Abstract
Il recepimento della direttiva europea sul mercato secondario dei crediti deteriorati ha inserito nel Testo unico bancario un nuovo capo dedicato all’acquisto e alla gestione dei crediti in sofferenza, modificando in modo sensibile il perimetro della riserva di attività finanziaria. L’acquisto, che nel quadro anteriore era ricondotto alla concessione di finanziamenti e ammesso soltanto a condizioni restrittive, risulta oggi sostanzialmente libero; resta invece riservata la gestione, che l’acquirente è tenuto ad affidare a soggetti abilitati. L’indagine muove dal quesito sottoposto al Consiglio Nazionale del Notariato in merito alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale avente per oggetto l’acquisto di crediti in sofferenza, e ne ricostruisce le ricadute sulla redazione dell’oggetto sociale: il regime previgente, il contenuto delle nuove definizioni e degli obblighi, i profili interpretativi controversi e la funzione delle clausole di salvaguardia. Il taglio è sistematico ed è rivolto ai professionisti chiamati a verificare la liceità dell’oggetto sociale in sede di costituzione, con l’indicazione della tesi preferibile e delle questioni ancora aperte.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- La riserva di attività nel quadro anteriore alla riforma
- Il nuovo Capo II del Titolo V del TUB: ambito e presupposti
- Profili problematici e orientamenti interpretativi
- L’oggetto sociale: determinatezza, liceità e funzione delle clausole di salvaguardia
- Casistica applicativa
- Novità normative e giurisprudenziali recenti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
Il quesito sottoposto al Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato è stato interpellato sulla legittimità della costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, con capitale di euro 10.000, il cui oggetto sociale consiste nell’acquisto di crediti in sofferenza, e sulla necessità di specifiche autorizzazioni per l’esercizio di tale attività. La risposta è contenuta nel Quesito n. 79-2025/I (Alessandra Paolini e Daniela Boggiali), risalente al 6 ottobre 2025 e pubblicato in CNN Notizie n. 181.
Il problema è tipicamente notarile: in sede di costituzione il professionista è chiamato a verificare che l’oggetto sociale sia determinato, possibile e lecito (art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e art. 2463, secondo comma, n. 3, c.c.), e dunque a stabilire se l’attività di acquisto di crediti in sofferenza descritta ricada, in tutto o in parte, in una riserva a favore di soggetti vigilati.
Gli elementi della clausola proposta
La clausola sottoposta all’esame del Notariato si articola in tre componenti. La prima delimita l’attività all’acquisto, diretto o indiretto, di crediti concessi da banche e da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza ai sensi dell’art. 114.1, lett. a) ed e), del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). La seconda esclude espressamente ogni attività riservata agli intermediari finanziari e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 114.5 TUB, e in particolare la gestione dei crediti acquistati, rispetto alla quale la società dovrà nominare un soggetto abilitato secondo l’art. 114.3 TUB. La terza richiama l’obbligo di rispettare, nei rapporti con i debitori, i principi dell’art. 114.8 TUB.
Le questioni da risolvere
Dal quesito discendono tre interrogativi distinti ma connessi: se l’acquisto di crediti in sofferenza costituisca ancora attività riservata; se la costituzione e l’operatività della società richiedano provvedimenti autorizzativi; quale sia il margine di liceità e di opportunità delle clausole di esclusione e di rinvio inserite nello statuto. La soluzione presuppone la ricostruzione del quadro anteriore alla riforma, che costituisce il termine di raffronto necessario.
La riserva di attività nel quadro anteriore alla riforma
L’acquisto di crediti come concessione di finanziamenti
Prima dell’intervento di recepimento, la possibilità di acquistare crediti si ricostruiva a partire dall’art. 106 TUB, che riserva alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ove svolta nei confronti del pubblico. Il contenuto di tale attività è precisato dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, secondo cui essa comprende ogni tipo di finanziamento erogato, tra l’altro, nella forma dell’acquisto di crediti a titolo oneroso.
In applicazione di tale impostazione, l’acquisto di crediti, ivi compresi quelli oggi qualificati come crediti in sofferenza, risultava, in linea di principio, consentito soltanto alle banche e agli intermediari degli artt. 106 e seguenti TUB.
L’eccezione per le società titolari di licenza ex art. 115 TULPS
Innovando rispetto al d.m. 29/2009, il secondo comma dell’art. 2 del d.m. 53/2015 sottrae alla nozione di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge, l’acquisto a titolo definitivo di crediti da parte di società titolari della licenza per il recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), purché ricorrano congiuntamente quattro condizioni:
- i crediti sono acquistati a fini di recupero e provengono da banche o intermediari vigilati dalla Banca d’Italia che li hanno classificati in sofferenza, oppure da altri soggetti, purché si tratti di crediti verso debitori in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili, accertate dai competenti organi sociali, a prescindere dall’esistenza di garanzie reali o personali;
- i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;
- il recupero avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, senza la novazione di quelli in essere e senza la modifica delle condizioni contrattuali, restando irrilevanti l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
Il significato sistematico dell’eccezione
Il quadro così delineato ruotava attorno a una regola di riserva temperata da un’eccezione soggettivamente e oggettivamente circoscritta: l’ulteriore categoria di soggetti legittimati all’acquisto era quella delle società di recupero crediti, e soltanto alle condizioni e nei limiti appena descritti. Il tema della qualificazione dell’acquisto in termini di concessione di finanziamenti era già stato affrontato dal Notariato nel Quesito n. 378-2013/I (Paolini, CNN Notizie del 5 agosto 2013), richiamato dalla stessa risposta in esame per gli opportuni approfondimenti.
Il nuovo Capo II del Titolo V del TUB: ambito e presupposti
Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167
Il d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, ha introdotto nel TUB un capo II del Titolo V, rubricato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza» (testo del decreto su Normattiva). La disciplina dei crediti in sofferenza si completa con le disposizioni attuative della Banca d’Italia, che ha dedicato alla materia un’apposita sezione informativa e un nutrito insieme di risposte a quesiti frequenti.
Le definizioni dell’art. 114.1 TUB
Il perimetro applicativo è tracciato dalle definizioni. Sono crediti in sofferenza i crediti concessi da banche e da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia (lett. a). L’acquirente di crediti in sofferenza è la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista tali crediti (lett. e). La gestione (lett. b) comprende l’incasso e il recupero dei pagamenti, la rinegoziazione delle condizioni secondo le istruzioni dell’acquirente (purché non equivalga a concessione di finanziamenti), il trattamento dei reclami e le comunicazioni al debitore.
La definizione di acquirente, riferita a qualsiasi persona fisica o giuridica non bancaria, è già di per sé indicativa dell’intento di apertura del mercato.
Libertà di acquisto e riserva di gestione
L’art. 114.3 TUB scinde nettamente le due attività. L’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’art. 106 TUB. La gestione dei crediti acquistati, per contro, è riservata alle banche, agli intermediari finanziari dell’art. 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114.6 e iscritti nell’albo dell’art. 114.5, nonché ai gestori dell’Unione europea che operano in Italia ai sensi dell’art. 114.9: l’acquirente ha l’obbligo di affidare loro la gestione, sulla base di un contratto in forma scritta.
I requisiti più rigorosi, dunque, gravano sul gestore dei crediti in sofferenza e non sull’acquirente: la Banca d’Italia richiede ai gestori la forma di società di capitali o cooperativa, la sede legale e la direzione in Italia, un oggetto sociale limitato alla gestione dei crediti, l’onorabilità dei partecipanti qualificati e degli esponenti e, ove detengano fondi dei debitori, le cautele dell’art. 114.7 TUB.
| Profilo | Quadro anteriore (art. 106 TUB e art. 2 d.m. 53/2015) | Nuovo regime (artt. 114.1 ss. TUB) |
|---|---|---|
| Qualificazione dell’acquisto | Concessione di finanziamenti (acquisto di crediti a titolo oneroso) | Non costituisce concessione di finanziamenti (art. 114.3 TUB) |
| Soggetti legittimati all’acquisto | Banche e intermediari ex art. 106 TUB; per eccezione, società con licenza ex art. 115 TULPS | Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una banca, nell’esercizio di attività commerciale o professionale (art. 114.1, lett. e) |
| Condizioni | Quattro condizioni cumulative per l’eccezione (finalità di recupero, cedenti, limite al patrimonio netto, modalità di recupero) | Nomina del gestore, contratto scritto, rispetto dei principi dell’art. 114.8 |
| Gestione e recupero | Svolti dalla società acquirente titolare di licenza | Gestione riservata a banche, intermediari 106, gestori ex art. 114.6 e gestori UE ex art. 114.9 |
| Autorizzazioni | Licenza ex art. 115 TULPS per l’ipotesi eccettuata | Nessuna per l’acquisto; autorizzazione della Banca d’Italia per il gestore |

Profili problematici e orientamenti interpretativi
La coesistenza tra il nuovo regime e il quadro anteriore
Il primo nodo riguarda l’ambito temporale e oggettivo del nuovo regime. Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, le disposizioni attuative si applicano alle operazioni di acquisto effettuate a partire dall’8 marzo 2025 e solo ai crediti che rientrano nella definizione di crediti in sofferenza; per gli altri crediti resta ferma la disciplina anteriore, che riserva l’acquisto ai soggetti abilitati.
Ne discende una conseguenza redazionale rilevante: l’oggetto sociale che si estendesse indistintamente ai crediti inadempiuti in genere, e non soltanto a quelli classificati in sofferenza, riaprirebbe la questione della riserva dell’art. 106 TUB e del d.m. 53/2015. La delimitazione per rinvio all’art. 114.1, lett. a) ed e), non è dunque una precisazione ornamentale, ma la condizione che mantiene l’attività nell’area liberalizzata.
La gestione dei crediti acquistati come attività riservata
Il secondo nodo concerne la gestione. Poiché l’art. 114.3 TUB impone all’acquirente di affidarla a un soggetto abilitato, l’acquirente non può assumerla in proprio: un oggetto sociale che includesse l’incasso e il recupero svolti direttamente dalla società si sovrapporrebbe a un’attività riservata, con il rischio di una descrizione non conforme all’ordinamento. L’esclusione espressa, nella clausola esaminata, dell’attività di gestione, con l’impegno alla nomina di un soggetto abilitato, assolve perciò una funzione di conformazione e non di semplice cautela.
L’espressione «in modo diretto o indiretto», di uso tradizionale nelle clausole statutarie, non incide sulla riserva e va letta in coordinamento con l’esclusione: l’attività di recupero può essere svolta, ma soltanto per il tramite del gestore. Va ricordato che la Banca d’Italia ammette l’esternalizzazione del recupero stragiudiziale a titolari di licenza ex art. 115 TULPS da parte dei soggetti abilitati alla gestione.
La posizione della società acquirente e dei veicoli
Il terzo nodo attiene alla posizione dell’acquirente. L’acquirente di crediti in sofferenza non è tenuto a iscriversi in alcun albo per il solo fatto di acquistare: le Faq della Banca d’Italia precisano che le società veicolo che acquistano crediti non devono iscriversi all’albo dei gestori. Gli adempimenti gravano in modo indiretto, attraverso la nomina del gestore e la partecipazione alla Centrale dei rischi, con segnalazioni effettuate per il tramite di banche, intermediari dell’art. 106 o gestori iscritti all’albo.
L’oggetto sociale: determinatezza, liceità e funzione delle clausole di salvaguardia
Determinatezza e liceità dell’oggetto nella s.r.l.
L’atto costitutivo della s.r.l. deve indicare l’attività che costituisce l’oggetto sociale (art. 2463, secondo comma, n. 3, c.c.), che deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile; l’illiceità dell’oggetto o la totale mancanza di indicazioni al riguardo determinano la nullità della società (art. 2332, primo comma, nn. 2 e 3, c.c., dettato per le s.p.a. e comunemente ritenuto applicabile anche alla s.r.l.). L’oggetto delimita inoltre l’attività gestoria e, con essa, il perimetro della responsabilità degli amministratori (art. 2476 c.c.), profilo approfondito in un precedente contributo sul criterio di strumentalità nella giurisprudenza di legittimità.
In questa prospettiva, la descrizione di un’attività che comprenda funzioni riservate a soggetti abilitati, senza che la società possegga i requisiti per svolgerle, espone la clausola al sospetto di illiceità o di impossibilità giuridica. Le clausole di esclusione svolgono la funzione opposta: rendono evidente che l’oggetto, pur riferito ai crediti in sofferenza, si arresta alla soglia della riserva.
Il rinvio alle disposizioni del TUB nello statuto
La clausola proposta si fonda su rinvii a specifiche disposizioni del TUB. In assenza di indicazioni contrarie, appare ragionevole ritenere che un rinvio di tal genere segua le modifiche della norma richiamata, con il vantaggio di evitare l’obsolescenza della clausola ma con il rischio di eventuali slittamenti di numerazione o di contenuto. Per tale ragione è preferibile che il rinvio si accompagni a una descrizione autosufficiente dell’attività, così da rendere l’oggetto determinabile anche a prescindere dall’esatto riferimento articolistico.
La menzione degli artt. 114.3 e 114.8: facoltatività e opportunità
Il Notariato ha precisato che le indicazioni relative alla nomina del gestore e al rispetto degli obblighi dell’art. 114.8 TUB, pur non potendosi dire obbligatorie, sono senz’altro consentite e idonee a descrivere con maggiore chiarezza il progetto imprenditoriale e la sua conformità all’ordinamento. L’art. 114.8 impone a chi acquista o gestisce crediti in sofferenza di agire con lealtà, professionalità e chiarezza, di fornire informazioni accurate e non fuorvianti, di tutelare la riservatezza dei dati personali dei debitori e di evitare molestie, pressioni e condizionamenti indebiti nelle comunicazioni.
La tesi preferibile è che tali obblighi operino per legge, indipendentemente dallo statuto, e che la loro menzione abbia valore informativo e di trasparenza verso soci, terzi e autorità, oltre a rafforzarne la rilevanza come doveri gravanti sugli amministratori in forza dell’atto costitutivo. La menzione, tuttavia, non deve essere intesa come elenco esaustivo: l’indicazione di alcune disposizioni non può essere letta come esclusione delle altre norme del Capo II, che continuano ad applicarsi.
Casistica applicativa
S.r.l. unipersonale con capitale ordinario
Né l’unicità del socio né l’entità del capitale (euro 10.000) incidono sulla soluzione, che dipende dalla natura dell’attività (l’acquisto di crediti in sofferenza) e non dal tipo societario, fermo il rispetto delle regole generali della s.r.l. (artt. 2462 e seguenti c.c.). I requisiti organizzativi e di onorabilità elencati dalla Banca d’Italia riguardano i gestori e non gli acquirenti. Per un confronto tra le diverse forme di s.r.l. si rinvia a una guida alla scelta tra s.r.l. ordinaria e semplificata.
Acquisto in proprio e gestione affidata a un soggetto abilitato
Nello schema tipico la società acquista il portafoglio di crediti in sofferenza dalla banca cedente e conferisce a un soggetto abilitato un incarico di gestione, formalizzato per iscritto; il momento rilevante per la nomina sembra essere quello dell’acquisizione dei crediti e non quello della costituzione della società. La cessione del credito a un acquirente specializzato è considerata, dal lato del debitore, in un caso pratico della guida al saldo e stralcio immobiliare.
| Attività | Soggetti legittimati | Autorizzazione o adempimento |
|---|---|---|
| Acquisto di crediti in sofferenza | Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una banca, nell’esercizio di attività commerciale o professionale | Nessuna autorizzazione per l’acquisto; nomina del gestore |
| Gestione dei crediti acquistati | Banche, intermediari art. 106 TUB, gestori autorizzati ex art. 114.6, gestori UE ex art. 114.9 | Contratto di gestione scritto; iscrizione all’albo ex art. 114.5 per i gestori |
| Recupero stragiudiziale esternalizzato | Titolari di licenza ex art. 115 TULPS, per conto dei soggetti abilitati | Licenza ex art. 115 TULPS; responsabilità e controllo del gestore |
| Segnalazione in Centrale dei rischi | Acquirenti, per il tramite di banche, intermediari 106 o gestori iscritti | Segnalazioni secondo le disposizioni della Banca d’Italia |
| Rapporti con i debitori | Acquirenti e gestori | Principi di condotta dell’art. 114.8 TUB |
Operazioni diverse dall’acquisto di sofferenze
Se l’attività si estende ad altre tipologie di crediti, oltre ai crediti in sofferenza, ricorre la disciplina anteriore: riserva dell’art. 106 TUB, eccezione per le società con licenza dell’art. 115 TULPS e relative condizioni. In tali casi l’oggetto sociale deve essere formulato con particolare cautela, anche in considerazione del fatto che, nel settore finanziario, la riserva opera per figure e attività distinte (come quella del mediatore creditizio, esaminata in un approfondimento dedicato).
Novità normative e giurisprudenziali recenti
Il d.lgs. n. 116/2024 e la direttiva (UE) 2021/2167
Il decreto di recepimento ha disciplinato in modo organico l’attività di gestione dei crediti in sofferenza, riservata a banche, intermediari finanziari e gestori di crediti in sofferenza, figura soggetta ad autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114.6 TUB, mentre l’acquisto è stato sostanzialmente liberalizzato.
Le disposizioni attuative della Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha adottato le disposizioni di recepimento in materia di crediti in sofferenza, applicabili alle operazioni di acquisto dall’8 marzo 2025, e ha pubblicato chiarimenti su riserva di attività, esenzioni dall’autorizzazione, cartolarizzazioni ed esternalizzazione dei servizi. In particolare, nelle cartolarizzazioni tranched rientranti nel regolamento (UE) 2017/2402 il servicing resta riservato a banche e intermediari dell’art. 106 TUB, mentre in quelle monotranche può essere svolto anche dai gestori di crediti in sofferenza.
L’orientamento notarile
La risposta del Notariato offre un’indicazione operativa per la verbalizzazione dell’oggetto sociale: allo stato non risulta necessario ottenere specifiche autorizzazioni per l’attività di acquisto di crediti in sofferenza, purché siano osservate le modalità operative del Capo II, in particolare la nomina del gestore e il rispetto dell’art. 114.8 TUB.
Considerazioni conclusive
La tesi preferibile
L’assetto delineato dal Capo II del Titolo V del TUB consente di sostenere che la costituzione di una s.r.l. avente ad oggetto l’acquisto di crediti in sofferenza è legittima e non è subordinata ad alcuna autorizzazione, a condizione che l’oggetto sia delimitato ai crediti definiti dall’art. 114.1, escluda le attività riservate e imponga l’affidamento della gestione a un soggetto abilitato. La formulazione sottoposta al Notariato, con il richiamo agli artt. 114.3 e 114.8 TUB, è pertanto conforme all’ordinamento, benché i richiami non siano obbligatori.
Questioni aperte e prospettive
Restano aperte alcune questioni applicative: il coordinamento tra oggetti sociali che combinano sofferenze e altri crediti, soggetti a regimi differenti; la portata dei rinvii mobili nello statuto; l’esatta delimitazione del recupero svolto «indirettamente» tramite licenziatari ex art. 115 TULPS su incarico del gestore. De iure condendo, appare auspicabile l’elaborazione di formule standard condivise dalla prassi notarile, che combinino la descrizione autosufficiente dell’attività con un rinvio generale al Capo II del Titolo V del TUB.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Artt. 106 e 114.1, 114.3, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8 e 114.9 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);
- D.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167;
- Direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti;
- Art. 2 del d.m. 2 aprile 2015, n. 53 e d.m. 29/2009 (disciplina previgente);
- Art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- Artt. 2332, 2462, 2463 e 2476 c.c.; art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 79-2025/I, Paolini-Boggiali, risposta del 6 ottobre 2025 (CNN Notizie n. 181);
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 378-2013/I, Paolini, CNN Notizie del 5 agosto 2013;
- Banca d’Italia, sezione «I gestori di crediti in sofferenza» e relative Faq.
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