…visualizzazioni

Profili civilistici, presupposti applicativi e tecnica redazionale

Manlio Carlo Soldani, Notaio in Domodossola


Abstract. L’istituto della servitù per destinazione del padre di famiglia, disciplinato dall’art. 1062 c.c., costituisce uno dei modi di acquisto delle servitù prediali a titolo originario. Il meccanismo operativo, che produce effetti ipso iure al momento della divisione o dell’alienazione del fondo, richiede un’analisi puntuale dei presupposti — unicità soggettiva originaria, segni apparenti, separazione dei fondi — nonché una considerazione attenta delle ricadute in sede di redazione degli atti traslativi. Il presente contributo ne analizza la struttura dogmatica, i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e le indicazioni operative per l’interprete.


§ 1 — Inquadramento sistematico

Le servitù prediali, secondo la sistematica del codice civile del 1942, si possono costituire per contratto, per testamento, per usucapione e, appunto, per destinazione del padre di famiglia (artt. 1058–1062 c.c.). Quest’ultimo modo di acquisto — assente nella sua attuale formulazione nel codice previgente, ma riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza già nell’esperienza romanistica — si caratterizza per il fatto che il titolo costitutivo è sostituito, in modo del tutto peculiare, da uno stato di fatto preesistente alla separazione dei fondi, imputabile alla stessa volontà del dominus.

La ratio sottesa all’istituto risponde a un’esigenza pratica elementare: chi divide o aliena un fondo non deve essere penalizzato per aver omesso di formalizzare servitù che erano già, in forza dell’organizzazione fondiaria preesistente, incorporate nell’assetto economico dei beni. La legge dunque supplisce al silenzio del disponente, facendo sorgere di diritto le servitù corrispondenti agli stati di fatto apparenti.

L’istituto si colloca, sotto il profilo dogmatico, nella categoria dei modi di acquisto a titolo originario, non già perché prescinda da qualsiasi atto di autonomia privata, ma perché il diritto sorge per effetto diretto della legge al verificarsi dei presupposti, senza necessità di un accordo negoziale specificamente dedicato alla costituzione della servitù.


§ 2 — La norma: art. 1062 c.c.

Art. 1062 Codice Civile — Testo vigente

«Quando il proprietario di due fondi, o di un fondo diviso in due parti, ha stabilito nell’uno dei fondi o in una parte di esso uno stato di fatto che sarebbe una servitù se i fondi o le parti di esso appartenessero a due diversi proprietari, tale servitù si costituisce di diritto quando il proprietario aliena i due fondi o le due parti a proprietari diversi, ovvero quando gli stessi vengono a lei separati per effetto di divisione, a meno che nell’atto di alienazione o di divisione sia diversamente stabilito.»

Il tenore letterale della disposizione individua con chiarezza la struttura dell’istituto: un prius fattuale (lo stato di fatto preesistente tra fondi in mano allo stesso proprietario) e un posterius giuridico (la costituzione automatica della servitù al momento della separazione soggettiva della proprietà). La norma opera come fattispecie legale a struttura complessa, nella quale il verificarsi congiunto di tutti i requisiti è condizione necessaria e sufficiente per la produzione dell’effetto.

La disposizione fa salva la possibilità che nel titolo di alienazione o di divisione sia «diversamente stabilito»: tale riserva attribuisce all’autonomia privata un potere di esclusione espresso, che riveste fondamentale importanza nella prassi redazionale.


§ 3 — Presupposti applicativi

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel corso del tempo una ricostruzione articolata dei requisiti dell’istituto, riconducibili a quattro elementi strutturali.

I. Unicità originaria della proprietà (prior common ownership). I due fondi — o le due porzioni di uno stesso fondo — devono essere stati, in un momento precedente alla separazione, in mano allo stesso soggetto. Non è sufficiente la mera disponibilità economica o la comproprietà pro quota indivisa: la Cassazione ha precisato che rileva la titolarità in capo a un unico dominus.

II. Stato di fatto corrispondente a una servitù. Al momento della separazione deve esistere, nell’organizzazione dei fondi, uno stato di fatto che — ove i fondi appartenessero a proprietari diversi — integrerebbe una servitù prediale. Non è necessario che lo stato di fatto sia stato imposto con un atto formale: è sufficiente che esso sia concretamente instaurato, anche per facta concludentia.

III. Apparenza dei segni. Sebbene l’art. 1062 c.c. non richiami espressamente l’apparenza, la dottrina prevalente e la giurisprudenza costante richiedono, per analogia con il disposto dell’art. 1061 c.c., che i segni della servitù siano apparenti: vale a dire, visibili e riconoscibili all’esterno, tali da rendere conoscibile la situazione di fatto a un osservatore ordinario. Il requisito dell’apparenza si collega alla funzione di tutela dell’affidamento dei terzi.

IV. Separazione dei fondi per alienazione o divisione. L’evento che fa scattare la costituzione automatica è la separazione soggettiva della proprietà: sia essa realizzata mediante alienazione (vendita, donazione, permuta, conferimento, ecc.) ovvero mediante divisione (contrattuale, testamentaria o giudiziale). Il momento costitutivo coincide con la data dell’atto separativo.

Il requisito dell’apparenza: profili controversi

Il requisito dell’apparenza dei segni ha formato oggetto di un vivace dibattito dottrinale. Un orientamento minoritario ha sostenuto che l’art. 1062 c.c., a differenza dell’art. 1061 c.c., non contenga alcun riferimento all’apparenza, sicché il meccanismo della destinazione opererebbe indipendentemente da tale requisito. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità hanno tuttavia costantemente affermato che il richiamo analogico all’art. 1061 c.c. è imprescindibile: le servitù non apparenti non possono essere costituite per destinazione del padre di famiglia, pena la violazione del principio di conoscibilità e certezza dei diritti reali.

La Suprema Corte ha definito il concetto di apparenza in termini oggettivi: non è necessario che i segni siano stati percepiti in concreto dall’acquirente o dal condividente, essendo sufficiente che essi fossero obiettivamente percepibili da chiunque, con ordinaria diligenza, esaminasse i luoghi al momento dell’atto costitutivo.

Unicità soggettiva e comproprietà

Un tema ricorrente nella giurisprudenza riguarda la compatibilità dell’istituto con la preesistente comproprietà del fondo. La Cassazione ha chiarito che la comproprietà pro indiviso non soddisfa il requisito della titolarità esclusiva in capo a un unico soggetto: occorre che il fondo — o entrambi i fondi — siano stati integralmente nella disponibilità di un unico proprietario. Nella divisione di un bene in comproprietà, dunque, la destinazione del padre di famiglia non opera di per sé, salvo che uno dei condividenti dimostri di aver instaurato lo stato di fatto in epoca in cui era unico titolare dell’intero.


§ 4 — L’effetto costitutivo: natura e decorrenza

L’effetto costitutivo della servitù si produce di diritto, ossia ope legis, per il solo verificarsi dei presupposti, senza che sia necessaria alcuna espressa manifestazione di volontà delle parti. Si tratta di un effetto legale tipico, che si inserisce nel contratto o nell’atto divisionale come conseguenza automatica, non quale effetto negoziale.

Sul piano temporale, il momento costitutivo coincide con la data dell’atto separativo — tipicamente, la data dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata di alienazione, ovvero la data della sentenza di scioglimento della comunione divenuta definitiva nel caso di divisione giudiziale.

L’effetto si produce sia nel caso in cui il costituente alieni entrambi i fondi a soggetti diversi, sia nel caso in cui alieni solo uno dei due fondi, trattenendo l’altro. In quest’ultimo caso, la servitù si costituisce a favore o a carico del fondo trattenuto, a seconda della direzione dello stato di fatto preesistente.

Distinzione tra fondo dominante e servente. La determinazione della qualità di fondo dominante e di fondo servente non dipende dal soggetto che aliena o che riceve: dipende dalla direzione dello stato di fatto preesistente. Il fondo che beneficiava dell’utilità diviene il fondo dominante; il fondo che la subiva diviene il fondo servente.


§ 5 — Rapporto con le servitù non apparenti e limiti applicativi

L’art. 1061 c.c. stabilisce che «le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia». Il rinvio espresso alla destinazione del padre di famiglia chiarisce, in via definitiva, che le servitù non apparenti sono escluse dall’ambito applicativo dell’istituto.

La ratio è coerente con il principio di pubblicità dei diritti reali: le servitù che non risultano da opere visibili e permanenti non possono gravare un immobile a insaputa del proprietario o dell’acquirente, che non avrebbe alcun modo di rilevarne l’esistenza.

La distinzione tra servitù apparenti e non apparenti si fonda, in via consolidata, sulla presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù: un acquedotto interrato visibile nei suoi terminali, una strada, una finestra di luci o vedute, una canalizzazione di scolo. Non è sufficiente la mera riconoscibilità giuridica o catastale: occorre una materialità percepibile.

Servitù idonee a sorgere per destinazione

In via esemplificativa, la giurisprudenza ha ritenuto compatibili con l’istituto: la servitù di passaggio esercitata su un percorso riconoscibile sul terreno, la servitù di acquedotto con opere visibili, la servitù di stillicidio con gronde o pluviali, la servitù di appoggio e di immissione con manufatti visibili. Non sono invece costituibili per destinazione: la servitù di non costruire, la servitù di non sopraelevare, le servitù di veduta prive di aperture preesistenti, e in generale tutte le servitù negative che si manifestano solo come obblighi di non facere privi di segni visibili.


§ 6 — Il potere di esclusione dell’autonomia privata

L’art. 1062 c.c. fa espressamente salva la facoltà delle parti di derogare all’effetto legale con una contraria dichiarazione inserita nel titolo di alienazione o di divisione. Si tratta di una deroga ammessa, che non richiede forme sacramentali, ma che deve essere sufficientemente chiara da manifestare la volontà di escludere la costituzione automatica della servitù.

L’esclusione può avere portata generale — riferita a qualsiasi servitù che potrebbe sorgere per destinazione — ovvero portata specifica, limitata a determinate servitù individuate. In mancanza di una clausola di esclusione, la servitù si costituisce automaticamente, senza che le parti possano successivamente allegare l’assenza di volontà costitutiva.

La clausola di esclusione deve essere contenuta nello stesso atto separativo: non è efficace una clausola inserita in un atto successivo, nemmeno se stipulato contestualmente con un atto separato. Tale principio, consolidato in giurisprudenza, risponde alla necessità di certezza del momento costitutivo.


§ 7 — Profili giurisprudenziali

Cass. civ., Sez. II, n. 13597/2016. Ha ribadito che il requisito dell’apparenza dei segni è condizione necessaria per l’operatività dell’istituto ex art. 1062 c.c., non potendosi costituire per destinazione del padre di famiglia servitù prive di segni visibili e permanenti al momento della divisione o dell’alienazione.

Cass. civ., Sez. II, n. 22950/2019. Ha precisato che la valutazione dell’apparenza dei segni deve essere compiuta con riferimento al momento dell’atto traslativo o divisionale, non a un momento precedente o successivo; l’apparenza successivamente rimossa non vale a escludere la già avvenuta costituzione, mentre l’apparenza successivamente instaurata non vale a costituire la servitù retroattivamente.

Cass. civ., Sez. II, n. 2831/2018. Ha affrontato il rapporto tra destinazione del padre di famiglia e comproprietà, ribadendo che la titolarità pro indiviso non soddisfa il requisito di unicità soggettiva della proprietà, essendo necessaria la previa titolarità esclusiva di entrambe le porzioni in capo allo stesso soggetto.

Cass. civ., Sez. II, n. 8050/2014. Ha chiarito la distinzione tra la clausola di esclusione prevista dall’art. 1062 c.c. e la rinuncia alla servitù già costituita: la prima opera prima del verificarsi dell’effetto legale e deve essere contenuta nel titolo traslativo; la seconda presuppone una servitù già sorta e non richiede requisiti di forma particolari, salvo il rispetto delle norme sull’acquisto e sull’estinzione dei diritti reali.

Cass. civ., Sez. II, n. 20906/2013. Ha affermato che l’onere della prova dei presupposti della destinazione del padre di famiglia grava su chi intende avvalersene, con la specificazione che la prova dei segni apparenti può essere fornita con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni semplici e la prova testimoniale.


§ 8 — Estinzione e vicende successive

La servitù sorta per destinazione del padre di famiglia è soggetta alle stesse cause di estinzione previste per le servitù in generale (artt. 1073–1074 c.c.): la confusione (riunione in capo allo stesso soggetto della titolarità del fondo dominante e del fondo servente), il non uso ventennale (per le servitù non continue), la rinuncia del titolare del fondo dominante, e la scadenza del termine se la costituzione sia stata a termine.

La servitù sorta ope legis non è soggetta a estinzione per il semplice fatto che i segni apparenti siano successivamente rimossi: la rimozione dei segni rileva solo ai fini dell’esercizio della servitù e della sua prova, non della sua esistenza giuridica.

Il non uso ventennale rileva come causa estintiva esclusivamente per le servitù discontinue: per quelle continue (come il deflusso delle acque o il passaggio di luci), il non uso non estingue la servitù.


§ 9 — Tecnica redazionale

La servitù per destinazione del padre di famiglia rappresenta, sul piano redazionale, uno dei rischi più insidiosi nella stesura degli atti traslativi e divisionali aventi ad oggetto fondi costituenti un tempo un’unica proprietà. L’effetto si produce in silenzio, senza necessità di una dichiarazione, e può incidere significativamente sulla consistenza giuridica dei beni trasferiti.

Due diligence preliminare

Prima di procedere alla redazione dell’atto, è essenziale procedere a una verifica dello stato dei luoghi, con attenzione ai segni apparenti di servitù preesistenti. In particolare, occorre accertare: la storia proprietaria dei fondi (con verifica delle trascrizioni e delle visure catastali storiche), la presenza di opere visibili riconducibili a servitù di passaggio, acquedotto, stillicidio, appoggio o veduta, e l’eventuale preesistenza di un unico soggetto titolare di entrambi i fondi.

Tale verifica deve avvenire con riferimento alla situazione dei luoghi al momento dell’atto: la ricognizione deve essere coeva all’atto, non affidarsi a planimetrie o descrizioni datate che potrebbero non riflettere lo stato attuale.

La clausola di esclusione

Quando, all’esito della due diligence, non si rinvengano stati di fatto apparenti, ovvero quando le parti intendano escludere espressamente ogni possibile effetto della destinazione, è buona prassi inserire nell’atto una clausola di esclusione espressa. Tale clausola deve avere portata chiara e non equivoca, e deve essere contenuta nel corpo dell’atto, non in un allegato o in un atto successivo.

Formula di esclusione — versione generale:

Le parti dichiarano espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1062 c.c., che con il presente atto non si intende costituire alcuna servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, escludendosi pertanto qualsiasi effetto costitutivo derivante da eventuali stati di fatto preesistenti o da opere visibili riscontrabili sui fondi oggetto del presente trasferimento.

Formula di esclusione — versione specifica (es. servitù di passaggio):

Le parti dichiarano altresì che lo stato di fatto relativo al percorso di accesso insistente sulla particella [xxx] non è inteso costituire, né costituisce, servitù di passaggio a favore della particella [yyy], ai sensi dell’art. 1062 c.c., restando espressamente esclusa qualsiasi servitù per destinazione del padre di famiglia avente ad oggetto detto percorso.

Atti di divisione

Nella divisione di un compendio immobiliare di provenienza unitaria, il rischio di costituzione automatica di servitù è particolarmente elevato, poiché lo stato dei fondi è tipicamente organizzato per una gestione unitaria che presuppone l’uso reciproco delle varie parti. È pertanto opportuno che, in sede di progetto divisionale, si proceda a una ricognizione sistematica degli stati di fatto apparenti e, ove necessario, si inseriscano clausole di esclusione o — alternativamente — si formalizzino espressamente le servitù che si intende costituire, così da chiarire il regime dei fondi assegnati.

Attenzione. La scelta tra esclusione espressa e riconoscimento della servitù non è neutra: l’esclusione elimina il vincolo ma può ridurre la fruibilità dei fondi; il riconoscimento formalizza un vincolo reale che inciderà sulla commerciabilità futura. La scelta va operata dopo adeguata analisi delle esigenze concrete delle parti e dello stato dei luoghi.

Atti di alienazione parziale

Quando il disponente aliena solo una porzione del proprio immobile trattenendo il resto, occorre valutare con particolare attenzione la bidirezionalità del rischio: la servitù potrebbe costituirsi sia a favore della porzione alienata (con onere sulla parte trattenuta), sia a favore della parte trattenuta (con onere sulla porzione alienata). La clausola di esclusione, ove inserita, deve pertanto coprire entrambe le direzioni.

Trascrizione e opponibilità

La servitù sorta per destinazione del padre di famiglia, in quanto acquistata a titolo originario per effetto di legge, non richiede una trascrizione autonoma per la sua esistenza. Tuttavia, l’art. 2643, n. 4, c.c. impone la trascrizione degli «atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili», e la norma si applica anche ai modi di acquisto legali con effetti costitutivi che risultino da un titolo già trascritto. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, è pertanto raccomandabile che la situazione sia resa evidente nel testo dell’atto trascritto, attraverso l’esplicitazione della servitù o dell’esclusione, in modo da rendere conoscibile la situazione ai successivi aventi causa.

Indicazioni operative di sintesi

  • Verificare sempre la storia proprietaria dei fondi e la preesistenza di un unico titolare.
  • Condurre un sopralluogo o richiedere una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi al momento dell’atto.
  • Inserire clausola di esclusione espressa quando non si intende far sorgere servitù, ovvero formalizzare espressamente quelle che si intende costituire.
  • Nella divisione, procedere a ricognizione sistematica degli stati di fatto e definire il regime di ciascun fondo assegnato.
  • Rendere visibile nel testo dell’atto la situazione delle servitù, per garantire l’opponibilità ai successivi aventi causa.

§ 10 — Conclusioni

La servitù per destinazione del padre di famiglia costituisce un istituto di grande rilevanza pratica, la cui operatività silenziosa — e proprio per questo insidiosa — richiede all’interprete una consapevolezza sistematica che vada ben oltre la mera conoscenza del testo dell’art. 1062 c.c. La struttura plurifattoriale dei requisiti, il ruolo centrale del requisito dell’apparenza (giurisprudenzialmente integrato in via analogica), e la possibilità di esclusione mediante contraria dichiarazione nel titolo delineano un istituto che si trova al crocevia tra l’autonomia privata e l’effetto legale tipico.

Nella prassi degli atti traslativi e divisionali, la presenza di uno stato di fatto preesistente che soddisfi i requisiti dell’art. 1062 c.c. deve essere affrontata con chiarezza già in sede redazionale: la mancata gestione della questione espone a rischi di contenzioso derivanti dalla costituzione automatica di servitù non volute o non attese, con conseguenti ricadute sulla commerciabilità dei fondi e sulla certezza dei diritti reali.

L’istituto rappresenta, in ultima analisi, una significativa manifestazione del principio secondo cui l’ordinamento interviene a tutela della coerenza e della continuità dell’assetto economico dei fondi, supplendo alle lacune dell’autonomia privata quando la separazione soggettiva della proprietà interrompe un sistema di utilità reciproche già concretamente instaurato.


Manlio Carlo Soldani, Notaio in Domodossola · Studio Notarile Soldani e Carraro · Via Camillo Prampolini, 14 · Collegio Notarile di Verbania · domodossola@notaiosoldani.it · Tel. 0324 066077

Articolo a carattere scientifico. Le formule proposte hanno valore indicativo e devono essere adattate al caso concreto.

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

Condividi

Esplora le aree dello Studio