Aggiornato al maggio 2026. La normativa antiriciclaggio italiana identifica nelle Persone Politicamente Esposte (PEP) una categoria di soggetti che, per le cariche pubbliche ricoperte o ricoperte in passato, presenta un profilo di rischio elevato ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il riferimento normativo fondamentale è l’art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 16 novembre 2007, n. 231, come radicalmente riformato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849). Per i soggetti obbligati — tra cui i notai in primo luogo — l’individuazione di una PEP tra i propri clienti attiva obblighi specifici di adeguata verifica rafforzata che si aggiungono a quelli ordinari. Il presente studio analizza la definizione normativa, le cariche rilevanti, la cerchia dei familiari e dei soggetti assimilati, le misure rafforzate obbligatorie e le significative novità introdotte dal pacchetto di riforma europeo del 2024 (AML Package), con particolare riguardo alle disposizioni del Regolamento UE 2024/1624 e alla VI Direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2024/1640).
🔑 Punti Chiave
Q: Chi è una Persona Politicamente Esposta (PEP) secondo la legge italiana?
A: Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007, è una PEP qualsiasi persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di dodici mesi importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari e i soggetti con stretti legami d’affari.
Q: Le PEP residenti in Italia sono soggette agli stessi obblighi di quelle estere?
A: Sì. Prima del D.Lgs. 90/2017 gli obblighi rafforzati erano previsti solo per PEP estere. La IV Direttiva ha eliminato il vincolo della residenza: dal 2017 anche le PEP italiane (cosiddette “domestiche”) sono automaticamente soggette a verifica rafforzata.
Q: Per quanto tempo permane la qualifica di PEP dopo la cessazione dalla carica?
A: La qualifica di PEP permane per dodici mesi dalla cessazione dell’incarico. In questo arco temporale il soggetto è ancora assoggettato alle misure di adeguata verifica rafforzata.
Q: Cosa deve fare il notaio quando il cliente è una PEP?
A: Deve attivare le misure rafforzate di cui agli artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007: ottenere autorizzazione dai vertici dello studio, accertare l’origine del patrimonio e dei fondi, assicurare un monitoraggio costante e acquisire la dichiarazione scritta del cliente sulla propria qualifica.
Q: I familiari delle PEP rientrano nella stessa categoria?
A: Sì. La normativa equipara ai fini degli obblighi rafforzati i familiari diretti (coniuge, genitori, figli e loro coniugi, conviventi) e i soggetti con stretti legami di affari con la PEP.
Q: Il Regolamento UE 2024/1624 (AML Package) amplia la nozione di PEP?
A: Sì. Il nuovo regolamento europeo estende la qualifica di PEP ai capi di autorità regionali e locali con almeno 50.000 abitanti e include fratelli e sorelle tra i familiari rilevanti. L’applicazione è prevista dal 10 luglio 2027.
Q: Cosa succede se il notaio non riesce a completare la verifica rafforzata?
A: Ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 231/2007, il notaio ha l’obbligo di astenersi dall’instaurare o proseguire il rapporto e deve valutare se trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.
Indice dei contenuti
- Chi sono le Persone Politicamente Esposte: la definizione normativa
- Quali cariche pubbliche qualificano una persona come PEP
- Familiari e soggetti con stretti legami: la cerchia allargata
- L’evoluzione normativa: dalla IV Direttiva al nuovo AML Package 2024
- Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti delle PEP
- La segnalazione di operazione sospetta e le PEP
- Guida pratica: come gestire un’operazione con una PEP
- Caso pratico: compravendita immobiliare con un sindaco di capoluogo
- Novità legislative 2024-2026
- In sintesi
- Consulenza specializzata
- Fonti e riferimenti normativi
Chi sono le Persone Politicamente Esposte: la definizione normativa
Le Persone Politicamente Esposte sono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, i loro familiari e i soggetti con esse stretti legami, assoggettati a obblighi rafforzati di adeguata verifica dalla normativa antiriciclaggio.
Il quadro normativo vigente: D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche
La nozione di Persona Politicamente Esposta è contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 16 novembre 2007, n. 231 (Decreto Antiriciclaggio), nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, Dir. UE 2015/849). La definizione attuale comprende tre cerchie concentriche di soggetti:
- le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche;
- le persone fisiche che hanno cessato di occupare tali cariche da meno di dodici mesi;
- i loro familiari diretti e i soggetti che con loro intrattengono notoriamente stretti legami.
La norma è poi specificata dall’Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007, che elenca puntualmente le cariche pubbliche rilevanti. Va sottolineato che nessuna delle categorie rilevanti comprende funzionari di livello medio o inferiore: la qualifica di PEP è riservata alle posizioni apicali dell’ordinamento.
La dichiarazione del cliente: strumento operativo fondamentale
Sul piano pratico, la dichiarazione resa dal cliente è la principale modalità attraverso cui il notaio può verificare se l’operazione coinvolge una PEP. Le Linee Guida del Consiglio Nazionale del Notariato e le Regole Tecniche emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2007 prescrivono di acquisire una dichiarazione scritta del cliente o dell’esecutore circa la sussistenza o l’insussistenza della qualifica di PEP o di rapporti con PEP, da conservare nel fascicolo dell’operazione. La dichiarazione va richiesta sistematicamente, indipendentemente dall’apparenza del cliente.
Quando cessa la qualifica di PEP
La qualifica di PEP non cessa automaticamente con la cessazione dalla carica: la normativa prevede un periodo residuale di dodici mesi durante il quale il soggetto è ancora considerato PEP a tutti gli effetti. Trascorso tale termine, il professionista deve comunque valutare, in funzione del profilo di rischio, se mantenere o ridurre il livello di attenzione sull’ex titolare di carica pubblica. Non esiste una cessazione automatica dell’obbligo di monitoraggio, ma una sua graduazione nel tempo secondo criteri basati sul rischio.
Quali cariche pubbliche qualificano una persona come PEP
L’Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 elenca tassativamente le cariche rilevanti, ripartite in quattro grandi categorie: politico-istituzionali, giudiziarie, diplomatico-militari e di vertice degli enti pubblici.
Cariche politico-istituzionali
| Carica | Livello | Note |
|---|---|---|
| Presidente della Repubblica | Nazionale | Massima carica istituzionale |
| Presidente del Consiglio dei Ministri | Nazionale | Capo del governo |
| Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario | Nazionale | Inclusi i delegati |
| Deputato, Senatore | Nazionale | Camera e Senato della Repubblica |
| Parlamentare europeo | Europeo | Eletto in Italia al Parlamento UE |
| Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici | Nazionale | Organi direttivi nazionali |
| Presidente di Regione, Assessore regionale | Regionale | Incluse le Regioni a statuto speciale |
| Consigliere regionale | Regionale | Membro dell’assemblea legislativa regionale |
| Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana | Locale | Automaticamente qualificante |
| Sindaco di comune con ≥ 15.000 abitanti | Locale | Soglia demografica rilevante |
Cariche giudiziarie e di controllo
Rientrano nella categoria anche le cariche di vertice negli organi giurisdizionali:
- ✅ Giudice della Corte Costituzionale
- ✅ Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti
- ✅ Consigliere di Stato e componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
- ✅ Membri dei Consigli di amministrazione delle banche centrali e delle autorità indipendenti di vigilanza
Altre cariche rilevanti: forze armate, enti pubblici e sanità
- ⚠️ Ambasciatori e incaricati d’affari
- ⚠️ Ufficiali di alto grado delle Forze Armate (generali e assimilati)
- ⚠️ Componenti degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato
- ⚠️ Direttori generali di ASL, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie e altri enti del Servizio Sanitario Nazionale
Quest’ultima categoria merita attenzione nel contesto operativo del notaio: il direttore generale di un grande ospedale o di un’ASL, pur essendo un dirigente amministrativo, è equiparato alle PEP ai fini antiriciclaggio e richiede quindi misure rafforzate di adeguata verifica.

Familiari e soggetti con stretti legami: la cerchia allargata
La normativa estende gli obblighi rafforzati non solo alla PEP in senso stretto, ma anche ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami d’affari, configurando una cerchia allargata di soggetti assoggettati a verifica rafforzata.
I familiari delle PEP
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007, sono considerati familiari delle PEP:
- 📋 I genitori della PEP
- 📋 Il coniuge o la persona legata alla PEP in unione civile o convivenza di fatto (anche ai sensi della L. 76/2016)
- 📋 I figli della PEP e i loro coniugi o conviventi
La norma fa espresso riferimento alla convivenza di fatto e alle unioni civili, equiparandole al vincolo matrimoniale ai fini della qualifica di familiare di PEP. Rientrano quindi nella cerchia dei familiari anche i partner in unione civile e i conviventi di fatto, indipendentemente dalla formalizzazione del legame.
I soggetti con stretti legami
Rientrano nella categoria, ai sensi dell’Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007, i soggetti che:
- hanno notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una PEP;
- detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una PEP.
Il richiamo alla notorietà del legame è un elemento qualificante: non qualsiasi rapporto d’affari rileva, ma solo quello che notoriamente lega il soggetto alla PEP. Il notaio deve quindi valutare, caso per caso, se le informazioni disponibili pubblicamente (registro delle imprese, atti pubblici, notizie di stampa) rivelano questo collegamento.
| Categoria | Soggetti inclusi | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Familiari diretti | Genitori, coniuge/convivente, figli e loro coniugi, conviventi ultimi 5 anni | Art. 1, co. 2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 |
| Stretti legami d’affari | Titolari effettivi congiunti di entità giuridiche con la PEP | Allegato tecnico D.Lgs. 231/2007 |
| Intestatari formali | Chi detiene formalmente entità nell’interesse effettivo della PEP | Allegato tecnico D.Lgs. 231/2007 |
| Novità AML 2024 | Fratelli e sorelle (per capi di Stato, premier, ministri) — Applicabile dal 10/07/2027 | Reg. UE 2024/1624, art. 2 |
L’evoluzione normativa: dalla IV Direttiva al nuovo AML Package 2024
Il quadro normativo sulle PEP ha subito una progressiva espansione: dall’iniziale limitazione alle sole PEP estere (D.Lgs. 231/2007 originario), all’estensione alle PEP italiane (D.Lgs. 90/2017), fino alle ulteriori novità del pacchetto europeo AML 2024, che amplierà significativamente la platea dei soggetti qualificabili come PEP dal 2027.
Le origini: D.Lgs. 231/2007 e la IV Direttiva (D.Lgs. 90/2017)
Il D.Lgs. 231/2007, nella versione originaria, definiva le PEP esclusivamente come persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupavano importanti cariche pubbliche. Gli obblighi di verifica rafforzata non si applicavano, quindi, alle persone fisiche residenti in Italia che ricoprivano analoghe cariche.
La Banca d’Italia, con il Provvedimento del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela, aveva in parte anticipato l’evoluzione normativa, richiedendo agli intermediari di censire anche le cosiddette “PEP domestiche” e di applicare loro, in presenza di profilo di rischio elevato, le stesse misure rafforzate. Tuttavia, questa estensione era di natura regolamentare e non ancora di rango primario.
Con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 — che ha recepito la IV Direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849) — la definizione di PEP è stata radicalmente modificata: il vincolo della residenza estera è stato eliminato e le PEP italiane sono state automaticamente assoggettate agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, senza necessità di una previa valutazione del rischio individuale che ne giustifichi l’applicazione.
Il nuovo AML Package europeo 2024: cosa cambia per le PEP
Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto “AML Package”, un pacchetto di riforma organica della disciplina antiriciclaggio, composto da tre atti normativi distinti che si applicheranno in modo coordinato:
- Regolamento (UE) 2024/1624 — il cosiddetto “Single Rulebook” AML/CFT: introduce regole armonizzate e direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di recepimento, tra cui una nuova e più ampia definizione di PEP. Applicabile dal 10 luglio 2027.
- Direttiva (UE) 2024/1640 — la VI Direttiva antiriciclaggio: disciplina i meccanismi istituzionali e organizzativi che gli Stati membri devono istituire, abrogando la IV Direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849) come modificata dalla V Direttiva (Dir. UE 2018/843). Gli Stati membri devono recepirla entro il 10 luglio 2027 (con deroga al 2026 per il registro dei titolari effettivi).
- Regolamento (UE) 2024/1620 — il Regolamento AMLA: istituisce la nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, operativa dal 1° luglio 2025.
In materia di PEP, il Regolamento UE 2024/1624 introduce due rilevanti novità rispetto all’attuale definizione nazionale:
- ⚠️ Estensione della qualifica di PEP ai capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50.000 abitanti — abbassando significativamente la soglia demografica rispetto ai 15.000 abitanti attualmente previsti per i sindaci nel diritto italiano.
- ⚠️ Inclusione di fratelli e sorelle tra i familiari delle PEP, limitatamente alle PEP di vertice (capi di Stato, capi di governo, ministri e vice-ministri).
Si tratta di ampliamenti significativi che, a partire dal 10 luglio 2027, modificheranno in modo sostanziale il perimetro operativo dei soggetti obbligati italiani. La vigilanza sul rispetto di queste disposizioni sarà rafforzata dalla supervisione dell’AMLA a livello europeo.
L’AMLA: la nuova Autorità europea antiriciclaggio operativa dal 2025
Il Regolamento (UE) 2024/1620 ha istituito la Anti-Money Laundering Authority (AMLA), un’autorità europea con sede a Francoforte, divenuta pienamente operativa il 1° luglio 2025. L’AMLA ha il compito di:
- coordinare e supervisionare l’applicazione delle norme antiriciclaggio a livello europeo;
- esercitare una supervisione diretta sulle entità finanziarie ad alto rischio operanti in più Stati membri;
- coordinare le Unità di Informazione Finanziaria (FIU/UIF) nazionali e rafforzare la cooperazione tra autorità competenti;
- emanare orientamenti interpretativi e standard tecnici vincolanti in materia di adeguata verifica, inclusa quella rafforzata nei confronti delle PEP.
L’istituzione dell’AMLA segna il passaggio da un sistema di supervisione frammentato su base nazionale ad un’architettura di vigilanza integrata a livello europeo, con effetti rilevanti sulla uniformità applicativa delle norme sulle PEP in tutti gli Stati membri.
Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti delle PEP
L’individuazione di una PEP tra i propri clienti attiva automaticamente le misure di adeguata verifica rafforzata previste dagli artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007, che si aggiungono — e non si sostituiscono — agli obblighi ordinari di cui agli artt. 17-23 dello stesso decreto.
Le quattro misure rafforzate obbligatorie
L’art. 25, comma 4, D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati — tra cui i notai — le seguenti quattro misure specifiche nei confronti delle PEP:
- Procedure per l’identificazione della qualifica PEP: il soggetto obbligato deve disporre di procedure adeguate e documentate, basate sul rischio, per determinare se il cliente o il titolare effettivo dell’operazione sia una PEP. La dichiarazione scritta del cliente è lo strumento operativo principale, da integrare con la consultazione di fonti pubbliche disponibili.
- Autorizzazione preventiva dei vertici: prima di avviare o proseguire un rapporto continuativo con una PEP, è necessario ottenere l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione, ovvero di loro delegati. Nel contesto dello studio notarile, questa misura si traduce in un passaggio obbligato di validazione da parte del notaio stesso prima di procedere con l’atto.
- Accertamento dell’origine del patrimonio e dei fondi: il professionista deve adottare le misure necessarie per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione. Questo accertamento deve avvenire sulla base di documenti, dati o informazioni attendibili, anche pubblicamente disponibili (visure camerali, atti pubblici anteriori, bilanci depositati, dichiarazioni fiscali ove accessibili).
- Monitoraggio costante e rafforzato: il rapporto con la PEP deve essere oggetto di un controllo continuativo più intenso rispetto ai clienti ordinari, con aggiornamento periodico delle informazioni e attenzione alle variazioni del profilo di rischio nel corso del tempo.
Quando il professionista deve astenersi dall’operazione
Ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 231/2007, qualora il professionista non sia in grado di completare l’adeguata verifica rafforzata — per rifiuto del cliente di fornire le informazioni richieste, per impossibilità di accertare l’origine dei fondi o per mancata collaborazione —, ha l’obbligo di:
- 🚫 Non instaurare il rapporto continuativo o la prestazione professionale;
- 🚫 Porre fine al rapporto continuativo già instaurato;
- 🚨 Valutare se trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’UIF della Banca d’Italia.
Si rammenta che il notaio — in quanto pubblico ufficiale — ha l’obbligo di ricevere l’atto ai sensi dell’art. 27 della Legge Notarile (L. 89/1913), salvo le eccezioni previste dalla legge. L’astensione antiriciclaggio non si traduce quindi sempre in un rifiuto automatico di ricevere l’atto, ma impone una valutazione ponderata tra l’obbligo notarile e le prescrizioni della disciplina antiriciclaggio, con eventuale segnalazione all’UIF in caso di operazione sospetta anche ove l’atto sia stato comunque ricevuto.
Il ruolo specifico del notaio nell’adeguata verifica delle PEP
Le Regole Tecniche del Consiglio Nazionale del Notariato, approvate il 16 ottobre 2018 e successivamente aggiornate, stabiliscono che per le prestazioni notarili tipiche non è richiesta l’istituzione di un registro o archivio ulteriore rispetto a quello già previsto dall’ordinamento del notariato. Costituiscono idonea modalità di registrazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 D.Lgs. 231/2007:
- il fascicolo del singolo cliente formato ai sensi delle Regole Tecniche, contenente i documenti di identità, le visure camerali, le copie dei mezzi di pagamento, le dichiarazioni rese dal cliente;
- gli atti conservati dal notaio ai sensi della L. 89/1913 e del R.D. 1326/1914;
- i repertori notarili, idonea modalità di registrazione ai sensi degli artt. 31-34 D.Lgs. 231/2007.
In tutti i casi in cui un cliente PEP non sia fisicamente presente ma abbia rilasciato una procura per atto notarile, si realizza l’ipotesi di verifica non in presenza che — ove la procura sia autenticata da notaio — consente comunque di ritenere assolti gli obblighi di rafforzata verifica, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del professionista ricevente. La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni dalla conclusione dell’operazione, anche in caso di trasferimento ad altro distretto o di cessazione dell’attività notarile (con consegna agli archivi notarili).
La segnalazione di operazione sospetta e le PEP
La qualifica di PEP del cliente è un fattore di rischio che il notaio deve ponderare nella valutazione complessiva dell’operazione ai fini della segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’UIF.
Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 231/2007, il notaio ha l’obbligo di trasmettere una SOS all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ogni qualvolta abbia il sospetto fondato, basato su elementi oggettivi, che un’operazione — anche già perfezionata — sia collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La qualifica di PEP non determina automaticamente l’obbligo di segnalazione, ma costituisce un fattore di rischio elevato che deve essere considerato nel quadro dell’analisi complessiva dell’operazione.
Gli Indicatori di anomalia emanati dalla Banca d’Italia per i professionisti (aggiornati periodicamente e disponibili sul sito istituzionale della Banca d’Italia) forniscono un catalogo di schemi comportamentali tipici che, associati alla qualifica di PEP, rafforzano il fondato sospetto. Tra i pattern più rilevanti: acquisti immobiliari di importo sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, trasferimenti di quote societarie a condizioni anomale, utilizzo di schemi fiduciari opachi, interposizione di soggetti senza apparente giustificazione economica.
La SOS è un obbligo personale e non delegabile del notaio, da trasmettere attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia. L’obbligo di segnalazione è assistito da una specifica clausola di esonero di responsabilità per le segnalazioni effettuate in buona fede (art. 35, co. 7, D.Lgs. 231/2007) e da una clausola di segretezza che vieta la comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione (c.d. divieto di tipping-off).
🔧 Guida pratica: come gestire un’operazione con una PEP
Di seguito il procedimento operativo consigliato per il notaio che riceve un’operazione in cui è coinvolta una PEP o un suo familiare:
- Acquisire la dichiarazione scritta del cliente sull’eventuale sussistenza della qualifica di PEP o di rapporti con PEP, da allegare al fascicolo dell’operazione. La dichiarazione va raccolta prima dell’atto.
- Verificare la qualifica attraverso fonti pubbliche: siti istituzionali degli enti di appartenenza, portali open data delle pubbliche amministrazioni, comunicati ufficiali, banche dati commerciali.
- Ottenere l’autorizzazione interna prima di procedere con l’atto. Nel contesto dello studio notarile monoprofessionale, questo requisito è soddisfatto dalla decisione motivata del notaio stesso, adeguatamente documentata nel fascicolo.
- Avviare la verifica dell’origine dei fondi: richiedere al cliente documentazione attestante la provenienza delle somme (estratti conto, atti di successione, preliminari, dichiarazioni fiscali, bilanci). La documentazione deve essere raccolta prima del rogito, non successivamente.
- Valutare il profilo di rischio dell’operazione nella sua globalità, incrociando la qualifica PEP con altri elementi: natura dell’operazione, entità del corrispettivo, modalità di pagamento, presenza di intermediari, struttura del soggetto acquirente.
- Impostare il monitoraggio nel tempo: se il rapporto con la PEP è destinato a continuare (es. assistenza societaria ricorrente), pianificare aggiornamenti periodici del profilo di rischio e revisione delle informazioni acquisite.
- Documentare tutto nel fascicolo antiriciclaggio e conservare la documentazione per dieci anni dalla conclusione dell’operazione.
📊 Caso pratico: compravendita immobiliare con un sindaco di capoluogo
Situazione: Il notaio riceve l’incarico di stipulare una compravendita immobiliare in cui l’acquirente è il sindaco in carica di un capoluogo di provincia. Il corrispettivo è di € 850.000, pagato mediante bonifico da conto corrente personale dell’acquirente.
Qualifica della parte: Il sindaco di capoluogo di provincia rientra espressamente nell’elenco delle cariche rilevanti ai fini PEP (art. 1, co. 2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 e Allegato tecnico). L’obbligo di verifica rafforzata scatta automaticamente, indipendentemente da qualsiasi valutazione sul profilo individuale del soggetto o sulla correttezza dell’operazione.
Adempimenti del notaio:
- ✅ Acquisire la dichiarazione scritta dell’acquirente che attesta la propria qualifica di sindaco di capoluogo e conferma la propria qualifica di PEP.
- ✅ Richiedere documentazione sull’origine dei fondi: estratti conto degli ultimi 12-24 mesi, documentazione relativa a eventuali disinvestimenti, atti successori o donazioni ricevute.
- ✅ Motivare nel fascicolo la propria decisione di procedere all’atto, dopo la valutazione del rischio.
- ✅ Descrivere nel fascicolo le modalità di pagamento e verificare la congruenza tra l’importo e la capacità patrimoniale documentata.
- ✅ Monitorare, nei mesi successivi, eventuali ulteriori operazioni riconducibili allo stesso soggetto.
Valutazione del rischio: Nel caso in esame, l’operazione non presenta di per sé elementi di anomalia: il corrispettivo è congruo al mercato, il pagamento è tracciabile, non vi sono intermediari anomali. Il profilo di rischio dell’operazione, pur elevato per la qualifica PEP dell’acquirente, non presenta indicatori tipici di segnalazione. Il notaio potrà quindi procedere all’atto, con adeguata documentazione nel fascicolo antiriciclaggio.
📅 Novità legislative 2024-2026
| Atto normativo | Contenuto rilevante | Data applicazione |
|---|---|---|
| Reg. (UE) 2024/1624 — “Single Rulebook” AML/CFT | Nuova definizione PEP: soglia 50.000 ab. per cariche locali; inclusione fratelli/sorelle tra i familiari | 10 luglio 2027 |
| Dir. (UE) 2024/1640 — VI Direttiva AML | Riforma dei meccanismi istituzionali nazionali; registro titolari effettivi | Recepimento entro 10 luglio 2027 |
| Reg. (UE) 2024/1620 — Regolamento AMLA | Istituzione AMLA (Francoforte); supervisione diretta su enti ad alto rischio; coordinamento FIU | Operativa dal 1° luglio 2025 |
| D.Lgs. 231/2007 (testo vigente) | Quadro italiano in vigore: qualifica PEP, obblighi artt. 24-25, SOS, conservazione 10 anni | In vigore (sino al 2027) |
| Provvedimento Banca d’Italia — Indicatori di anomalia | Schemi operativi di segnalazione SOS per i professionisti, incluse operazioni con PEP | Continuamente aggiornati |
Si segnala che il D.Lgs. 210/2025, adottato per sanare la procedura di infrazione europea avviata a carico dell’Italia per il mancato recepimento nei termini del quadro normativo sul registro dei titolari effettivi, ha introdotto modifiche al D.Lgs. 231/2007 in materia di accesso alle informazioni sui beneficiari effettivi. Tali modifiche, pur non incidendo direttamente sulla definizione di PEP, rafforzano il quadro complessivo di trasparenza entro cui si inserisce la disciplina sulle PEP.
📝 In sintesi
Le Persone Politicamente Esposte sono una categoria normativa specifica che il D.Lgs. 231/2007 — nella versione attuale, rafforzata dal D.Lgs. 90/2017 — identifica in ragione delle cariche pubbliche ricoperte o ricoperte entro i precedenti dodici mesi, insieme alla loro cerchia familiare e ai soggetti con stretti legami d’affari.
- ✅ La qualifica di PEP include oggi anche le PEP “domestiche” (residenti in Italia), senza distinzione rispetto alle PEP estere.
- ✅ Gli obblighi rafforzati degli artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007 si attivano automaticamente e si affiancano a quelli ordinari di adeguata verifica.
- ✅ La dichiarazione scritta del cliente è lo strumento operativo principale per l’individuazione della qualifica PEP.
- ✅ Il Regolamento UE 2024/1624 amplierà dal 2027 la platea delle PEP (soglia 50.000 ab. per le cariche locali; fratelli/sorelle tra i familiari).
- ✅ L’AMLA è operativa dal 1° luglio 2025 e rafforza la supervisione coordinata a livello europeo.
- ✅ In caso di impossibilità di completare la verifica rafforzata, il notaio ha l’obbligo di astenersi e valutare la SOS all’UIF della Banca d’Italia.
- ✅ La documentazione antiriciclaggio deve essere conservata per dieci anni; per i notai, i fascicoli e i repertori notarili sono idonea modalità di registrazione.
❓ FAQ — Persone Politicamente Esposte
Un ex ministro che ha lasciato l’incarico 6 mesi fa è ancora una PEP?
Sì. La qualifica di PEP permane per dodici mesi dalla cessazione della carica. Pertanto un ex ministro che ha lasciato l’incarico 6 mesi fa è ancora formalmente assoggettato agli obblighi di verifica rafforzata.
Il figlio maggiorenne di un senatore che lavora come imprenditore è una PEP?
Sì, rientra nella categoria dei familiari delle PEP ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007. Il figlio di una PEP è assoggettato agli stessi obblighi di verifica rafforzata del genitore titolare della carica, indipendentemente dalla propria attività professionale.
Un medico primario ospedaliero è una PEP?
No, in linea di principio. La qualifica PEP nella sanità riguarda i direttori generali di ASL, aziende ospedaliere e enti del SSN, non i professionisti sanitari in posizione dirigenziale di livello intermedio. Il primario ospedaliero non rientra nell’elenco tassativo delle cariche rilevanti.
Cosa cambia concretamente per il notaio con l’AML Package 2024?
Dal 10 luglio 2027 il notaio dovrà considerare come PEP anche i sindaci (e figure analoghe) di comuni con almeno 50.000 abitanti — innalzando la soglia attuale dai 15.000 ai 50.000 e quindi riducendo il numero di Comuni i cui sindaci rientrano automaticamente nella categoria PEP. I fratelli e le sorelle di ministri e capi di governo dovranno essere trattati come familiari di PEP.
Le misure rafforzate si applicano anche alle operazioni occasionali (non continuative)?
Sì. Gli artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007 fanno riferimento sia ai rapporti continuativi che alle singole prestazioni e operazioni. Ogni volta che il notaio riceve un atto che coinvolge una PEP — anche per un’operazione episodica — deve attivare le misure rafforzate.
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Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 16 novembre 2007, n. 231 — Attuazione della direttiva 2005/60/CE, testo vigente (GU n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O. n. 268) — normattiva.it
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 — Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) — normattiva.it
- Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (Single Rulebook AML/CFT) — GU UE L del 19 giugno 2024 — eur-lex.europa.eu
- Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (VI Direttiva AML) — GU UE L del 19 giugno 2024 — eur-lex.europa.eu
- Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (Regolamento AMLA) — GU UE L del 19 giugno 2024 — eur-lex.europa.eu
- Banca d’Italia — Provvedimento 3 aprile 2013 — Adeguata verifica della clientela — bancaditalia.it
- Banca d’Italia — Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela — bancaditalia.it
- Consiglio Nazionale del Notariato — Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio (approvate il 16 ottobre 2018) — notariato.it
- UIF — Unità di Informazione Finanziaria — Indicatori di anomalia per i professionisti — uif.bancaditalia.it
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un professionista. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, contattate direttamente lo Studio. Contenuto supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Aggiornato al maggio 2026.
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