Separazione dei beni

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Separazione dei beni

Il regime in cui ciascun coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei propri acquisti

La separazione dei beni è il regime patrimoniale in cui ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (artt. 215-219 c.c.). È un regime convenzionale: si applica solo se i coniugi lo scelgono espressamente, sostituendolo al regime ordinario di comunione legale.

Quando e come si sceglie

La separazione dei beni può essere scelta:

  • contestualmente al matrimonio, mediante dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile o al celebrante religioso (art. 162 c.c.). La dichiarazione viene annotata nell’atto di matrimonio;
  • successivamente al matrimonio, in qualunque momento, mediante convenzione matrimoniale stipulata davanti al notaio in presenza di due testimoni. L’atto va annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei Registri immobiliari.
Per il cambio di regime non occorre alcuna motivazione: i coniugi sono liberi di passare dalla comunione alla separazione (e viceversa) ogni volta che lo desiderano, purché entrambi siano d’accordo. Il notaio non può procedere su richiesta di un solo coniuge.

Effetti della separazione

Sotto il regime della separazione:

  • ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome (con il proprio denaro o con denaro derivante da successioni/donazioni);
  • i frutti dei beni di ciascun coniuge restano personali;
  • ciascun coniuge è proprietario dei beni di uso comune se acquistati con il proprio denaro (mobili, elettrodomestici);
  • ciascun coniuge ha piena autonomia di amministrazione e di disposizione dei propri beni: non occorre il consenso dell’altro per vendere, ipotecare, donare;
  • non sono dovuti rimborsi reciproci al momento dello scioglimento (a differenza della comunione).

Quando conviene

Il regime di separazione è particolarmente utile in queste situazioni:

  • imprenditori: per evitare che i creditori dell’attività possano aggredire i beni dell’altro coniuge;
  • professionisti con redditi alti: ciascuno mantiene il controllo del proprio patrimonio professionale;
  • seconde nozze con figli da precedente matrimonio: per tutelare la trasmissione del patrimonio ai propri figli;
  • matrimoni internazionali: per semplificare la gestione patrimoniale tra ordinamenti giuridici diversi;
  • in generale, quando i coniugi preferiscono chiarezza patrimoniale e indipendenza decisionale.

Diritti successori

La scelta del regime di separazione non incide sui diritti successori del coniuge superstite, che restano integri (artt. 581 e ss. c.c.). Il coniuge resta legittimario e ha diritto alla quota di riserva, indipendentemente dal regime patrimoniale.

Effetti del passaggio dalla comunione alla separazione

Quando i coniugi passano dalla comunione alla separazione, i beni già in comunione legale vengono divisi tra i due coniugi (di norma in parti uguali, salvo diversa pattuizione). La divisione è soggetta a imposta di registro all’1% (art. 3 Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986). Da quel momento, gli acquisti successivi ricadono in proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi

RiferimentoContenuto
Art. 162 c.c.Forma delle convenzioni matrimoniali
Artt. 215-219 c.c.Separazione dei beni
Art. 191 c.c.Scioglimento della comunione (passaggio al regime di separazione)
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (TUR)Imposta di registro per cambio regime e divisione
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