficiari;
  • i beni affidati formano un patrimonio destinato, con effetto di segregazione;
  • trascrizione nei Registri immobiliari (per immobili) ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.;
  • particolarmente indicato per finalità sociali, di assistenza a soggetti deboli, di tutela di patrimoni familiari.

Profili fiscali

La fiscalità del trust è oggetto di costante evoluzione interpretativa. La Cass. SU n. 9163 del 5 aprile 2021 ha chiarito che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento dell’arricchimento effettivo del beneficiario (uscita dei beni dal trust), non al momento dell’istituzione del trust. La Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 ha consolidato l’interpretazione.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985Legge applicabile e riconoscimento del trust
L. 16 ottobre 1989 n. 364Ratifica della Convenzione dell’Aja
L. 22 giugno 2016 n. 112 (“Dopo di Noi”)Disposizioni in favore di persone con disabilità grave; affidamento fiduciario
Art. 2645-ter c.c.Trascrizione di atti di destinazione
Cass. SU 5 aprile 2021 n. 9163Profili fiscali del trust
Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022Trattamento fiscale dei trust
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