Documenti per l’atto costitutivo S.N.C.

La società in nome collettivo (S.n.c.) è il tipo base delle società di persone destinate all’esercizio di attività commerciale. È disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del Codice civile. L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.) e iscritto nel Registro delle Imprese.

Iscrizione al Registro Imprese — l’iscrizione non è condizione di esistenza della società, ma di regolarità. La S.n.c. non iscritta esiste comunque ma è considerata irregolare: i rapporti con i terzi si reggono sulle norme — meno favorevoli per i soci — dettate per la società semplice (artt. 2297 c.c.).

Documenti dei soci (persone fisiche)

DocumentoQuando occorre
Carta d’identità o patentePer ogni socio o amministratore persona fisica.
Tesserino del codice fiscalePer ogni socio o amministratore persona fisica.
Estratto per riassunto dell’atto di nascitaPer ogni socio o amministratore persona fisica.
Certificato di stato libero o di vedovanzaPer celibi, nubili, vedovi/e, divorziati/e.
Estratto per riassunto dell’atto di matrimonioPer coniugati, anche se separati.
Sentenza o decreto di separazione/divorzioPer separati, divorziati o per chi abbia ottenuto annullamento.
Copia dell’atto di separazione dei beniPer i coniugati che vi abbiano provveduto.
Copia autentica della procuraPer chi intervenga in atto a mezzo di procuratore.
Autorizzazione giudizialePer la rappresentanza di incapaci (minori, interdetti, inabilitati).
Permesso di soggiornoPer i cittadini extra-UE.

Documenti se uno dei soci è una società o un ente

DocumentoQuando occorre
Documento d’identità del legale rappresentanteSempre.
Certificato camerale aggiornatoSempre, per le società iscritte al Registro Imprese.
Statuto vigenteSempre, in copia.
Libro dei verbali con delibera autorizzativaPer gli enti dotati di consiglio di amministrazione, qualora sia richiesta autorizzazione interna.
Copia autentica della procuraPer intervento di procuratore.

Conferimenti

Documento / adempimentoQuando occorre
Indicazione del conferimento di ciascun socio e del valore attribuitoSempre. Possibili: denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi (il socio d’opera è ammesso senza limiti).
Perizia di stima (eventuale)Non è richiesta dalla legge per le società di persone, ma è opportuna per beni di valore significativo a tutela dei rapporti interni tra i soci.
Titolo di acquisto, certificato catastale e planimetriaPer il conferimento di immobili.
Abilitazioni edilizie comunali (dal 1° settembre 1967 in poi)Per il conferimento di immobili.
Certificato di destinazione urbanisticaPer il conferimento di terreni.

Tratti distintivi della S.n.c.

  • Ragione sociale: deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione del rapporto sociale (es. “Alfa di Tizio S.n.c.”, “Tizio & Caio S.n.c.”).
  • Responsabilità: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Eventuale patto contrario non è opponibile ai terzi.
  • Beneficio della preventiva escussione: il creditore della società deve preventivamente escutere il patrimonio sociale prima di agire sui beni personali dei soci (art. 2304 c.c.).
  • Capitale: nessun minimo di legge. Le parti lo determinano liberamente.
  • Amministrazione e rappresentanza: spettano a tutti i soci, disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto previsto dai patti sociali.
  • Modifiche del contratto sociale: di norma all’unanimità (art. 2252 c.c.), salvo diversa previsione. Devono risultare per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscriversi al Registro Imprese.
  • Utili: spettano ai soci in proporzione al conferimento, salvo diverso accordo. Il diritto agli utili sorge con l’approvazione del rendiconto annuale.
  • Nessun obbligo di assemblea: per le decisioni la legge non richiede l’assemblea formale, salvo che i patti sociali non la prevedano.

Vantaggi e profili fiscali

  • Costituzione e gestione meno onerose rispetto a una società di capitali (regime contabile semplificato per i soggetti minori).
  • Trasparenza fiscale: il reddito viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote, indipendentemente dall’effettiva distribuzione (art. 5 TUIR).
  • Perdite deducibili dai soci, nei limiti di legge.
  • Adatta per imprese a base familiare o tra persone con stretti rapporti fiduciari, con un numero ridotto di soci.
Memo per la stesura dell’atto. In sede di primo colloquio occorre concordare:
  • denominazione sociale
  • oggetto sociale
  • sede sociale (Comune)
  • durata della società
  • capitale sociale e sua ripartizione tra i soci
  • dati anagrafici di amministratori (e, se previsti, sindaci/revisore)
  • clausole sulla circolazione delle partecipazioni (prelazione, gradimento, intrasferibilità temporanea)
  • quorum assembleari e regole sulle decisioni dei soci
  • regole sulle decisioni dell’organo amministrativo (collegialità, voto doppio del presidente, simul stabunt simul cadent)

Costi indicativi di costituzione

VoceImporto indicativo
Imposta di registro (atto costitutivo)€ 200 (forfettaria, conferimenti in denaro)
Imposta di bollo€ 156 + bolli su copie
Diritti di segreteria CCIAA per iscrizione~ € 90
Diritto annuale CCIAA~ € 120 (variabile)
Onorario notarileVariabile in funzione di complessità e tipologia dei conferimenti. Preventivo gratuito su richiesta.

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