Unioni civili

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Legge 76/2016 (Cirinnà): costituzione, regimi patrimoniali, scioglimento, diritti successori

La Legge 20 maggio 2016 n. 76 (legge “Cirinnà”) ha introdotto in Italia l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, riconoscendo all’unione civile un regime giuridico ampiamente equiparato a quello del matrimonio, salvo specifiche eccezioni. La stessa legge ha introdotto anche la disciplina delle convivenze di fatto (vedi pagina dedicata).

Costituzione dell’unione civile

L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione resa congiuntamente da due persone maggiorenni dello stesso sesso davanti all’Ufficiale di Stato Civile in presenza di due testimoni (art. 1, c. 2, L. 76/2016). La dichiarazione viene registrata nell’archivio dello Stato Civile e produce immediatamente i suoi effetti.

Gli uniti civilmente acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dalla unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Regime patrimoniale

Si applicano integralmente alle unioni civili le norme del Codice civile in materia di regime patrimoniale della famiglia (artt. 159-219 c.c.):

  • il regime di default è la comunione legale dei beni, salvo diversa scelta;
  • le parti possono optare per la separazione dei beni contestualmente alla costituzione o successivamente con convenzione notarile (art. 162 c.c.);
  • possono costituire un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.).

Diritti successori

La legge Cirinnà ha equiparato pienamente le unioni civili al matrimonio in materia successoria: il partner unito civilmente è legittimario (art. 536 c.c.) e ha gli stessi diritti del coniuge nella successione legittima e necessaria. Spettano inoltre il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano (art. 540 c.c.).

Diritti previdenziali e assistenziali

Gli uniti civilmente godono degli stessi diritti del coniuge in materia di:

  • pensione di reversibilità;
  • indennità di fine rapporto e indennità per causa di morte;
  • congedi per malattia/lutto del partner;
  • permessi ex L. 104/1992 per assistenza al partner;
  • iscrizione agli albi professionali e ai sistemi di previdenza.

Differenze rispetto al matrimonio

Le principali differenze:

  • nessun obbligo di fedeltà (omesso volutamente nel testo della legge);
  • nessuna disciplina dell’adozione (la stepchild adoption non è prevista, salvo l’art. 44 lett. d L. 184/1983 — adozione in casi particolari);
  • scioglimento più semplice: non è richiesto il previo periodo di separazione personale.

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per:

  • morte di una delle parti;
  • dichiarazione di una o entrambe le parti all’Ufficiale di Stato Civile (l’unione si scioglie dopo 3 mesi);
  • sentenza di divorzio (per i casi specifici previsti dall’art. 3 L. 898/1970);
  • rettifica del sesso di una parte;
  • matrimonio contratto da una delle parti.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
L. 20 maggio 2016 n. 76 (Cirinnà)Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di unioni civili
D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 6Modificazioni in materia di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica
Artt. 159-219 c.c.Regime patrimoniale (applicabili alle unioni civili)
Artt. 536 e ss. c.c.Successione necessaria
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