Trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società: il revirement del Giudice del registro di Roma

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Abstract

Un recente decreto del Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Roma ha ordinato l’iscrizione dell’atto notarile con cui un’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica si è trasformata in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, riconoscendo la legittimità della trasformazione eterogenea atipica e superando il precedente orientamento dell’ufficio romano, fondato sulla tassatività delle fattispecie previste dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. Il provvedimento, annotato su CNN Notizie, si allinea alla posizione costantemente sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, alla dottrina prevalente e alla giurisprudenza di merito favorevole all’integrazione analogica dell’elenco codicistico. L’indagine ricostruisce il dato normativo, esamina la tesi della tassatività e le ragioni che ne giustificano il superamento, colloca la decisione nel quadro del principio generale di trasformabilità tra enti collettivi diversi e verifica le ricadute della trasformazione eterogenea atipica per la prassi notarile, con particolare riguardo agli enti sportivi dilettantistici, alla disciplina applicabile all’operazione e alle questioni che restano aperte.


Indice dei contenuti

Premessa e inquadramento sistematico

Il decreto del Giudice del registro di Roma

Con decreto firmato il 14 ottobre 2026 (n. cronol. 6555/2026 del 15 ottobre 2026), il Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da un’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e ha ordinato al Conservatore di iscrivere l’atto notarile con il quale l’ente si era trasformato in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Il provvedimento afferma in termini espliciti la legittimità della trasformazione eterogenea atipica e muta l’orientamento fino a quel momento seguito dall’ufficio romano, che aveva condotto al rifiuto di iscrivere gli atti di trasformazione di associazioni non riconosciute in società.

La decisione è stata annotata da Daniela Boggiali nella rubrica «Sentenze annotate» di CNN Notizie (Notiziario n. 186 del 20 ottobre 2026), con un’ampia ricognizione degli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, degli orientamenti notarili e della giurisprudenza di merito. Il rilievo del decreto è duplice. Sul piano sistematico, esso accoglie la lettura secondo cui l’elenco degli enti trasformabili non esaurisce le fattispecie ammesse e che la trasformazione eterogenea atipica è pienamente compatibile con il sistema; sul piano operativo, elimina un’incertezza che gravava, presso il registro delle imprese di Roma, su un’operazione ricorrente nella vita degli enti sportivi e, più in generale, degli enti associativi che approdano alla forma societaria.

Il silenzio dell’art. 2500-octies c.c. sull’associazione non riconosciuta

La questione interpretativa nasce dal dato testuale. Nel disciplinare la trasformazione eterogenea in società di capitali, l’art. 2500-octies, primo comma, c.c. annovera tra gli enti di partenza i consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni, ma non menziona l’associazione non riconosciuta. Il silenzio si presta a due letture antitetiche. Secondo la prima, l’elenco è tassativo e l’omissione equivale a esclusione; secondo la seconda, l’elenco individua le fattispecie più significative senza precludere all’interprete di estenderne la disciplina, in via analogica, a enti ad esse assimilabili.

La scelta tra le due letture non è un esercizio teorico. Dalla prima discende che l’associazione non riconosciuta, per divenire società, deve sciogliersi e liquidarsi oppure ottenere preventivamente il riconoscimento della personalità giuridica; dalla seconda, che essa può percorrere la via diretta della trasformazione eterogenea atipica, con conservazione dei rapporti giuridici e senza soluzione di continuità nell’attività.

Il perimetro dell’indagine

L’analisi muove dalla ricostruzione della disciplina codicistica della trasformazione eterogenea progressiva, esamina la tesi della tassatività nella versione accolta dal precedente orientamento romano, verifica quale possa essere la ratio dell’esclusione dell’associazione non riconosciuta e colloca la soluzione nel quadro del principio di trasformabilità tra enti collettivi diversi, oggi codificato in sede di delega legislativa. Seguono l’esame dei profili problematici della trasformazione eterogenea atipica, con specifico riguardo agli enti sportivi dilettantistici, e le ricadute per la redazione dell’atto e per il controllo notarile.

La trasformazione eterogenea nel codice civile: ambito e presupposti

Gli enti di partenza e il principio di continuità

Fino alla riforma del diritto societario, la trasformazione era un’operazione riservata alle società. Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha profondamente innovato l’istituto, introducendo la trasformazione eterogenea «da» società di capitali (art. 2500-septies c.c.) e «in» società di capitali (art. 2500-octies c.c.) ed estendendo a tali vicende il principio di continuità codificato dall’art. 2498 c.c., in forza del quale l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Sul versante progressivo, l’elenco dell’art. 2500-octies c.c. comprende enti assai eterogenei tra loro. Accanto a enti dotati di personalità giuridica e soggetti a pubblicità, come le associazioni riconosciute e le fondazioni, vi figurano enti che ne sono privi, come i consorzi con attività interna, non iscritti nel registro delle imprese, e la comunione d’azienda, che non integra neppure un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. Questa varietà è il primo indizio del fatto che il criterio di selezione non risiede nella struttura soggettiva dell’ente di partenza: è il primo argomento a favore della trasformazione eterogenea atipica.

Deliberazione, limiti e assegnazione del capitale

L’art. 2500-octies, secondo comma, c.c. modula il quorum deliberativo in ragione dell’ente: maggioranza assoluta dei consorziati nei consorzi, unanimità nelle comunioni d’azienda, maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato nelle società consortili e nelle associazioni. Il terzo comma consente all’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, alla legge di escludere la trasformazione di associazioni in società di capitali; la esclude comunque per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico; stabilisce che il capitale della società risultante sia diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il quarto comma, infine, riserva all’autorità governativa la trasformazione delle fondazioni, con assegnazione delle azioni o quote secondo l’atto di fondazione o, in mancanza, secondo l’art. 31 c.c. Sono queste le regole che, come si vedrà, l’interprete è chiamato a estendere alla trasformazione eterogenea atipica.

I presidi di tutela: relazione di stima e opposizione dei creditori

Due presidi accompagnano ogni trasformazione eterogenea progressiva. Il primo attiene all’effettività del capitale: ai sensi dell’art. 2500-ter, secondo comma, c.c., il capitale della società risultante deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’art. 2465 c.c. Il secondo attiene alla tutela dei creditori: l’art. 2500-novies c.c. differisce l’efficacia della trasformazione eterogenea a sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non lo hanno prestato, e attribuisce ai creditori il diritto di proporre opposizione nello stesso termine, con applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2445 c.c., che consente al tribunale di disporre che l’operazione abbia luogo quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio o sia stata prestata idonea garanzia. Nella ricostruzione accolta dal decreto, entrambi i presidi si estendono alla trasformazione eterogenea atipica.

NormaContenutoRilievo per la fattispecie
Art. 2498 c.c.Continuità dei diritti, degli obblighi e dei rapporti, anche processualiProsecuzione dell’attività senza soluzione di continuità
Art. 2500-ter, co. 2, c.c.Capitale determinato sui valori attuali; relazione di stima ex artt. 2343 o 2465 c.c.Effettività del capitale della società risultante
Art. 2500-septies c.c.Trasformazione eterogenea da società di capitaliModello della trasformazione eterogenea regressiva
Art. 2500-octies c.c.Enti di partenza, quorum, limiti, assegnazione del capitaleNorma estesa alla trasformazione eterogenea atipica
Art. 2500-novies c.c.Efficacia differita di sessanta giorni; opposizione dei creditoriTutela dei creditori dell’ente trasformando
Art. 42-bis c.c.Trasformazioni, fusioni e scissioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioniConferma legislativa della trasformabilità degli enti non riconosciuti
Art. 3, co. 1, lett. e), L. n. 106/2016Principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversiCodificazione del principio in sede di delega
Artt. 6 e 8 D.Lgs. n. 36/2021Forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici; lucratività attenuata delle societàFungibilità dei tipi e limiti alla distribuzione degli utili
Tabella 1 — Il quadro normativo della trasformazione eterogenea atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali.
Infografica Sull'Iter Della Trasformazione Eterogenea Atipica Da Associazione Non Riconosciuta A Società Sportiva Dilettantistica A R.l.: Delibera, Relazione Di Stima, Iscrizione, Opposizione Dei Creditori, Efficacia
Trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di capitali: iter, fondamenti normativi e punti di attenzione (elaborazione su trib. Roma, decreto 14 ottobre 2026, annotato in cnn notizie n. 186/2026).

La tesi della tassatività e il precedente orientamento romano

Il precedente in materia di trust liquidatorio

L’orientamento restrittivo, contrario alla trasformazione eterogenea atipica, trova il suo antecedente più noto in un provvedimento dello stesso Tribunale di Roma del 20 luglio 2017 (pubblicato su ilcaso.it), che ha negato l’ammissibilità della trasformazione di una società in trust liquidatorio. La conclusione è stata ritenuta condivisibile; meno condivisibile è parsa, invece, la motivazione, costruita in larga parte sulla tassatività delle fattispecie trasformative. In quella sede si è sostenuto che l’eccezionalità della trasformazione eterogenea rifletta la volontà del legislatore di limitarla alle sole ipotesi tipiche ritenute meritevoli di tutela, in un ponderato bilanciamento tra l’interesse alla conservazione dell’impresa e la protezione dei soggetti che dall’operazione potrebbero essere pregiudicati, e che di tale bilanciamento sarebbe prova la previsione espressa dei rimedi a favore di questi ultimi.

L’eccezionalità come argomento

L’impostazione presuppone che la trasformazione eterogenea costituisca deroga a una regola generale, quella per cui il mutamento della causa dell’ente richiederebbe lo scioglimento, la liquidazione e la costituzione di un nuovo soggetto. Se così fosse, l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che preclude l’applicazione delle norme eccezionali oltre i casi in esse considerati, impedirebbe ogni estensione analogica dell’elenco codicistico, e la trasformazione eterogenea atipica sarebbe per definizione inammissibile.

I limiti dell’argomento contrario alla trasformazione eterogenea atipica

Il ragionamento non convince per tre ordini di ragioni. Anzitutto, la conclusione negativa raggiunta nel caso del trust liquidatorio può reggersi su ragioni diverse dalla tassatività, legate alla natura del trust, che non costituisce un ente collettivo ma un rapporto giuridico facente capo al trustee: manca, cioè, un’organizzazione di approdo idonea a proseguire i rapporti dell’ente trasformato. In secondo luogo, la premessa dell’eccezionalità è contraddetta dall’evoluzione dell’istituto, che la riforma del 2003 e la legislazione successiva hanno trasformato da vicenda interna al diritto societario in strumento di circolazione dei modelli organizzativi. Infine, la previsione di rimedi a tutela dei terzi dimostra piuttosto il contrario di quanto si vorrebbe: l’ordinamento affida la protezione dei creditori a presidi procedimentali, come la relazione di stima e l’opposizione, e non alla chiusura del catalogo degli enti trasformabili, sicché la trasformazione eterogenea atipica non sottrae ai terzi alcuna garanzia.

La ratio dell’esclusione dell’associazione non riconosciuta

Pubblicità, impresa e soggettività: criteri non decisivi

Se l’elenco dell’art. 2500-octies c.c. fosse espressione di una selezione ragionata, dovrebbe essere possibile individuare il criterio che giustifica l’esclusione dell’associazione non riconosciuta. La ricerca dà esito negativo. Non può trattarsi della mancanza di un regime di pubblicità, che difetta anche nei consorzi con attività interna, pure ammessi alla trasformazione; non dell’assenza di attività d’impresa, che non è elemento essenziale né delle associazioni né delle fondazioni; né, tantomeno, della mancanza di piena soggettività giuridica, che difetta in misura ancora maggiore nella comunione d’azienda, anch’essa compresa nella trasformazione eterogenea. Nessuno di questi criteri, dunque, può fondare un divieto di trasformazione eterogenea atipica.

EntePersonalità giuridicaPubblicitàImpresaArt. 2500-octies c.c.
Consorzio con attività internaNoNessuna iscrizione nel registro delle impreseNon essenzialeAmmesso
Comunione d’aziendaNo (difetta la stessa soggettività)Nessuna pubblicità propriaGodimento comune dell’aziendaAmmessa
Associazione riconosciutaSìRegistro delle persone giuridicheNon essenzialeAmmessa
FondazioneSìRegistro delle persone giuridicheNon essenzialeAmmessa
Associazione non riconosciutaNo (soggettività senza personalità)Nessuna pubblicità generale, salvo registri di settoreNon essenzialeNon menzionata
Tabella 2 — Requisiti strutturali degli enti di partenza: nessuno dei tratti dell’associazione non riconosciuta ne giustifica l’esclusione dalla trasformazione eterogenea atipica.

Il favor per le associazioni riconosciute e il riconoscimento strumentale

L’unica ragione plausibile dell’omissione sembra risiedere in un favor verso le associazioni riconosciute. Si tratta, però, di una preferenza priva di giustificazione sul piano giuridico, perché obbliga l’associazione non riconosciuta a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, al solo fine di realizzare immediatamente dopo il mutamento organizzativo in società di capitali. Il risultato finale è identico a quello della trasformazione eterogenea atipica; cambiano soltanto i tempi e i costi del percorso.

L’incongruenza è ancora più evidente per gli enti sportivi dilettantistici. L’art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 consente infatti all’associazione sportiva di acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche curata dal notaio, previa verifica di un patrimonio minimo di 10.000 euro. Se il passaggio intermedio è così agevole, vietare la via diretta non accresce in alcun modo la tutela dei terzi e si risolve in un aggravio formale.

La tutela di creditori e associati

Proprio per questo la dottrina pressoché prevalente ritiene ammissibile, nonostante il dato letterale, l’approdo allo schema societario anche partendo dall’associazione non riconosciuta (tra gli altri Marasà, Tradii, Fusaro, Guglielmo, Santosuosso, Bellezza, Capo). La soluzione non lede né i creditori né gli associati: i primi sono protetti dall’obbligatorietà della relazione di stima e dal generale rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500-novies c.c.; i secondi dal quorum deliberativo e dalla regola di assegnazione paritaria del capitale, salvo diverso accordo. Nessuno di questi presidi presuppone la personalità giuridica dell’ente di partenza, e tutti si prestano a essere applicati alla trasformazione eterogenea atipica.

La trasformabilità come principio generale dell’ordinamento

Le trasformazioni di fonte legislativa speciale

Già prima della riforma del diritto societario il legislatore aveva fatto ricorso allo schema della trasformazione sia per ricondurre l’ente trasformando entro lo schema societario, come nella legge 23 marzo 1981, n. 91 sulle società sportive, sia per configurare come fondazione enti in precedenza inquadrati in ambito pubblicistico, come nel D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, che ha trasformato l’ente pubblico Centro Sperimentale di Cinematografia in Fondazione Scuola Nazionale di Cinema. La frequenza di questi interventi ha consentito alla dottrina di considerare la trasformazione, caratterizzata dalla continuità dei rapporti giuridici tra le entità coinvolte, come un fenomeno applicabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal codice e dalle leggi speciali. In questa prospettiva, la Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano (18 marzo 2004) ha osservato che l’indicazione degli enti trasformabili in società di capitali lascia l’interprete libero di valutare se altri enti non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente previsti. È su questa premessa che si fonda l’ammissibilità della trasformazione eterogenea atipica.

Continuità dell’organizzazione e del vincolo di destinazione

La ricostruzione dottrinale più accreditata definisce la trasformazione come l’operazione mediante la quale si conserva il vincolo di destinazione impresso al patrimonio per l’esercizio dell’attività (Maltoni). Il principio di continuità riguarda, dunque, non tanto il soggetto quanto l’impresa, il patrimonio e l’organizzazione. L’esigenza di consentire la prosecuzione di un’attività in esercizio, senza i traumi dell’interruzione e della ripresa, non è esclusiva dell’ambito societario e ricorre identica quando l’attività, d’impresa o meno, sia svolta da un’associazione priva di personalità giuridica.

Ne discende che le lacune nell’elenco degli enti trasformabili non pongono un problema di ammissibilità della trasformazione eterogenea atipica, ma di individuazione della disciplina di volta in volta applicabile. È questa la posizione della dottrina dominante (Cetra, Sarale, Timpano, Iorio, Ferri, Pisani Massamormile, D’Agostino, Franch), che esclude l’esistenza di un numerus clausus, salvo verificare in concreto, caso per caso, l’esistenza di specifici ostacoli.

L’art. 3 della L. n. 106/2016 e l’art. 42-bis c.c.

Il principio ha trovato una codificazione espressa nell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la delega per la riforma del Terzo settore, che ha demandato al Governo di disciplinare il procedimento per la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario. In attuazione della delega, l’art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha introdotto l’art. 42-bis c.c., che consente alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni, salvo espressa esclusione statutaria, di operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni, richiamando gli effetti dell’art. 2498 c.c. e, in quanto compatibili, gli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-novies c.c. (sul punto, anche per i profili operativi, si rinvia all’approfondimento sulle operazioni straordinarie degli enti del Terzo settore).

Il dato ha un valore sistematico che va oltre il Libro I. Nel momento in cui il legislatore ammette espressamente l’associazione non riconosciuta tra gli enti che possono trasformarsi, e la sottopone ai medesimi presidi di stima e di opposizione previsti per la trasformazione eterogenea societaria, viene meno ogni residuo argomento per sostenere che la mancanza di personalità giuridica o di pubblicità sia di per sé ostativa alla trasformazione eterogenea atipica.

Profili problematici della trasformazione eterogenea atipica

L’integrazione analogica dell’elenco codicistico

L’ammissibilità della trasformazione eterogenea atipica era stata affermata dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 18 aprile 2017 (in CNN Notizie del 3 agosto 2017, con nota di Ruotolo e Bolognesi, e in Giur. comm., 2018, 995, con nota di Cattani), secondo cui, pur in assenza di un’espressa previsione, è possibile la trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 5 luglio 2022, n. 4616, ha poi ricondotto la soluzione a un ampliamento in via analogica della casistica dell’art. 2500-octies c.c., qualificando la trasformabilità come principio generale dell’ordinamento e negando che sussista un interesse pubblico tale da impedire a un’organizzazione di persone o di beni di assumere la forma giuridica ritenuta più idonea dagli aventi diritto.

Il decreto in commento recepisce questa linea e ne precisa il fondamento. Il legislatore del 2003, nello stilare l’elenco delle operazioni ammesse, non avrebbe necessariamente inteso affermare il principio di tassatività: l’elencazione sarebbe servita, da un lato, a superare i dubbi interpretativi sulle ipotesi più significative e, dall’altro, a offrire modelli legali di riferimento sulla cui base valutare, entro i limiti dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’ammissibilità di analoghe trasformazioni eterogenee, progressive o regressive, che interessino enti non societari. L’impostazione è corretta e offre alla trasformazione eterogenea atipica un fondamento metodologico sicuro. L’analogia legis richiede una lacuna e l’identità di ratio tra il caso regolato e quello non regolato; e l’associazione non riconosciuta condivide con l’associazione riconosciuta la struttura associativa, il carattere ideale dello scopo e la funzione strumentale del patrimonio, differenziandosene soltanto per il regime della responsabilità e della pubblicità, cioè per profili che la disciplina della trasformazione presidia con strumenti propri.

Trasformazione eterogenea atipica o trasformazione omogenea negli enti sportivi

Per gli enti sportivi dilettantistici, la dottrina notarile ha prospettato una ricostruzione alternativa. Lo Studio n. 23-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato (estensore Guglielmo) osserva che l’art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e l’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 delineano un ventaglio di forme organizzative, dalle associazioni prive o dotate di personalità giuridica alle società di capitali e cooperative, tra le quali le parti sono libere di scegliere. La fungibilità di questi tipi, tutti funzionali al medesimo scopo, consentirebbe di qualificare il passaggio dall’uno all’altro non come trasformazione eterogenea atipica, ma come trasformazione omogenea, caratterizzata dall’identità della funzione causale, con conseguente applicazione delle sole regole generali e, in primo luogo, della relazione di stima quando si approdi a un ente per il quale è richiesto un capitale o un patrimonio minimo.

Le due ricostruzioni convergono sull’ammissibilità e divergono sulla disciplina. La qualificazione in termini di omogeneità neutralizzerebbe i limiti propri della trasformazione eterogenea atipica, mentre quella accolta dal decreto romano conduce all’applicazione analogica degli artt. 2500-octies e 2500-novies c.c., con il conseguente differimento dell’efficacia e l’operatività dell’opposizione dei creditori. In una prospettiva operativa, la tesi preferibile è quella accolta dal decreto: la qualificazione eterogenea, oltre a trovare conferma nella diversità strutturale tra associazione e società di capitali, assicura ai creditori il presidio dell’opposizione, la cui pretermissione esporrebbe l’operazione a contestazioni difficilmente prevedibili.

Quorum deliberativo e limiti dell’art. 2500-octies, terzo comma

Due ulteriori questioni attengono alla disciplina applicabile. La prima riguarda il quorum. Una parte della dottrina ha sostenuto che le maggioranze dell’art. 2500-octies c.c. costituiscano un trattamento di favore riservato alle associazioni riconosciute, con la conseguenza che la trasformazione eterogenea atipica richiederebbe il consenso unanime degli associati; l’orientamento notarile espresso dalla massima K.A.38 del Comitato Triveneto dei Notai, condiviso dallo Studio n. 23-2023/CTS, ritiene invece interamente applicabile il procedimento dell’art. 2500-octies c.c., e quindi la maggioranza richiesta per lo scioglimento anticipato. Poiché l’ordinamento interno dell’associazione non riconosciuta è regolato dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.), resta da stabilire, ove l’accordo associativo nulla disponga, se possa applicarsi in via analogica il quorum dei tre quarti degli associati previsto dall’art. 21, terzo comma, c.c. per lo scioglimento dell’associazione riconosciuta.

La seconda questione riguarda i limiti del terzo comma, e in particolare il divieto di trasformazione per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, situazione tutt’altro che infrequente negli enti sportivi. Lo Studio n. 23-2023/CTS ritiene superabile il limite quando la società risultante preveda espressamente il divieto di distribuzione degli utili, e propone di estendere la soluzione alla trasformazione eterogenea atipica da associazione non riconosciuta; il problema potrebbe riproporsi, invece, se la società sportiva si avvalesse della lucratività attenuata consentita dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021. La scelta statutaria sulla destinazione degli utili diventa così un elemento decisivo della fattibilità della trasformazione eterogenea atipica.

Casistica applicativa: l’ente sportivo dilettantistico

Dall’associazione sportiva dilettantistica alla società sportiva dilettantistica a r.l.

La fattispecie decisa dal giudice romano è paradigmatica. L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che intende assumere la forma di società a responsabilità limitata, per esigenze di separazione patrimoniale, di accesso a determinati circuiti federali o di più efficiente governo dell’attività, trova nella trasformazione eterogenea atipica lo strumento per conservare affiliazioni, rapporti contrattuali e posizioni processuali, che ai sensi dell’art. 2498 c.c. proseguono in capo alla società. La società risultante deve rispettare il contenuto statutario prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, con particolare riguardo all’oggetto, costituito dall’esercizio stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica, all’assenza di fini di lucro nei termini dell’art. 8 e alla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento. La prassi ha affrontato anche l’ipotesi della trasformazione in s.r.l. sportiva con capitale di un euro (Ruotolo – Boggiali, Quesito di Impresa n. 875-2014/I), che si colloca nel più ampio dibattito sulla s.r.l. con capitale di 1 euro e che non esonera, comunque, dalla relazione di stima sul patrimonio dell’ente trasformando.

Il contenuto dell’atto di trasformazione e il controllo notarile

Nella trasformazione eterogenea atipica il controllo di legalità del notaio rogante investe, anzitutto, l’assenza di clausole statutarie che escludano la trasformazione e il rispetto del quorum deliberativo, ricostruito secondo i criteri appena esaminati. Investe poi la relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., la congruità del capitale rispetto al patrimonio stimato e la regola di assegnazione delle quote, che in assenza di diverso accordo è paritaria. Particolare attenzione merita la verifica dei contributi pubblici e delle liberalità ricevuti dall’ente, cui va coordinata la clausola sulla destinazione degli utili della società risultante. L’atto deve infine dar conto del regime di efficacia differita previsto dall’art. 2500-novies c.c. e degli adempimenti conseguenti nei registri di settore, a partire dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, analogamente a quanto avviene per gli enti che transitano tra registri diversi (si veda, per un profilo affine, l’approfondimento sull’iscrizione al RUNTS di enti già iscritti nel registro delle persone giuridiche).

La posizione dei creditori e di chi ha agito per l’associazione

Il profilo più delicato riguarda la responsabilità per le obbligazioni anteriori. Nell’associazione non riconosciuta, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e, ai sensi dell’art. 38 c.c., delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. La trasformazione eterogenea atipica in società a responsabilità limitata non può, di per sé, privare i creditori di questa garanzia aggiuntiva. Appare preferibile ritenere applicabile in via analogica l’art. 2500-quinquies c.c., che subordina la liberazione dei soggetti illimitatamente responsabili al consenso dei creditori, presunto quando questi, ricevuta la comunicazione della deliberazione, non lo abbiano espressamente negato entro sessanta giorni. L’analogia è avvalorata dal richiamo che lo stesso art. 42-bis c.c. compie a tale disposizione per le trasformazioni tra enti del Libro I, ed è coerente con l’attenzione che la dottrina ha dedicato alla tutela dei creditori in questa specifica fattispecie (Cattani) e, più in generale, nelle operazioni straordinarie in contesti di tensione finanziaria. In mancanza del consenso, espresso o presunto, la responsabilità personale di chi ha agito per l’associazione permane per le obbligazioni sorte prima dell’efficacia della trasformazione.

Considerazioni conclusive

La tesi preferibile

Il decreto del Giudice del registro di Roma in tema di trasformazione eterogenea atipica merita adesione. Esso allinea la prassi del registro delle imprese di Roma alla posizione costantemente sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, alla dottrina prevalente e alla giurisprudenza di merito, e riconosce che il legislatore del 2003, con espressione che merita di essere riportata, «non avesse necessariamente inteso affermare il principio di tassatività». La trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di capitali è ammissibile per integrazione analogica dell’art. 2500-octies c.c., ed è soggetta alla disciplina di quest’ultimo quanto a quorum e limiti, alla relazione di stima prevista dall’art. 2500-ter c.c., al regime di efficacia e di opposizione dell’art. 2500-novies c.c. e, per la responsabilità di chi ha agito per l’associazione, al meccanismo dell’art. 2500-quinquies c.c. Il principio di trasformabilità non equivale, tuttavia, a un’indiscriminata libertà di forme: resta ferma la verifica, caso per caso, di ostacoli specifici, a partire dai vincoli di destinazione patrimoniale.

Questioni aperte e prospettive de iure condendo

Restano aperte, in materia di trasformazione eterogenea atipica, la qualificazione del passaggio tra tipi sportivi in termini di omogeneità o eterogeneità, il quorum applicabile quando l’accordo associativo taccia, la portata del limite dei contributi pubblici in presenza della lucratività attenuata ammessa dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 e la sorte della responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. Il decreto, inoltre, non vincola gli altri uffici, e la soluzione resta esposta alla variabilità degli orientamenti locali. De iure condendo appare auspicabile un intervento che inserisca l’associazione non riconosciuta nell’elenco dell’art. 2500-octies c.c., coordinandone la disciplina con l’art. 42-bis c.c., o che formuli in via generale il principio di trasformabilità già enunciato nella legge delega del 2016, sottraendo alla contingenza delle prassi la trasformazione eterogenea atipica, che l’ordinamento, nel suo complesso, mostra di considerare fisiologica.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale;
  • Artt. 21, 31, 36, 38 e 42-bis c.c.; artt. 2343, 2445, 2465, 2498, 2500-ter, 2500-quinquies, 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c.;
  • D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative);
  • L. 6 giugno 2016, n. 106, art. 3, comma 1, lett. e); D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 98;
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 6, 7 e 8; D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, art. 14;
  • L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
  • Trib. Roma, Giudice del registro delle imprese, decreto 14 ottobre 2026, n. cronol. 6555/2026 del 15 ottobre 2026;
  • App. Roma, 5 luglio 2022, n. 4616; Trib. Bologna, 18 aprile 2017, in CNN Notizie del 3 agosto 2017, con nota di Ruotolo – Bolognesi, e in Giur. comm., 2018, 995, con nota di Cattani; Trib. Roma, 20 luglio 2017, in ilcaso.it;
  • D. Boggiali, Legittimità della trasformazione eterogenea atipica (Trib. Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, 14 ottobre 2026), in CNN Notizie, Notiziario n. 186 del 20 ottobre 2026 (fonte del presente contributo);
  • R. Guglielmo, La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta, Studio CNN n. 23-2023/CTS;
  • A. Ruotolo, La trasformazione degli enti no profit, in Studi e materiali, 2010, 825; Ruotolo – Boggiali, Quesiti n. 160-2013/I e n. 771-2013/I; Quesito di Impresa n. 875-2014/I;
  • Comitato Triveneto dei Notai, Orientamenti K.A.28 e K.A.38; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20 del 18 marzo 2004;
  • G. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in Riv. not., 2003, 597; R. Guglielmo, Trasformazioni eterogenee atipiche e fattispecie di maggiore interesse notarile, in Riv. not., 2014, 1166 ss.; Tassinari – Maltoni, La trasformazione delle società, Milano, 2005; Timpano, Le trasformazioni eterogenee atipiche, Torino, 2015; Capo, Le trasformazioni di società e in società, in Trattato delle società diretto da Donativi, Milano, 2022.

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