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L’art. 22, comma 1-bis del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) disciplina l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di associazioni riconosciute e fondazioni già iscritte nel registro delle persone giuridiche. La norma prevede un procedimento specifico che comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche per tutta la durata dell’iscrizione al RUNTS, senza perdita della personalità giuridica acquisita. Il recente parere del Consiglio di Stato n. 932 del 22 agosto 2025 ha chiarito definitivamente il rapporto tra questo procedimento e la disciplina delle modifiche statutarie prevista dal d.p.r. 361/2000.

🔑 Punti Chiave

Q: Quali enti devono seguire il procedimento dell’art. 22, comma 1-bis CTS? A: Associazioni riconosciute e fondazioni già iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 361/2000 che intendano acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Q: Cosa succede all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche dopo l’accesso al RUNTS? A: L’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche viene sospesa fintanto che l’ente mantiene l’iscrizione al RUNTS, ma la personalità giuridica non viene persa.

Q: Il procedimento richiede anche l’approvazione delle modifiche statutarie secondo il d.p.r. 361/2000? A: No. Il Consiglio di Stato ha confermato che il procedimento dell’art. 22 CTS è esclusivo e alternativo, non sovrapponibile a quello del d.p.r. 361/2000.

Q: Chi effettua il controllo sulla regolarità dell’iscrizione al RUNTS? A: Il notaio verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la natura di ETS, valutando la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto al Codice del Terzo Settore.

Q: Cosa accade se il notaio rileva irregolarità? A: Il notaio deve dare comunicazione motivata del diniego ai fondatori o amministratori dell’ente, che possono presentare istanza direttamente all’Ufficio del RUNTS.

Q: Quali sono i termini per il deposito degli atti? A: Il notaio deve depositare il verbale presso l’Ufficio del RUNTS entro venti giorni dal ricevimento, richiedendo l’iscrizione dell’ente.

Q: Quale disciplina si applica durante la sospensione dell’iscrizione nel registro persone giuridiche? A: Durante il periodo di sospensione non si applicano le disposizioni del d.p.r. 361/2000, ma esclusivamente quelle del Codice del Terzo Settore.

Qual è il procedimento di iscrizione al RUNTS per enti con personalità giuridica?

Il procedimento di iscrizione al RUNTS per associazioni e fondazioni già iscritte nel registro delle persone giuridiche segue le disposizioni dell’art. 22, comma 1-bis del Codice del Terzo Settore, in deroga al d.p.r. 361/2000.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni che intendano acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore devono iscriversi nel RUNTS secondo un iter procedimentale specifico. L’art. 22, comma 1-bis CTS stabilisce espressamente che per questi soggetti l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche viene sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RUNTS.

Quali sono le fasi procedurali dell’iscrizione?

Il procedimento si articola in diverse fasi successive. L’organo competente dell’ente delibera la richiesta di iscrizione al RUNTS, adeguando contestualmente lo statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Tale decisione deve essere verbalizzata dal notaio.

Il notaio è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la natura di ETS. Il controllo riguarda la conformità delle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni del CTS in materia di assetto organizzativo, sia in generale per associazioni e fondazioni ETS, sia in particolare per specifiche categorie quali Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, enti filantropici e reti associative.

Qualora il controllo abbia esito positivo, il notaio che ha ricevuto il verbale contenente la decisione di richiedere l’iscrizione nel RUNTS deve depositarlo entro venti giorni presso il competente Ufficio del RUNTS. L’Ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro e ne dà comunicazione entro quindici giorni alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Cosa accade in caso di diniego del notaio?

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per l’iscrizione al RUNTS, deve darne comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente in applicazione dell’art. 22, comma 3 CTS. I destinatari della comunicazione, o in mancanza ciascun associato, possono presentare istanza di iscrizione direttamente al competente Ufficio del RUNTS.

L’Ufficio dispone di sessanta giorni dalla presentazione della domanda per comunicare il motivato diniego, chiedere di integrare la documentazione o provvedere all’iscrizione. Trascorso tale termine senza che l’Ufficio si sia pronunciato, l’iscrizione si intende negata.

Iscrizione Al Runts

Quale rapporto intercorre con la disciplina delle modifiche statutarie?

Il procedimento di iscrizione al RUNTS ex art. 22, comma 1-bis CTS è esclusivo e non richiede l’applicazione contestuale delle disposizioni sulle modifiche statutarie previste dall’art. 2 del d.p.r. 361/2000.

Parte della dottrina iniziale aveva ipotizzato che la decisione di iscriversi al RUNTS, comportando modifiche statutarie, dovesse essere approvata e iscritta nel registro delle persone giuridiche con le stesse modalità previste per l’acquisto della personalità giuridica. Secondo tale interpretazione, occorrerebbe prima l’approvazione da parte della Prefettura o della Regione, e solo successivamente il deposito al RUNTS.

Perché tale interpretazione non è condivisibile?

L’interpretazione che sovrappone le due discipline contrasta sia con il dettato normativo sia con criteri logico-sistematici. La lettera della legge disciplina in maniera specifica e dettagliata la fattispecie dell’iscrizione al RUNTS, affidando la competenza al controllo al notaio e, in caso di rifiuto, all’Ufficio del RUNTS.

Il comma 1-bis dell’art. 22 CTS dispone espressamente che l’iscrizione al RUNTS è eseguita “ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati”. Il legislatore ha stabilito testualmente che le disposizioni contenute nell’art. 22 CTS regolano il procedimento “in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”.

La previsione del comma 1-bis è stata introdotta proprio con il decreto correttivo (d.lgs. 105/2018, art. 6, comma 1, lett. b) per chiarire i dubbi sulla sorte degli enti già iscritti nel registro delle persone giuridiche. Il legislatore ha riconosciuto la prevalenza dell’iscrizione nel RUNTS, prevedendo che sia l’Ufficio del RUNTS a comunicare l’avvenuta iscrizione, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Quali sono le ragioni logico-sistematiche dell’esclusività del procedimento?

L’iscrizione al RUNTS assolve una funzione ulteriore e distinta rispetto al registro delle persone giuridiche. Mentre quest’ultimo consente l’acquisto della personalità giuridica e rende edotti i terzi dell’esistenza e delle regole organizzative degli enti privati, il RUNTS svolge la funzione di attribuire la qualifica di ETS agli enti in possesso dei relativi requisiti.

La peculiarità di questa funzione, consistente nel riconoscimento della qualifica di ETS con conseguente accesso alla disciplina premiale, induce a ritenere la disciplina del RUNTS come speciale non soltanto rispetto alle norme del codice civile (come previsto dall’art. 3 CTS), ma anche nei confronti del d.p.r. 361/2000.

Come evidenziato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 26 marzo 2025, il procedimento disciplinato dall’art. 22 CTS “non è derogatorio, ma alternativo a quello di cui al D.P.R. n. 361/2000”, differenziandosi per soggetti, pubbliche amministrazioni competenti, modalità di verifica, requisiti patrimoniali e sistema di acquisto della personalità giuridica.

Quali sono le implicazioni pratiche della separazione tra i due procedimenti?

La diversità dei registri e delle relative funzioni comporta la competenza di autorità diverse a gestire e controllare i procedimenti di iscrizione, garantendo che il controllo sulla regolarità dell’ingresso al RUNTS sia affidato all’autorità del registro di destinazione.

Per gli enti con personalità giuridica, tale competenza è ripartita tra notaio e Ufficio del RUNTS. Questa soluzione garantisce il funzionamento efficiente del sistema in ragione delle specificità connesse all’assunzione della qualifica di ETS.

Perché la sovrapposizione delle discipline sarebbe incompatibile?

L’ipotesi di applicazione contestuale delle due discipline presenta profili di incompatibilità procedurale. Se le modifiche statutarie dovessero essere approvate dalla Prefettura o dalla Regione, non si comprenderebbe come attuare la previsione che obbliga il notaio a richiedere l’iscrizione al RUNTS entro venti giorni dal ricevimento dell’atto.

Le tempistiche sono infatti inconciliabili: il notaio dispone di venti giorni per il deposito al RUNTS, mentre la Prefettura e la Regione hanno centoventi giorni per l’approvazione delle modifiche statutarie. La sovrapposizione renderebbe impossibile rispettare il termine breve previsto dall’art. 22 CTS.

Quale disciplina si applica durante la sospensione?

L’art. 22, comma 1-bis CTS stabilisce espressamente che nel periodo di sospensione dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche “non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000”. L’ente rimane soggetto esclusivamente alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

La personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione non viene persa, ma l’ente opera secondo le regole del Terzo Settore per tutta la durata dell’iscrizione al RUNTS. Solo in caso di successiva cancellazione dal RUNTS, l’Ufficio ne dà comunicazione alla Prefettura o alla Regione competente entro quindici giorni, con conseguente ripresa dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Come si applica concretamente l’art. 17 del d.m. 106/2020?

Il decreto ministeriale 106/2020 ha attuato le disposizioni dell’art. 22, comma 1-bis CTS, confermando che il notaio provvede al deposito degli atti presso l’Ufficio del RUNTS senza necessità di approvazione preventiva delle modifiche statutarie.

L’art. 17 d.m. 106/2020 dispone che il notaio, ricevuto il verbale dell’organo competente contenente la decisione di richiedere l’iscrizione al RUNTS con adeguamento dello statuto, verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice in conformità all’art. 22 CTS e all’art. 16 del decreto stesso.

Quali sono i controlli richiesti al notaio?

Il controllo notarile si estende alla verifica della conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni del CTS. In particolare, il notaio deve accertare:

La presenza nella denominazione delle formule o acronimi richiesti dalla legge per la specifica categoria di ETS (ODV, APS, ente filantropico, rete associativa). La conformità delle clausole statutarie relative all’assetto organizzativo dell’ente alle disposizioni generali per associazioni e fondazioni ETS contenute nel CTS. L’adeguamento alle disposizioni specifiche per la particolare categoria di ETS cui l’ente intende appartenere.

Il controllo non riguarda soltanto gli aspetti formali, ma si estende alla sostanziale compatibilità dell’assetto dell’ente con i requisiti normativi per la qualifica di ETS. Il notaio è chiamato a valutare se sussistono le condizioni di legge per procedere all’iscrizione, esercitando un controllo di legalità sostanziale.

Iscrizione Al Runts

Quali documenti devono essere depositati?

Il notaio deposita presso l’Ufficio del RUNTS il verbale dell’organo competente che ha deliberato la richiesta di iscrizione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 d.m. 106/2020.

La documentazione comprende l’atto costitutivo e lo statuto nella versione adeguata alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento del verbale.

Quali conseguenze derivano dal parere del Consiglio di Stato n. 932/2025?

Il parere del Consiglio di Stato ha confermato definitivamente l’interpretazione secondo cui il procedimento dell’art. 22 CTS è esclusivo e prevale sulle disposizioni del d.p.r. 361/2000 in materia di modifiche statutarie.

Il Consiglio di Stato ha fornito un chiarimento autorevole sulla questione interpretativa, affermando la specialità della disciplina del RUNTS rispetto al sistema tradizionale del riconoscimento della personalità giuridica. L’organo consultivo ha riconosciuto che i due procedimenti sono alternativi, non sovrapponibili.

Quali sono i principi affermati dal Consiglio di Stato?

Il parere ha evidenziato l’alterità degli ambiti applicativi delle due discipline. Il procedimento di iscrizione al RUNTS si basa su una logica diversa da quella tradizionalmente intesa come concessoria del riconoscimento della personalità giuridica.

Il sistema del RUNTS si caratterizza per una maggiore autonomia degli enti e per un controllo incentrato sulla verifica della conformità ai requisiti specifici della normativa sul Terzo Settore. L’autorità competente non è chiamata a esprimere un giudizio discrezionale sull’opportunità del riconoscimento, ma a verificare la sussistenza dei requisiti normativi.

Quale impatto ha il parere sulla prassi operativa?

Il chiarimento del Consiglio di Stato consolida un orientamento già prevalente nella prassi notarile e fornisce certezza agli enti che intendano accedere al RUNTS. Gli enti possono procedere con la deliberazione di iscrizione al RUNTS senza necessità di sottoporre preventivamente le modifiche statutarie all’approvazione della Prefettura o della Regione.

La semplificazione procedurale favorisce l’accesso alla qualifica di ETS, riducendo i tempi e le complessità amministrative. L’ente può acquisire rapidamente lo status di ETS e accedere alla disciplina premiale, ferma restando la rigorosa verifica della conformità ai requisiti normativi.

🔧 Guida Pratica: Come Procedere con l’Iscrizione al RUNTS?

Gli enti già iscritti nel registro delle persone giuridiche che intendano acquisire la qualifica di ETS devono deliberare l’iscrizione al RUNTS adeguando lo statuto, senza necessità di approvazione preventiva delle modifiche da parte della Prefettura o Regione.

Procedimento operativo:

1. Deliberazione dell’organo competente – L’assemblea o l’organo statutariamente competente delibera la richiesta di iscrizione al RUNTS e approva le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore. Tempistica: secondo le modalità previste dallo statuto vigente.

2. Redazione del verbale notarile – Il verbale della deliberazione viene redatto dal notaio, che contestualmente verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la natura di ETS. Tempistica: in occasione della seduta dell’organo deliberante.

3. Controllo di conformità – Il notaio valuta la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni del CTS, verificando i requisiti generali e quelli specifici per la categoria di ETS prescelta. Tempistica: contestuale alla verbalizzazione.

4. Deposito al RUNTS – In caso di esito positivo del controllo, il notaio deposita il verbale e la documentazione presso l’Ufficio del RUNTS competente per territorio. Tempistica: entro venti giorni dal ricevimento del verbale.

5. Iscrizione e comunicazione – L’Ufficio del RUNTS verifica la regolarità formale della documentazione e iscrive l’ente, dandone comunicazione alla Prefettura o Regione entro quindici giorni. Tempistica: verificata la documentazione.

6. Sospensione registro persone giuridiche – Con l’iscrizione al RUNTS si produce automaticamente la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, senza perdita della personalità giuridica.

Iscrizione Al Runts

Documenti necessari:

Verbale dell’organo deliberante – Redatto dal notaio, contenente la decisione di iscriversi al RUNTS con le relative modifiche statutarie.

Statuto adeguato al CTS – Versione aggiornata dello statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con denominazione contenente le formule o acronimi previsti.

Atto costitutivo aggiornato – Se necessario, versione aggiornata dell’atto costitutivo per conformità ai requisiti del CTS.

Ulteriore documentazione – Secondo quanto previsto dall’art. 16 d.m. 106/2020, compatibilmente applicabile.

Quali modifiche statutarie sono necessarie per l’adeguamento al CTS?

Le modifiche statutarie devono garantire la conformità dell’assetto dell’ente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alla denominazione, all’oggetto, all’assetto organizzativo e alla disciplina degli utili.

Le associazioni e fondazioni che accedono al RUNTS devono adeguare i propri statuti introducendo le clausole richieste dal CTS. L’adeguamento riguarda diversi profili dell’organizzazione dell’ente.

Modifiche alla denominazione

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di Ente del Terzo Settore oppure l’acronimo ETS. Per le categorie specifiche, devono essere utilizzate le locuzioni “Organizzazione di Volontariato” o “ODV”, “Associazione di Promozione Sociale” o “APS”, “ente filantropico”, oppure “rete associativa”.

La modifica della denominazione è obbligatoria e costituisce elemento identificativo della qualifica acquisita. L’omissione o l’uso improprio delle locuzioni prescritte integra violazione della normativa.

Adeguamento delle clausole sull’attività

Lo statuto deve prevedere lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 CTS. Le attività devono essere svolte senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le categorie specifiche di ETS, devono essere rispettati i requisiti peculiari previsti dal CTS. Le Organizzazioni di Volontariato devono prevedere l’avvalimento prevalente dell’attività di volontariato. Le Associazioni di Promozione Sociale devono garantire l’assenza di scopo di lucro e la democraticità della struttura. Gli enti filantropici devono destinare risorse al sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Disposizioni sull’assetto organizzativo

Lo statuto deve contenere norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali. Per le associazioni, deve essere garantito il diritto di voto per tutti gli associati per l’approvazione e le modifiche dello statuto, l’approvazione del bilancio, l’elezione degli organi direttivi, e per le decisioni su trasformazione, fusione, scissione ed estinzione.

Le fondazioni devono prevedere meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder e di trasparenza dell’attività. La struttura organizzativa deve assicurare l’effettivo perseguimento delle finalità statutarie.

Disciplina degli utili e del patrimonio

Lo statuto deve contenere la previsione del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le modalità previste dallo statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Iscrizione Al Runts

❓ FAQ – Procedimento di Iscrizione al RUNTS

D: Un’associazione iscritta nel registro delle persone giuridiche può iscriversi direttamente al RUNTS senza modificare prima lo statuto nel registro originario? R: Sì. Il procedimento dell’art. 22, comma 1-bis CTS consente di deliberare contestualmente l’iscrizione al RUNTS e le modifiche statutarie, depositando direttamente al RUNTS senza approvazione preventiva da parte di Prefettura o Regione.

D: Cosa succede se il notaio rileva l’assenza di requisiti per l’iscrizione al RUNTS? R: Il notaio deve dare comunicazione motivata del diniego ai fondatori o amministratori. Questi possono presentare istanza direttamente all’Ufficio del RUNTS, che ha 60 giorni per pronunciarsi.

D: L’ente perde la personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS? R: No. L’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche viene sospesa, ma la personalità giuridica acquisita non si perde per tutta la durata dell’iscrizione al RUNTS.

D: Quali controlli effettua il notaio prima del deposito al RUNTS? R: Il notaio verifica la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni del CTS, inclusi i requisiti generali per gli ETS e quelli specifici per la categoria prescelta (ODV, APS, ente filantropico, rete associativa).

D: Quanto tempo ha il notaio per depositare gli atti al RUNTS? R: Il notaio deve depositare il verbale e la documentazione presso l’Ufficio del RUNTS entro venti giorni dal ricevimento del verbale della deliberazione.

D: Cosa accade se l’ente viene successivamente cancellato dal RUNTS? R: L’Ufficio del RUNTS comunica la cancellazione alla Prefettura o Regione entro 15 giorni. Riprende efficacia l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tornando applicabile la disciplina del d.p.r. 361/2000.

📋 Tabella Comparativa: Procedimenti a Confronto

ElementoArt. 22 CTS (RUNTS)D.P.R. 361/2000 (Registro P.G.)
Natura procedimentoAlternativo e specialeGenerale
Autorità competenteNotaio + Ufficio RUNTSPrefettura/Regione
Termini deposito notaio20 giorniNon previsto termine specifico
Termini P.A.60 giorni (ufficio RUNTS se adito)120 giorni
FinalitàQualifica ETS + personalità giuridicaPersonalità giuridica
ControlloVerifica requisiti CTSApprovazione modifiche statutarie
Riferimento normativoArt. 22, comma 1-bis CTSArt. 2, comma 1, d.p.r. 361/2000
Applicabilità d.p.r. 361/2000Esclusa (deroga espressa)Piena

📅 Novità Normative 2025

Il parere del Consiglio di Stato n. 932 del 22 agosto 2025 ha definitivamente chiarito l’esclusività del procedimento di iscrizione al RUNTS rispetto alle disposizioni del d.p.r. 361/2000 sulle modifiche statutarie.

Il parere rappresenta un punto di arrivo nell’evoluzione interpretativa della materia. Dopo le prime incertezze successive all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore nel 2017 e del decreto correttivo del 2018, la prassi applicativa si era progressivamente orientata verso il riconoscimento dell’autonomia del procedimento di iscrizione al RUNTS.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 26 marzo 2025 aveva già indicato l’alternatività dei procedimenti, affermando che il sistema di acquisto della personalità giuridica nel RUNTS si basa su una logica diversa da quella concessoria tradizionale. Il parere del Consiglio di Stato ha fornito il definitivo avallo a tale interpretazione.

L’orientamento consolidato consente agli enti di pianificare con certezza il proprio accesso al RUNTS, beneficiando di un procedimento semplificato rispetto al passato. La specialità della disciplina del Terzo Settore si riflette anche nel sistema di controlli, incentrato sulla verifica della conformità ai requisiti normativi piuttosto che su valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

📊 Caso Pratico: Fondazione che Accede al RUNTS

Situazione: La Fondazione Cultura e Solidarietà, iscritta nel registro delle persone giuridiche dal 2015, intende acquisire la qualifica di ente filantropico per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal CTS. Lo statuto vigente prevede attività culturali e assistenziali, con patrimonio di 500.000 euro.

Iter procedurale:

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibera la richiesta di iscrizione al RUNTS come ente filantropico. Contestualmente approva le modifiche statutarie necessarie: inserimento nella denominazione della locuzione “ente filantropico”, adeguamento delle clausole sull’oggetto sociale per evidenziare le finalità filantropiche, introduzione delle clausole sul divieto di distribuzione utili e sulla devoluzione del patrimonio.

Il notaio verbalizza la deliberazione del Consiglio di amministrazione e verifica la conformità dello statuto modificato alle disposizioni del CTS. Accerta che le attività rientrano tra quelle di interesse generale dell’art. 5 CTS, che la struttura organizzativa è adeguata, e che sono presenti tutte le clausole obbligatorie per gli enti filantropici.

Entro venti giorni, il notaio deposita il verbale e lo statuto modificato presso l’Ufficio del RUNTS territorialmente competente. L’Ufficio verifica la regolarità formale della documentazione e iscrive la Fondazione nella sezione degli enti filantropici.

L’Ufficio del RUNTS comunica l’avvenuta iscrizione alla Regione competente entro quindici giorni. Da tale momento, l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è sospesa e alla Fondazione si applica esclusivamente la disciplina del CTS.

Risultato: La Fondazione acquisisce la qualifica di ente filantropico ETS in circa 35-40 giorni dalla deliberazione, senza necessità di approvazione preventiva delle modifiche statutarie da parte della Regione. Mantiene la personalità giuridica acquisita e può accedere immediatamente alla disciplina premiale del Terzo Settore, incluse le agevolazioni fiscali previste per gli enti filantropici.

📝 In Sintesi

Le associazioni e fondazioni già iscritte nel registro delle persone giuridiche che intendano acquisire la qualifica di ETS seguono il procedimento esclusivo dell’art. 22, comma 1-bis CTS, senza sovrapposizione con le procedure di modifica statutaria del d.p.r. 361/2000.

Punti fermi:

✅ Il procedimento dell’art. 22 CTS è alternativo e speciale rispetto al d.p.r. 361/2000, come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 932/2025

✅ Il notaio verifica i requisiti per l’iscrizione al RUNTS e deposita gli atti entro 20 giorni, senza necessità di approvazione preventiva da Prefettura o Regione

✅ L’iscrizione al RUNTS comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro persone giuridiche, ma non la perdita della personalità giuridica

✅ Durante la sospensione si applica esclusivamente la disciplina del CTS, con esclusione delle disposizioni del d.p.r. 361/2000

✅ La semplificazione procedurale favorisce l’accesso degli enti alla qualifica di ETS e alla relativa disciplina premiale

Fonti Normative e Giurisprudenziali

Normativa:

  • Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) – in particolare art. 22, comma 1-bis
  • Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Decreto correttivo al CTS)
  • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private)
  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106 (Regolamento RUNTS)

Giurisprudenza e prassi:

  • Consiglio di Stato, Parere 22 agosto 2025, n. 932
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 26 marzo 2025, n. 5

Dottrina:

  • Riccardelli, L’acquisto della personalità giuridica degli Enti del Terzo settore, in Terzo settore, non profit e cooperative, 04/2018
  • Manfredonia – Sepio, Iscrizione al registro del Terzo settore con effetto sospensivo, in Quotidiano del Fisco, 22 agosto 2018
  • Silvetti, Nuove integrazioni al Codice del Terzo settore, in Il fisco, 2018

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