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I diritti dei legittimari e l’azione di riduzione: novità 2025

L’ordinamento italiano riconosce a determinati stretti congiunti del defunto — i legittimari — il diritto a una quota minima del patrimonio (la quota di legittima), indipendentemente dalla volontà del de cuius espressa nel testamento o attraverso donazioni in vita. La disciplina è contenuta negli articoli 536 e seguenti del Codice civile. La materia ha conosciuto nel 2025 una riforma significativa.

Chi sono i legittimari

Sono legittimari (art. 536 c.c.):

  • il coniuge e il partner unito civilmente;
  • i figli (e, in loro mancanza, i discendenti per rappresentazione);
  • gli ascendenti legittimi (solo in mancanza di figli).

Le quote di legittima

RiferimentoContenuto
Coniuge solo1/2 del patrimonio
Coniuge + 1 figlioConiuge 1/3 + figlio 1/3 (disponibile 1/3)
Coniuge + 2 o più figliConiuge 1/4 + figli 1/2 in parti uguali (disponibile 1/4)
Solo 1 figlio1/2 del patrimonio (disponibile 1/2)
Più figli (senza coniuge)2/3 in parti uguali (disponibile 1/3)
Coniuge + ascendenti (no figli)Coniuge 1/2 + ascendenti 1/4 (disponibile 1/4)
Solo ascendenti (no coniuge, no figli)1/3 (disponibile 2/3)

La quota disponibile

La quota disponibile è quella parte del patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre con testamento o donazioni a favore di soggetti diversi dai legittimari. È la differenza tra il patrimonio totale e la somma delle quote di legittima.

L’azione di riduzione

Se il testatore ha leso i diritti dei legittimari (con testamento o con donazioni in vita), questi possono agire in giudizio con l’azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) per:

  • ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie lesive (salvo diversa volontà del testatore);
  • se la riduzione delle disposizioni testamentarie non basta, ridurre le donazioni in vita, partendo dall’ultima e risalendo alle precedenti;
  • in caso di donazione di beni immobili, recuperare il bene donato (azione di restituzione contro il donatario o contro i terzi acquirenti).

La novità 2025: l’art. 563 c.c. modificato

La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio 2025) ha modificato l’art. 563 c.c., entrando in vigore il 18 dicembre 2025. Per le successioni aperte dopo tale data, i legittimari non possono più esercitare l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti di immobili donati. Resta solo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari per integrare la loro quota di riserva.

La riforma rappresenta una svolta storica per la circolazione degli immobili di provenienza donativa: chi acquista un immobile donato non corre più il rischio (per 10 anni dall’apertura della successione) di vederlo “recuperato” dai legittimari del donante.

Il regime transitorio

Per le donazioni anteriori al 18 dicembre 2025, è previsto un meccanismo di opposizione: i legittimari, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, possono notificare al donatario un’opposizione che mantiene operativa l’azione di restituzione. In assenza di opposizione, anche queste donazioni anteriori sono coperte dalla nuova disciplina di favore.

Termini per agire

L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (Cass. SU n. 20644/2004). Il legittimario che intenda agire deve aver prima accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Artt. 536-552 c.c.Successione necessaria: legittimari, quote, lesione
Artt. 553-564 c.c.Azione di riduzione e di restituzione
Art. 563 c.c. (testo riformato)Restituzione contro i terzi (modifica L. 207/2024)
Art. 540 c.c.Diritti riservati al coniuge
L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, c. 154-156Riforma dell’art. 563 c.c.
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