Leasing immobiliare abitativo

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Leasing immobiliare abitativo

Lo strumento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016

Il leasing immobiliare abitativo è un contratto introdotto nell’ordinamento dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui una società di leasing acquista un immobile (anche da costruire) per concederlo in godimento al cliente, il quale, al termine del periodo concordato, può riscattarlo diventandone proprietario. È un’alternativa al mutuo che presenta vantaggi fiscali e flessibilità contrattuale.

Come funziona

Il leasing immobiliare abitativo è un contratto trilaterale:

  • il cliente (utilizzatore) sceglie l’immobile;
  • la società di leasing acquista l’immobile dal venditore;
  • il cliente prende in godimento l’immobile dalla società di leasing pagando canoni periodici;
  • al termine del contratto, il cliente può riscattare l’immobile pagando il prezzo finale (di norma una percentuale residua del valore iniziale).

Vantaggi rispetto al mutuo

Per gli under 35, il leasing abitativo offre significative agevolazioni fiscali (art. 1, c. 76-84, L. 208/2015):

  • detrazione IRPEF del 19% sui canoni di leasing pagati, fino a un massimo di € 8.000 annui di canoni e € 20.000 di prezzo di riscatto;
  • imposta di registro ridotta all’1,5% sull’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing (in luogo del 2-9% ordinario);
  • esenzione dall’imposta di bollo per il contratto di leasing.

Per gli over 35, le agevolazioni fiscali sono ridotte (detrazione IRPEF del 19% fino a € 4.000 annui di canoni e € 10.000 di prezzo di riscatto). Resta l’aliquota ridotta dell’1,5% sull’imposta di registro.

Requisiti soggettivi

Per accedere alle agevolazioni, l’utilizzatore deve: (a) avere un reddito complessivo non superiore a € 55.000 nell’anno precedente la stipula; (b) non essere titolare di altri diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa al momento della stipula; (c) destinare l’immobile a propria abitazione principale entro un anno.

Forma e tutele

Il contratto di leasing immobiliare richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e va trascritto nei Registri immobiliari. La trascrizione tutela l’utilizzatore: in caso di vicende patrimoniali della società di leasing (fallimento, esecuzione), il diritto al riscatto e all’acquisto del bene è opponibile ai terzi.

Vantaggi e svantaggi

RiferimentoContenuto
VantaggiDetrazione IRPEF, registro ridotto, no imposte ipotecarie e catastali iniziali
VantaggiPossibilità di finanziamento integrale (100% del valore)
VantaggiTutela in caso di problemi temporanei: sospensione canoni fino a 12 mesi (art. 1, c. 79, L. 208/2015)
SvantaggiCosto complessivo spesso superiore al mutuo per chi non ha vincoli di età/reddito
SvantaggiProprietà acquisita solo al riscatto finale

Riferimenti normativi

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Art. 1, c. 76-84, L. 208/2015Disciplina del leasing immobiliare abitativo (Legge di Stabilità 2016)
D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 141Disciplina del credito immobiliare ai consumatori
Art. 1571 c.c.Locazione (norme applicabili in via analogica)
Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 19 febbraio 2016Chiarimenti sul leasing abitativo
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