Documenti per l’atto costitutivo S.A.S.

La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una società di persone caratterizzata dalla compresenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e cui spetta la gestione, e i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata al conferimento ma che non possono compiere atti di amministrazione esterna. È disciplinata dagli articoli 2313 e seguenti del Codice civile; per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme della S.n.c.

Attenzione — divieto di immistione (art. 2320 c.c.). Il socio accomandante che compia atti di amministrazione, o anche tratti o concluda affari in nome della società, perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, anche pregresse. Può però, in forza di procura speciale per singoli affari, agire come delegato — purché il fatto risulti dalla procura stessa.

Forma e iscrizione

L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e iscritto nel Registro delle Imprese (artt. 2316 e 2296 c.c.). L’iscrizione non è condizione di esistenza della società, ma di regolarità: la S.a.s. irregolare è disciplinata, nei rapporti coi terzi, dalle norme sulla società semplice — pur restando ferma la responsabilità illimitata degli accomandatari e quella limitata degli accomandanti (art. 2317 c.c.).

Documenti dei soci (persone fisiche)

DocumentoQuando occorre
Carta d’identità o patentePer ogni socio o amministratore persona fisica.
Tesserino del codice fiscalePer ogni socio o amministratore persona fisica.
Estratto per riassunto dell’atto di nascitaPer ogni socio o amministratore persona fisica.
Certificato di stato libero o di vedovanzaPer celibi, nubili, vedovi/e, divorziati/e.
Estratto per riassunto dell’atto di matrimonioPer coniugati, anche se separati.
Sentenza o decreto di separazione/divorzioPer separati, divorziati o per chi abbia ottenuto annullamento.
Copia dell’atto di separazione dei beniPer i coniugati che vi abbiano provveduto.
Copia autentica della procuraPer chi intervenga in atto a mezzo di procuratore.
Autorizzazione giudizialePer la rappresentanza di incapaci (minori, interdetti, inabilitati).
Permesso di soggiornoPer i cittadini extra-UE.
Distinzione obbligatoria — nell’atto costitutivo devono essere espressamente indicati e distinti i soci accomandatari da quelli accomandanti (art. 2316 c.c.).

Documenti se uno dei soci è una società o un ente

DocumentoQuando occorre
Documento d’identità del legale rappresentanteSempre.
Certificato camerale aggiornatoSempre, per le società iscritte al Registro Imprese.
Statuto vigenteSempre, in copia.
Libro dei verbali con delibera autorizzativaPer gli enti dotati di consiglio di amministrazione, qualora sia richiesta autorizzazione interna.
Copia autentica della procuraPer intervento di procuratore.

Conferimenti

Documento / adempimentoQuando occorre
Indicazione del conferimento di ciascun socioSempre. Possibili: denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d’opera (per i soli accomandatari).
Titolo di acquisto, certificato catastale e planimetriaPer il conferimento di immobili.
Abilitazioni edilizie comunali (dal 1° settembre 1967 in poi)Per il conferimento di immobili.
Certificato di destinazione urbanisticaPer il conferimento di terreni.

Tratti distintivi della S.a.s.

  • Ragione sociale: deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari e l’indicazione “S.a.s.” o “società in accomandita semplice” (art. 2314 c.c.). Il nome dell’accomandante incluso nella ragione sociale comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata.
  • Soci accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; spetta loro l’amministrazione e la rappresentanza della società.
  • Soci accomandanti: responsabilità limitata al conferimento; non possono amministrare; conservano diritti di controllo (consultazione dei libri sociali, comunicazione del bilancio annuale, copia del rendiconto — art. 2320, c. 3 c.c.).
  • Capitale: nessun minimo di legge.
  • Trasferimento delle quote: la cessione della quota dell’accomandatario richiede il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione; quella dell’accomandante è più libera (richiede il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale).
  • Modifiche del contratto sociale: di norma all’unanimità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con iscrizione al Registro Imprese.
  • Profilo fiscale: trasparenza ex art. 5 TUIR (reddito imputato direttamente ai soci).

Quando si sceglie la S.a.s.

La S.a.s. è particolarmente adatta quando si vogliono associare al rischio d’impresa soci finanziatori (gli accomandanti) senza esporli a responsabilità illimitata. È spesso scelta per:

  • imprese familiari in cui parte dei familiari (es. genitori) apporta capitale ma non vuole partecipare alla gestione;
  • strutture di passaggio generazionale, in cui i fondatori cedono progressivamente la posizione di accomandatario alle generazioni successive;
  • iniziative imprenditoriali a base ristretta in cui si distingue chiaramente il ruolo gestorio da quello finanziario.
Memo per la stesura dell’atto. In sede di primo colloquio occorre concordare:
  • denominazione sociale
  • oggetto sociale
  • sede sociale (Comune)
  • durata della società
  • capitale sociale e sua ripartizione tra i soci
  • dati anagrafici di amministratori (e, se previsti, sindaci/revisore)
  • clausole sulla circolazione delle partecipazioni (prelazione, gradimento, intrasferibilità temporanea)
  • quorum assembleari e regole sulle decisioni dei soci
  • regole sulle decisioni dell’organo amministrativo (collegialità, voto doppio del presidente, simul stabunt simul cadent)

Costi indicativi di costituzione

VoceImporto indicativo
Imposta di registro€ 200 (forfettaria, conferimenti in denaro)
Imposta di bollo€ 156 + bolli su copie
Diritti di segreteria CCIAA per iscrizione~ € 90
Diritto annuale CCIAA~ € 120 (variabile)
Onorario notarileVariabile. Preventivo gratuito su richiesta.

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