Le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E

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Sintesi

Le procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offrono al debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale strumenti differenziati di regolazione della crisi e di liberazione dai debiti, ma incidono in modo diretto sulle ragioni del creditore pubblico. Il contributo esamina la Circolare con cui l’Agenzia delle Entrate ha inquadrato la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, ricostruendo i presupposti soggettivi e oggettivi di ciascun istituto, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi e i criteri indicati agli Uffici per la quantificazione del debito, l’esercizio del voto, la formulazione delle contestazioni e la verifica della meritevolezza. L’analisi dà conto dei principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito richiamati dal documento di prassi, dei profili ancora controversi, tra cui il rilievo dell’inadempimento tributario nel giudizio di meritevolezza, e delle ricadute pratiche per i professionisti chiamati ad assistere il debitore, a ricostruirne gli atti dispositivi e a valutare gli effetti della procedura nei confronti dei terzi.


Indice dei contenuti

Premessa e inquadramento sistematico

La funzione della Circolare e il metodo dell’analisi

La Circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, la «Circolare») costituisce la seconda parte del commento sistematico al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito, il «Codice»), ed è dedicata alle procedure di sovraindebitamento e all’esdebitazione. Il documento, indirizzato agli Uffici, dichiara di voler assicurare un’applicazione uniforme delle procedure di sovraindebitamento e un corretto bilanciamento tra la tutela del debitore e l’effettiva soddisfazione dei creditori; recepisce inoltre i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 26 giugno 2026 e conclusasi il 24 luglio 2026.

Pur essendo un atto di prassi amministrativa, la Circolare ha una rilevanza che eccede il perimetro degli Uffici. Essa combina il commento articolo per articolo delle disposizioni del Codice con la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti e con l’indicazione delle condotte che gli Uffici sono invitati a tenere nelle diverse fasi: ne risulta una mappa attendibile dei punti sui quali il creditore erariale è destinato a intervenire nelle procedure di sovraindebitamento e, per converso, dei profili che il debitore, l’organismo di composizione della crisi (di seguito, «OCC») e i professionisti incaricati devono presidiare. Il presente contributo ne segue l’ordine sistematico, integrandolo con osservazioni critiche e con l’indicazione delle questioni che lo stesso documento lascia aperte.

Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della crisi

L’ordinamento italiano è stato tra gli ultimi in Europa a introdurre una disciplina specifica per la crisi dei c.d. soggetti non fallibili. Prima della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (la c.d. «legge salva-suicidi»), l’insolvenza civile era affidata alle ordinarie procedure esecutive individuali, in assenza di un procedimento unitario di tipo concorsuale. La legge del 2012 prevedeva un’unica procedura, modellata sull’accordo di ristrutturazione dei debiti e subordinata al consenso di una qualificata maggioranza dei creditori; il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdusse il piano del consumatore, rimesso al solo controllo del giudice, ridusse la soglia di adesione richiesta per l’accordo, rese vincolante la proposta omologata anche per i creditori non aderenti e previde la liquidazione del patrimonio. Gli OCC furono istituiti soltanto con il decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

Il Codice, entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo plurime proroghe, ha ricondotto la materia in un sistema unitario. Molti dei suoi effetti erano stati anticipati dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che aveva ridefinito la nozione di consumatore, disciplinato le procedure familiari, reso obbligatoria la relazione dell’OCC e introdotto l’esdebitazione di diritto dell’incapiente. Le procedure di sovraindebitamento hanno mutato denominazione: il piano del consumatore è divenuto «ristrutturazione dei debiti del consumatore», l’accordo di composizione della crisi «concordato minore» e la liquidazione del patrimonio «liquidazione controllata del sovraindebitato». Il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (c.d. Correttivo-bis), che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023, ha inciso sul sovraindebitamento essenzialmente innalzando la soglia debitoria di accesso alla liquidazione controllata e sopprimendo l’iniziativa del pubblico ministero per le imprese minori; il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo-ter) ha operato la revisione più profonda, richiamata nei singoli passaggi di questo contributo (sul quadro generale del correttivo si veda anche l’analisi dedicata alle operazioni straordinarie e crisi d’impresa nel D.Lgs. 136/2024).

La collocazione delle procedure di sovraindebitamento nel Codice

Nel Codice la disciplina dei debitori non fallibili è distribuita su tre sedi. Le disposizioni generali e le due procedure di composizione della crisi si trovano nel Capo II del Titolo IV (articoli da 65 a 83), articolato in una sezione di disposizioni comuni, in una dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e in una dedicata al concordato minore. La liquidazione controllata ha autonoma collocazione nel Capo IX del Titolo V (articoli da 268 a 277), accanto alla liquidazione giudiziale, mentre l’esdebitazione è regolata nel Capo X (articoli da 278 a 283), che contiene anche disposizioni specifiche per il sovraindebitato. L’assetto delle procedure di sovraindebitamento è sintetizzato nella tabella seguente.

IstitutoArticoli del CodiceDebitori legittimatiTratto qualificante
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreartt. 67–73Consumatore, per debiti contratti in tale qualitàNessun voto dei creditori; omologazione con sentenza che dichiara chiusa la procedura
Concordato minoreartt. 74–83Debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), con esclusione del consumatoreVoto dei creditori; ipotesi in continuità o liquidatoria con apporto di risorse esterne
Liquidazione controllataartt. 268–277Ogni debitore in stato di sovraindebitamento; il creditore, se il debitore è insolventeApprensione dell’attivo e dei beni sopravvenuti; programma di liquidazione
Esdebitazioneartt. 278–283Tutti i debitori; persona fisica incapiente per l’art. 283Inesigibilità dei crediti residui, subordinata alla meritevolezza
Tabella 1 — Le procedure di sovraindebitamento e le disposizioni di riferimento del Codice
Infografica: Le Procedure Di Sovraindebitamento Nella Circolare Ade N. 9/E, Con Articoli Del Codice, Termini E Punti Di Attenzione
Le procedure di sovraindebitamento nel codice della crisi: istituti, articoli di riferimento e principali punti di attenzione indicati dalla circolare.

Le disposizioni comuni alle procedure di sovraindebitamento: ambito soggettivo, OCC e nuclei familiari

L’ambito soggettivo e il ruolo dell’OCC

L’art. 65 del Codice individua i destinatari delle procedure di sovraindebitamento nei debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c): il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza. La norma rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del Titolo III, con l’eccezione dell’art. 44: il Correttivo-ter ha infatti espressamente precluso al sovraindebitato di accedere al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il deposito di una domanda prenotativa o «in bianco». I compiti del commissario giudiziale e del liquidatore sono svolti dall’OCC.

Il profilo di maggior rilievo sistematico è la facoltatività della nomina dell’attestatore. Nel sistema della legge n. 3 del 2012 l’attestazione di fattibilità era sostanzialmente necessaria e incorporata nelle funzioni dell’OCC; il Codice sceglie uno schema più flessibile, che evita oneri aggiuntivi nei casi meno complessi. La Circolare osserva tuttavia che la facoltatività dell’attestazione fa da contraltare all’ampliamento del sindacato del giudice, al quale spetta ora la verifica della fattibilità (artt. 70, comma 7, e 80, comma 1), e che nelle situazioni connotate da particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria l’attestazione può rappresentare un primo filtro di legalità e un ausilio istruttorio per gli Uffici. La sua mancanza non è condizione di ammissibilità e non può incidere sul giudizio finale, ferme restando le attestazioni che la legge affida obbligatoriamente all’OCC.

Il comma 4-bis, inserito dal Correttivo-ter, colma una lacuna riconoscendo agli OCC la facoltà di accedere, ai fini della redazione delle relazioni allegate alla domanda, ai dati dell’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le procedure familiari

L’art. 66 consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Sono considerati membri della famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Ne consegue che la disciplina può essere attivata anche in assenza di convivenza, purché l’indebitamento abbia origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria.

Per effetto del Correttivo-ter, se anche uno solo dei ricorrenti non riveste la qualifica di consumatore non è possibile accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti, restando disponibili la liquidazione controllata e il concordato minore; è inoltre consentito l’accesso alla liquidazione controllata anche quando alcuni dei debitori versino nelle condizioni di incapienza di cui all’art. 283. Il principio cardine, applicazione dell’art. 2740 del codice civile, è che «le masse attive e passive rimangono distinte»: l’attivo di ciascun familiare resta destinato ai creditori personali di quest’ultimo e a quelli da soddisfare in comune, è esclusa la possibilità di utilizzare l’attivo di un debitore per pagare i creditori individuali di un altro e i debiti solidali vanno imputati per l’intero nella massa passiva di ciascun coobbligato. Anche il compenso dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno.

In caso di più domande presentate presso tribunali diversi, il giudice «preventivamente adito» coordina le procedure di sovraindebitamento. La Circolare rileva che l’art. 66, diversamente dall’art. 30 del Codice, che valorizza il giudice che si pronuncia per primo, assegna rilievo al momento antecedente, sicché ai fini della competenza appare sufficiente il deposito del ricorso: il coordinamento spetta al giudice presso il quale il ricorso è stato per primo depositato.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

La nozione oggettiva di consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) è, tra le procedure di sovraindebitamento, la più favorevole al debitore: non prevede il voto dei creditori e, in caso di omologazione, comporta l’inesigibilità dei crediti che non possono essere soddisfatti. Consumatore è, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società di persone per i debiti estranei a quelli sociali, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti nella qualità di consumatore. Quest’ultimo inciso, introdotto dal Correttivo-ter, ha sciolto i dubbi sulla natura dei debiti ammissibili: la qualifica dipende dalla natura originaria dell’obbligazione, non dalla condizione soggettiva attuale del debitore.

La Circolare ne trae la conseguenza che il sovraindebitamento «misto», o a carattere esclusivamente professionale o imprenditoriale, può trovare risposta soltanto nel concordato minore o nella liquidazione controllata. Richiama a sostegno la sentenza della Corte di cassazione 26 luglio 2023, n. 22699, che ha ribadito il criterio, già affermato dalla sentenza 1° febbraio 2016, n. 1869, secondo cui la qualificazione si fonda sul titolo in forza del quale le obbligazioni sono sorte e sul momento della loro assunzione, e la decisione del Tribunale di Milano del 20 ottobre 2023 che ha escluso la procedura in presenza di debiti promiscui. Il socio illimitatamente responsabile di S.n.c., S.a.s. o S.a.p.a. può accedere alla procedura limitatamente ai debiti contratti nella sfera privata. Quanto al fideiussore, l’ordinanza 16 novembre 2021, n. 34515, e la sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, riconoscono la qualifica di consumatore a chi abbia prestato la garanzia per ragioni personali, estranee all’attività esercitata, escludendola quando la fideiussione sia espressione o strumento funzionale di tale attività.

Il contenuto del piano, la moratoria e la durata dei pagamenti

L’art. 67 attribuisce al piano contenuto libero e non impone alcuna percentuale minima di soddisfacimento, ma richiede che siano indicati in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Non sono previste né la facoltà di formare classi né ipotesi di classamento obbligatorio; ove i creditori siano suddivisi in classi, restano fermi il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione e i principi consolidati di classamento. Il limite funzionale più rilevante riguarda i crediti privilegiati: possono essere soddisfatti non integralmente soltanto se è assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e la parte rimasta insoddisfatta degrada a chirografo, come ribadito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 11 aprile 2025, n. 9549. La proposta può inoltre prevedere il rimborso delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se il debitore è in regola con i pagamenti o è autorizzato dal giudice a sanare le rate scadute.

Un punto di particolare interesse pratico è la moratoria, che per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca può arrivare a due anni dall’omologazione, con decorso degli interessi legali. Il contrasto tra chi considerava il biennio il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento e chi lo qualificava come il periodo entro cui avviare l’adempimento è stato composto dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 29 aprile 2026, n. 11676: la moratoria integra una mera sospensione dell’esigibilità, senza necessità di prevedere l’inizio del pagamento o l’estinzione integrale entro il biennio; gli interessi legali devono comunque essere computati, pur potendo la proposta differirne il pagamento per la stessa durata. Il Codice non fissa un termine massimo di durata del piano e la giurisprudenza richiamata dalla Circolare ammette piani anche molto lunghi, purché sia garantito ai creditori privilegiati un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione controllata.

Gli Uffici sono invitati a verificare che le proposte fondate su pagamenti ultrannuali, anche a seguito di moratoria, siano adeguatamente motivate e convenienti rispetto all’alternativa liquidatoria attestata dall’OCC e, in presenza di più soluzioni praticabili, a valutare quella che meglio tutela le ragioni erariali anche sotto il profilo dei tempi. Il criterio è confermato dall’ordinanza della Corte di cassazione 20 giugno 2026, n. 20941, che ha respinto la ricorribilità di un piano di rateazione trentennale a fronte di un immobile che, in sede esecutiva, aveva suscitato offerte di acquisto tali da consentire il pagamento integrale dei creditori in tempi sensibilmente più rapidi.

Meritevolezza, omologazione e controllo giudiziale

L’assenza del voto dei creditori è compensata da un controllo giurisdizionale imperniato sulla condotta del debitore e su quella del finanziatore. L’art. 69 preclude l’accesso al consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti o che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, nonché a chi abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Rispetto alla legge n. 3 del 2012 muta il paradigma: il tradizionale triplice test di meritevolezza, che escludeva ogni colpa, è sostituito da un criterio attenuato, sicché non è più sufficiente rilevare una sproporzione originaria tra debiti e capacità economiche, occorrendo che essa sia frutto di una condotta consapevole, intenzionale o gravemente negligente. La Circolare richiama in tal senso, tra le altre, le decisioni del Tribunale di Roma del 30 maggio 2025 e del Tribunale di Isernia del 28 giugno 2026, che individua la colpa grave nel ricorso «seriale» e imprudente al credito.

Il comma 2 dell’art. 69 priva il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o violato i principi sul merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, della legittimazione a opporsi alla convenienza della proposta. La Corte di cassazione ha precisato che tale creditore conserva la facoltà di contestare i requisiti di legittimità (sentenza 22 luglio 2025, n. 20672) e che la colpa del finanziatore non elide, di per sé, la gravità della colpa del debitore (ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048): i due profili sono distinti e possono coesistere.

Quanto al procedimento, il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone la pubblicazione della proposta e del piano e la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC; ciascun creditore può presentare osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 3). Le osservazioni costituiscono, secondo la Corte di cassazione (ordinanza 20 giugno 2026, n. 20941), il veicolo processuale che attribuisce al creditore la qualità di parte formale del giudizio di omologazione e, quindi, la legittimazione al reclamo. La Circolare ne deduce che, nonostante il termine non sia previsto a pena di decadenza, gli Uffici debbano attenersi al termine di venti giorni per la formulazione delle contestazioni, rappresentando le condizioni ostative, le criticità sul valore di liquidazione, la violazione delle cause di prelazione e l’eventuale carenza di convenienza o di fattibilità. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque il piano quando ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione controllata; non esiste un cram down specificamente rivolto all’Amministrazione finanziaria, ma l’omologa forzosa ha valenza generale nei confronti di qualsiasi creditore opponente. La sentenza di omologazione è reclamabile ai sensi dell’art. 51.

La fase esecutiva (art. 71) vede il debitore conservare il possesso del patrimonio sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice ogni sei mesi e, dal 28 settembre 2024, presenta una relazione finale; i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori e possono assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 344. La revoca dell’omologazione (art. 72) può essere chiesta da un creditore, dall’OCC, dal pubblico ministero o da qualsiasi interessato, non può più essere disposta d’ufficio e non può essere proposta decorsi sei mesi dalla relazione finale; essa determina la riviviscenza dell’intero debito, compreso quello tributario, e può essere seguita dall’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 73, senza più alcun automatismo di «conversione».

Il concordato minore

Presupposti: continuità, concordato liquidatorio e cause di inammissibilità

Il concordato minore (artt. 74-83) è accessibile a tutti i debitori dell’art. 2, comma 1, lett. c), esclusi i consumatori, salva l’eccezione delle procedure familiari. Ne esistono due forme: il concordato in continuità, che consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale in via diretta o indiretta, e il concordato liquidatorio, ammesso soltanto quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Il Correttivo-ter ha riferito l’incremento all’attivo e non più alla «soddisfazione dei creditori»; a differenza del concordato preventivo liquidatorio, non sono richiesti un incremento minimo dell’attivo né una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari.

Tra le cause ostative, l’art. 33, comma 4, dichiara inammissibile la domanda dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La Corte di cassazione, con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, ha risolto il contrasto sposando l’interpretazione più rigorosa: l’inammissibilità opera in ogni caso, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato liquidatorio. La Circolare precisa che gli Uffici si uniformeranno a tale pronuncia. Quanto al socio fideiussore, che non svolge un’attività da proseguire, la giurisprudenza di merito lo ammette al concordato liquidatorio, purché non assuma la qualifica di consumatore, da accertarsi con criterio funzionale (Cass., ordinanze 10 luglio 2025, n. 18834, e 22 gennaio 2026, n. 1483).

L’art. 77 sanziona con l’inammissibilità la mancanza dei documenti richiesti dagli artt. 75 e 76, il superamento dei limiti dimensionali, l’avvenuta esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte e il compimento di atti diretti a frodare i creditori. La Circolare adotta un’interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che il requisito dimensionale si riferisca al solo imprenditore commerciale, in coordinamento con l’art. 121, sicché anche i professionisti sopra soglia possono accedere alla procedura. Quanto agli atti in frode, richiama la giurisprudenza di merito secondo cui configura un atto in frode il sistematico pagamento dei creditori privati accompagnato dal sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie (Corte d’appello di Genova, sentenze 29 luglio 2025, n. 48, e 10 giugno 2025, n. 35; Tribunale di Lucca, decreto 25 settembre 2026), con la precisazione che la mancanza di un autonomo requisito di meritevolezza non esclude il controllo sulla buona fede e sulla diligenza.

Non va trascurato, infine, un profilo processuale. La Circolare ritiene necessaria la difesa tecnica per la domanda di concordato minore: l’art. 9, comma 2, del Codice rende obbligatorio il patrocinio salvo diversa previsione, e mentre l’art. 68 per la ristrutturazione del consumatore e l’art. 269 per la liquidazione controllata consentono di stare in giudizio senza difensore, manca analoga previsione per il concordato minore. Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 3 febbraio 2025, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del ricorso sottoscritto personalmente dal debitore.

Contenuto della proposta, classi e regole di distribuzione

L’art. 74, comma 3, consente il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma, ma il Correttivo-ter ha eliminato il riferimento al «contenuto libero». La Corte di cassazione, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, ha chiarito che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 del codice civile e la graduazione delle cause legittime di prelazione, nei termini in cui sono regolati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112, in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4. Resta quindi estranea al modello concordatario una proposta che parifichi il trattamento di privilegiati e chirografari in assenza di una norma che lo consenta; gli Uffici potranno eccepire la violazione di tali criteri nelle contestazioni all’OCC.

La formazione delle classi è soltanto eventuale, salvo che per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i quali è obbligatoria. La scelta esclude l’applicazione delle ulteriori ipotesi di classamento obbligatorio dell’art. 85, comma 2, tra cui quella dei creditori tributari o previdenziali non integralmente soddisfatti. Nel concordato in continuità trova applicazione, per quanto compatibile, la relative priority rule dell’art. 84, comma 6, che distingue tra valore di liquidazione, distribuito nel rispetto della graduazione delle prelazioni, ed eccedenza da continuità. La Circolare la ritiene applicabile anche al professionista, richiamando la sentenza della Corte d’appello di Firenze 3 marzo 2026, n. 1105, secondo cui non vi sono ragioni sistematiche per escludere la continuità professionale dall’ambito dell’art. 78, comma 2-bis, lett. b), e che individua, nel termine triennale dell’esdebitazione (cfr. Corte cost. 19 gennaio 2024, n. 6), il parametro per distinguere i redditi destinati alla liquidazione dal surplus da continuità.

Voto, omologazione e cram down fiscale

Con il decreto di apertura (art. 78) il giudice dispone la pubblicità, assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per comunicare all’OCC adesione, dissenso e contestazioni e, su istanza del debitore, può disporre le misure protettive: a differenza della legge n. 3 del 2012, gli effetti protettivi non sono più automatici, in linea con l’impostazione del Codice che esclude l’automatic stay. Nelle contestazioni gli Uffici rappresentano gli elementi oggettivi e documentati relativi ad atti potenzialmente pregiudizievoli, quali gli atti dispositivi su beni gravati da fermo o ipoteca o sottoposti a sequestro, nonché la costituzione di trust, vincoli di destinazione o altri strumenti di segregazione patrimoniale, valutandone in concreto la rilevanza ai fini della frode. Per i tributi amministrati dall’Agenzia il voto è espresso dalla Direzione provinciale competente con riguardo alla generalità dei crediti, mentre l’agente della riscossione vota limitatamente agli oneri di riscossione di sua spettanza (Cass., ordinanza 7 dicembre 2022, n. 35976).

L’art. 79 richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con la maggioranza per teste quando un solo creditore detenga più della metà dei crediti e con il raggiungimento della maggioranza nel maggior numero di classi. Il comma 3 dispone che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato i creditori si intendono consenzienti: la Circolare ne trae l’indicazione che gli Uffici debbano sempre manifestare la propria posizione entro il termine e che l’eventuale dissenso debba essere adeguatamente e puntualmente motivato.

Il cram down dell’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare, in presenza di contestazioni, se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione controllata, e di omologare anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. La Corte di cassazione (sentenza 16 maggio 2026, n. 14555) ha escluso che tale omologazione sia subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, perché il concordato minore conosce una procedura autonoma e semplificata con l’intervento dell’OCC; ne discende che non occorre il parere conforme della Direzione regionale. La Circolare sostiene, tuttavia, che restano applicabili i principi sostanziali dell’art. 88, comma 1, e in particolare il trattamento non deteriore dei crediti tributari e previdenziali, la cui violazione fonda l’eccezione di inammissibilità. Il cram down fiscale rileva soltanto per il computo delle maggioranze e non priva l’Amministrazione della possibilità di contestare ogni altro presupposto: secondo la Corte d’appello di Genova (sentenza 29 luglio 2025, n. 48) esso non consente di superare sempre il dissenso erariale, ma solo l’inerzia o il voto ingiustificato.

Ne deriva un’indicazione di metodo. Nei casi in cui l’esposizione sia quasi interamente di natura erariale gli Uffici valuteranno l’eccezione di inammissibilità per frode, ravvisando un abuso dello strumento, ma la Circolare precisa che la prevalente incidenza del debito erariale non basta, di per sé, a integrarlo: occorrono elementi sintomatici, come la reiterata omissione degli obblighi tributari in presenza di risorse disponibili o l’effettuazione di pagamenti preferenziali. Quanto alla fase esecutiva (artt. 81-83), il piano è eseguito dallo stesso debitore sotto il controllo dell’OCC, senza nomina di un liquidatore; il compenso dell’OCC è liquidato solo all’esito dell’integrale esecuzione; la revoca può essere chiesta da creditori, OCC e pubblico ministero entro sei mesi dalla relazione finale; il concordato non ha natura novativa, sicché le obbligazioni originarie rivivono, comprese quelle tributarie.

La liquidazione controllata

Accesso alla procedura e attestazione dell’attivo

La liquidazione controllata (artt. 268-277) è una procedura concorsuale non negoziale, volta alla monetizzazione del patrimonio pignorabile del debitore e alla distribuzione del ricavato nel rispetto della par condicio. Può essere richiesta dal debitore in stato di sovraindebitamento e, se questi è insolvente, anche da un creditore, purché i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non siano inferiori a cinquantamila euro. La principale novità del Correttivo-ter è l’art. 268, comma 3: l’apertura nei confronti della persona fisica è subordinata all’attestazione dell’OCC che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie, mentre il debitore evocato in giudizio dal creditore può evitare l’apertura se l’OCC attesta l’impossibilità di acquisire attivo. L’intento, richiamato dalla Relazione illustrativa, è evitare procedure inutili e onerose per l’Erario.

Il comma 4 elenca i beni esclusi dalla liquidazione: i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i guadagni nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i relativi frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 del codice civile, e le cose non pignorabili per legge. Sul regime del fondo patrimoniale rispetto ai debiti tributari si rinvia all’approfondimento sull’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale per debiti tributari. Il ricorso del debitore è presentato personalmente con l’assistenza dell’OCC e deve essere corredato di una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione, descrive la situazione economico-patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni e contiene l’attestazione dell’attivo. La Corte di cassazione ha precisato che tali indicazioni, pur non integrando requisiti di meritevolezza, costituiscono presupposto di ammissibilità, il cui accertamento non è limitato a un controllo formale (ordinanze 28 ottobre 2025, n. 28576, e 28 aprile 2026, n. 11603).

Se la domanda è proposta dai creditori, l’art. 271 permette al debitore di presentare, entro la prima udienza, una domanda di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, ovvero di chiedere un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile per ulteriori sessanta: nella pendenza del termine la liquidazione controllata non può essere aperta e il giudice può concedere le misure protettive. La norma esprime il favor per le soluzioni conservative rispetto alla liquidazione.

Apertura, programma di liquidazione e beni sopravvenuti

La sentenza di apertura (art. 270) produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina il deposito di scritture e dell’elenco dei creditori entro sette giorni, assegna ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni un termine non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore le domande di ammissione al passivo, restituzione o rivendicazione, e dispone la consegna dei beni, la pubblicazione e la trascrizione. Il liquidatore completa l’inventario e redige il programma di liquidazione entro novanta giorni dall’apertura (art. 272); il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che resta aperta fino alla completa esecuzione e comunque per tre anni dall’apertura, con possibilità di chiusura anticipata se non può essere acquisito ulteriore attivo.

Il comma 3-bis, introdotto dal Correttivo-ter, include nella liquidazione i beni che pervengono al debitore fino alla sua esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli. La Circolare ricollega la disposizione alla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 2024, n. 6: il termine triennale dell’esdebitazione costituisce un limite massimo all’apprensione dei beni sopravvenuti ma, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti, opera anche come termine minimo, con la conseguenza che il programma deve sfruttare tutto il tempo antecedente all’esdebitazione. Gli Uffici verificheranno la trasmissione del programma e ne monitoreranno l’esecuzione, in coordinamento con il liquidatore e con l’agente della riscossione.

Stato passivo, riparto e chiusura

Il procedimento di formazione del passivo (art. 273) è stato interamente riscritto dal Correttivo-ter in senso semplificato: il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, cui gli interessati possono opporre osservazioni entro quindici giorni; nei successivi quindici giorni forma lo stato passivo, che diviene esecutivo con il deposito. Le opposizioni si propongono con reclamo ai sensi dell’art. 133 e il decreto del giudice delegato è impugnabile con ricorso per cassazione. Le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante prova che il ritardo non gli è imputabile e se le trasmette entro sessanta giorni dalla cessazione della causa; per questo la Circolare invita gli Uffici a quantificare con particolare tempestività il debito e a valutare l’opposizione allo stato passivo in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, dell’insinuazione.

Il programma è eseguito dal liquidatore, che riferisce semestralmente al giudice delegato, e la distribuzione avviene secondo l’ordine delle prelazioni, previo progetto di riparto sul quale i creditori hanno quindici giorni per osservazioni, termine che la Circolare qualifica perentorio e a pena di inammissibilità delle contestazioni tardive. Gli artt. 275-bis, 276 e 277 completano il quadro disciplinando la prededuzione, la chiusura con decreto motivato, accompagnata dalla relazione del liquidatore sui fatti rilevanti per l’esdebitazione, e il divieto di azioni esecutive per i creditori posteriori alla pubblicità dell’apertura. Le vendite si svolgono secondo le regole della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, con cancellazione delle iscrizioni e dei vincoli una volta riscosso il prezzo; per un parallelo con l’esecuzione individuale si veda l’analisi sui limiti del decreto di trasferimento nell’espropriazione immobiliare e, per la vendita volontaria di immobili gravati da garanzia del concessionario, quella sulla vendita di immobili gravati da ipoteca esattoriale.

L’esdebitazione

Oggetto ed effetti, anche sui crediti tributari

L’esdebitazione (art. 278) consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata: il debito non si estingue, ma diviene giuridicamente inesigibile nei confronti del debitore, restando impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’effetto opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; sulla norma sono pendenti questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Verona e di Milano, riunite dalla Corte costituzionale con ordinanza 11 giugno 2026, n. 104, che ha restituito gli atti ai rimettenti per la notifica ai creditori interessati. Sono esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Quanto ai crediti tributari, la Circolare chiarisce che l’esdebitazione si estende ai debiti di natura tributaria, non rientrando essi tra le categorie escluse. Per le sanzioni amministrative tributarie occorre invece una valutazione in concreto dell’accessorietà, che non può fondarsi su automatismi né sulla natura pubblicistica del credito: le sanzioni conseguenti a una violazione che ha generato il debito d’imposta sono accessorie e seguono la sorte del credito esdebitato, mentre quelle prive di un vincolo di dipendenza strutturale e funzionale restano escluse. Dall’emissione del provvedimento gli Uffici sospenderanno le partite iscritte a ruolo e i carichi affidati all’agente della riscossione.

L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Il debitore ha diritto di conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente (art. 279), recependo l’art. 21 della direttiva (UE) 2019/1023; il decorso del termine non è automatico, perché il giudice deve accertare le condizioni sostanziali. Nella liquidazione giudiziale l’art. 280 individua come cause ostative la condanna per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’attività d’impresa, la distrazione dell’attivo, l’esposizione di passività insussistenti, il ricorso abusivo al credito, l’ostacolo allo svolgimento della procedura e la precedente fruizione del beneficio nei cinque anni o per due volte; la valutazione, che può fondarsi anche su colpa grave, non richiede il dolo. Per l’art. 281, la Corte costituzionale (sentenza 12 maggio 2026, n. 74) ha interpretato la «contestualità» con il decreto di chiusura in senso logico e non cronologico, così da non precludere l’istanza presentata subito dopo la chiusura.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni (art. 282, comma 1). Oltre alle condizioni dell’art. 280, il comma 2 richiede che il debitore non sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Circolare segnala che la giurisprudenza ha attribuito rilievo preclusivo anche alla sentenza di patteggiamento (Cass., 7 luglio 2025, n. 18520; Corte d’appello di Milano, decreto 20 febbraio 2026, n. 337). Il provvedimento è reclamabile ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni.

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L’art. 283 disciplina una misura che la Circolare definisce una novità assoluta, riservata alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, e accessibile una sola volta. Il Correttivo-ter ha introdotto un parametro reddituale, individuando l’incapienza anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. La Circolare invita tuttavia a non farne un’applicazione meramente letterale, per evitare il rischio del «falso incapiente»: il dato quantitativo funge da indicatore, da integrare con una verifica concreta, che tenga conto di risorse ulteriori, anche indirette o solo apparentemente riferibili a terzi.

Il beneficio non può fungere da surrogato dell’esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale: la Corte di cassazione (ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108) ha escluso l’accesso di chi, già dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale, non abbia ottenuto il beneficio per la medesima esposizione debitoria. L’esdebitazione è concessa con decreto, con obbligo di dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute a pena di revoca; per tre anni, e non più per quattro, l’OCC vigila e, se emergono utilità ulteriori, i creditori possono agire su di esse, essendo stata eliminata la soglia quantitativa del dieci per cento. Il reclamo ai sensi dell’art. 124 è l’unico strumento di tutela dei creditori e, come precisa la Cassazione richiamata dalla Circolare (ordinanza 7 maggio 2026, n. 13220), si propone al tribunale in composizione collegiale.

Profili problematici delle procedure di sovraindebitamento e orientamenti interpretativi

L’inadempimento tributario nel giudizio di meritevolezza

La questione più controversa riguarda il peso dell’omesso versamento dei tributi nella valutazione di meritevolezza. Secondo un primo indirizzo (Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024; Tribunale di Pistoia, 24 aprile 2026) il sistematico mancato pagamento delle imposte integra di per sé colpa grave, in quanto lesivo del dovere di contribuzione dell’art. 53 Cost., superabile solo da ragioni gravi ed eccezionali la cui prova grava sul debitore con il supporto dell’OCC. Un diverso orientamento (Tribunale di Milano, 23 dicembre 2024; Tribunale di Avellino, 9 gennaio 2025; Tribunale di Forlì, 23 luglio 2025; Tribunale di Rovereto, 16 febbraio 2026) ammette l’esdebitazione anche in presenza di debiti erariali prevalenti, purché non emergano condotte fraudolente o dolose e l’inadempimento sia coerente con un’incapienza strutturale, valutando la meritevolezza principalmente in negativo, come assenza di atti in frode, dolo o colpa grave.

La Circolare non sposa né l’uno né l’altro indirizzo in forma assoluta. Dalle decisioni richiamate, che comprendono casi di accoglimento dei reclami dell’Agenzia (Tribunale di Viterbo, 10 settembre 2026; Corte d’appello di Venezia, 25 giugno 2026; Tribunale di Bologna, 5 maggio 2026), ricava il criterio secondo cui l’Ufficio, ricevuto il decreto di esdebitazione, verifica l’assenza di atti in frode, di dolo e di colpa grave e la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e formazione dell’indebitamento; ma precisa che la colpa grave non può desumersi in modo automatico dalla prevalenza del debito tributario o dal protrarsi dell’inadempimento. La valutazione deve considerare le cause dell’indebitamento, la disponibilità e la destinazione delle risorse e l’eventuale aggravamento consapevole, distinguendo la macroscopica imprudenza dalle situazioni di effettiva incapacità di pagamento derivanti da circostanze oggettive e documentate, quali il mancato incasso dell’IVA addebitata in fattura, l’insolvenza dei cessionari, il ritardato pagamento dei committenti o la significativa contrazione del reddito, da apprezzare per imprevedibilità, durata e iniziative adottate per contenere l’indebitamento.

Sul piano sistematico può osservarsi che l’impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dalla Circolare (10 aprile 2025, C-723/23, Amilla), la quale riconosce agli Stati membri la facoltà di negare o limitare l’accesso al beneficio in presenza di condotte disoneste, purché le deroghe siano circostanziate e sorrette da un legittimo interesse pubblico: la buona fede, non la qualità del creditore, è il criterio discretivo.

Segregazione patrimoniale, pagamenti preferenziali e abuso dello strumento

Un secondo nucleo di criticità attiene agli atti che sottraggono beni alla garanzia dei creditori. Nell’esdebitazione la giurisprudenza richiamata ha ritenuto ostativa la costituzione di trust o di vincoli di destinazione, in quanto espressiva di una disonestà oggettiva (Corte d’appello di Firenze, 15 dicembre 2025, che conferma Tribunale di Lucca, 19 settembre 2025, n. 7428), e ha valorizzato altri indici, come il trasferimento di residenza strumentale a ridosso della domanda e la successione di società con identico oggetto e analoga compagine (Tribunale di Forlì, decreto 11 giugno 2026; Tribunale di Viterbo, 10 settembre 2026). Sul trust come strumento di segregazione si rinvia, per i profili civilistici, all’analisi sul trust a tutela degli eredi minori nell’impresa di famiglia; ciò che qui rileva è che, nelle procedure di sovraindebitamento, la sua costituzione nel quinquennio anteriore alla domanda non è neutra e può essere valutata come indice di frode.

A questo si aggiunge il tema dell’abuso. L’orientamento della Corte d’appello di Genova, ripreso dalla Circolare, qualifica come uso distorto del concordato minore quello piegato non alla prosecuzione dell’attività ma all’eliminazione del debito accumulato verso l’Erario; la prassi indica agli Uffici di muovere l’eccezione solo in presenza di elementi sintomatici e non per la mera prevalenza del debito fiscale. L’equilibrio è delicato: da un lato la valorizzazione della seconda opportunità, che ispira la direttiva (UE) 2019/1023; dall’altro la tutela di un credito, quello erariale, che non può essere compresso in assenza di condotte meritevoli.

Casistica applicativa e novità normative e giurisprudenziali

Le attività richieste agli Uffici nelle procedure di sovraindebitamento

Dal punto di vista del creditore erariale, la Circolare traduce l’impianto normativo in una sequenza di adempimenti. Alla comunicazione dell’incarico da parte dell’OCC, da effettuarsi entro sette giorni, la Direzione provinciale competente per l’ultimo domicilio fiscale deve liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, notificare avvisi di irregolarità e di accertamento e trasmettere all’OCC la quantificazione del debito, escludendo le somme già iscritte a ruolo e consegnate all’agente della riscossione, che comunica a sua volta l’entità del debito iscritto, comprensivo di tributo, interessi, sanzioni e interessi di mora. Il termine di quindici giorni è ordinatorio; gli Uffici possono fornire una stima provvisoria, da aggiornare, e devono evitare duplicazioni tra crediti affidati e non affidati all’agente, tenendo conto di rateazioni e definizioni agevolate. Nelle fasi successive devono esprimere con tempestività il voto o le osservazioni, motivare il dissenso, monitorare l’esecuzione dei piani omologati e segnalare gli inadempimenti all’OCC, e nella liquidazione controllata presentare la domanda di ammissione al passivo nei termini. I termini principali sono riepilogati nella tabella seguente.

AdempimentoTermineDisposizione
Notizia dell’incarico dell’OCC all’agente della riscossione e agli Uffici fiscali7 giorni dal conferimento dell’incaricoartt. 68, c. 4; 76, c. 4; 269, c. 3
Comunicazione del debito tributario da parte degli Uffici e dell’agente15 giorni (termine ordinatorio)artt. 68, c. 4; 76, c. 4
Osservazioni dei creditori sul piano del consumatore20 giorni dalla comunicazioneart. 70, c. 3
Relazione dell’OCC al giudice dopo le osservazioni10 giorni dalla scadenza del termineart. 70, c. 6
Adesione, dissenso e contestazioni nel concordato minoreNon oltre 30 giorni (termine assegnato dal giudice)art. 78, c. 2, lett. c)
Reclamo avverso la sentenza di omologazione del piano30 giorniartt. 70, c. 8; 51
Domanda di ammissione al passivo nella liquidazione controllataNon oltre 90 giorni dalla sentenza, a pena di inammissibilitàart. 270, c. 2, lett. d)
Osservazioni al progetto di stato passivo15 giorniart. 273, c. 2
Domande tardive60 giorni dalla cessazione della causa non imputabileart. 273, c. 5
Osservazioni al progetto di riparto15 giorni (termine perentorio)art. 275, c. 5
Domanda di revoca dell’omologazioneEntro 6 mesi dalla relazione finaleartt. 72, c. 4; 82, c. 3
Osservazioni sull’istanza di esdebitazione nella liquidazione controllata15 giorniart. 282, c. 1
Reclamo contro i decreti di esdebitazione30 giorniartt. 282, c. 3; 283, c. 8; 124
Tabella 2 — I termini rilevanti nelle procedure di sovraindebitamento

Riflessi delle procedure di sovraindebitamento per i professionisti e per l’attività notarile

Le indicazioni della Circolare hanno ricadute dirette sull’attività dei professionisti che assistono il debitore nelle procedure di sovraindebitamento o ne hanno curato gli atti. Gli artt. 67, 75 e 283 impongono di elencare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, e la Circolare mostra che gli Uffici useranno tale elenco per individuare atti dispositivi su beni gravati, trasferimenti a titolo gratuito, vincoli di destinazione e strumenti di segregazione. È una valutazione che la prassi professionale dovrebbe anticipare: la ricostruzione ordinata della documentazione degli atti compiuti nel quinquennio, con l’indicazione della causa e della coerenza con la situazione patrimoniale dell’epoca, è il presupposto per sostenere la meritevolezza e per evitare contestazioni di frode.

Il quadro rileva altresì per le attività strumentali alle procedure di sovraindebitamento: la trascrizione dei decreti e delle sentenze, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti a seguito delle vendite, la circolazione dei beni compresi nella liquidazione e il coordinamento con le regole di pubblicità. Si tratta di aspetti nei quali la conoscenza delle conseguenze dell’inefficacia degli atti compiuti in violazione del piano o dopo la pubblicità del decreto, rispetto ai creditori anteriori, orienta il comportamento dei terzi acquirenti e dei professionisti che li assistono.

Il Correttivo-ter e il consolidamento della giurisprudenza di legittimità

Il Correttivo-ter ha inciso in modo pervasivo sulle procedure di sovraindebitamento: ha precisato la nozione oggettiva di consumatore, escluso la domanda prenotativa, reso facoltativa l’attestazione, riformulato l’accesso alla liquidazione controllata con l’attestazione dell’attivo, riscritto la formazione del passivo, disciplinato i crediti prededucibili con l’art. 275-bis, ridotto a tre anni il periodo di rilevanza delle utilità sopravvenute nell’esdebitazione dell’incapiente. Nel frattempo la giurisprudenza di legittimità ha composto contrasti rilevanti, come testimonia la tabella seguente, che raccoglie i principali arresti richiamati dalla Circolare.

PronunciaPrincipio richiamato
Cass. 26 luglio 2023, n. 22699La qualifica di consumatore si valuta sulla natura delle obbligazioni e sul momento in cui sono state assunte
Cass. 29 aprile 2026, n. 11676La moratoria biennale sospende l’esigibilità dei crediti prelatizi; gli interessi legali sono comunque dovuti
Cass. 20 giugno 2026, n. 20941Le osservazioni dei creditori attribuiscono la qualità di parte formale; centrale il giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione
Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574La proposta di concordato minore rispetta gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle prelazioni
Cass. 16 maggio 2026, n. 14555Il cram down nel concordato minore non richiede la transazione fiscale ex art. 88
Cass. 16 giugno 2026, n. 20141Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, anche individuale e liquidatorio
Cass. 14 novembre 2025, n. 30108Nessun accesso all’art. 283 per chi non ha ottenuto l’esdebitazione in una precedente liquidazione giudiziale
Corte cost. 19 gennaio 2024, n. 6Il triennio dell’esdebitazione è limite massimo e, in presenza di crediti da soddisfare, minimo per i beni sopravvenuti
Corte cost. 12 maggio 2026, n. 74La «contestualità» dell’art. 281 è logica e non cronologica
CGUE 10 aprile 2025, C-723/23, AmillaGli Stati possono negare o limitare l’esdebitazione in caso di condotte disoneste, con deroghe circostanziate
Tabella 3 — I principali arresti in materia di procedure di sovraindebitamento richiamati dalla Circolare

Considerazioni conclusive

La Circolare restituisce un’immagine coerente delle procedure di sovraindebitamento come sistema nel quale l’accesso agli strumenti più favorevoli al debitore è presidiato da due filtri: la qualificazione oggettiva dei debiti, che riserva la ristrutturazione al solo consumatore in senso stretto, e la valutazione della condotta, che nel Codice si esprime in termini di colpa grave, malafede e frode. In questo schema l’Amministrazione finanziaria assume un ruolo di interlocutore attivo e non di creditore passivo: quantifica il debito, vota, formula contestazioni, monitora l’esecuzione e, soprattutto, controlla la meritevolezza, con la dichiarata cautela di non trasformare la prevalenza del debito fiscale in una presunzione di non meritevolezza.

Nelle procedure di sovraindebitamento restano alcune questioni aperte. Il contrasto sul peso dell’inadempimento tributario non può dirsi sopito finché non interverrà la Corte di cassazione; l’applicazione al concordato minore dei principi sostanziali dell’art. 88, pur ragionevole, non ha ancora ricevuto un avallo definitivo, come la stessa Circolare riconosce richiamando la dottrina che osserva come il caso deciso dalla Cassazione non consentisse di assumere una posizione definitiva; il dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 278, comma 2, è pendente. Non è inoltre priva di effetti la scelta di rimettere il controllo sulla convenienza a un confronto con l’alternativa liquidatoria, che richiede dati omogenei, concreti e verificabili e dunque una relazione dell’OCC di elevata qualità.

Sul piano de iure condendo, può auspicarsi una definizione normativa più puntuale della nozione di colpa grave in materia tributaria, che oggi è rimessa a un’elaborazione casistica, e un maggior coordinamento tra la disciplina dei piani di lunga durata, giustificati dalla sola convenienza, e le esigenze di certezza del creditore pubblico. Nel frattempo, l’indicazione operativa che si trae dal documento è che la qualità della documentazione, la trasparenza sugli atti compiuti nel quinquennio e la coerenza tra le cause dell’indebitamento e la condotta tenuta sono i fattori che orientano l’esito di tutte le procedure di sovraindebitamento.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, «Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l’esdebitazione (Parte II)» — fonte del presente contributo, consultabile nel portale dell’Agenzia delle Entrate
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), in particolare artt. 2, 6, 33, 65-83, 88, 124, 268-283 e 344, testo disponibile su Normattiva
  • Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (c.d. Correttivo-bis) e decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo-ter)
  • Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni, consultabile su EUR-Lex
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3; decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
  • Decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 (regolamento sugli organismi di composizione della crisi)
  • Articoli 53 della Costituzione, 170, 2740 e 2741 del codice civile; articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
  • Corte costituzionale, sentenze 19 gennaio 2024, n. 6, e 12 maggio 2026, n. 74; ordinanza 11 giugno 2026, n. 104; Corte di giustizia dell’Unione europea, 10 aprile 2025, C-723/23, Amilla — nei termini richiamati dalla Circolare
  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, di merito e di appello richiamata dalla Circolare e citata nel testo

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